Legge Ordinaria n. 370 del 21/06/1986 (Pubblicata nella G. U del 19 luglio 1986 n. 166)
Incentivi a favore delle imprese industriali italiane che realizzino investimenti nel territorio della Repubblica di Malta.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Alle    imprese   industriali   italiane   operanti   nei   settori
manifatturiero  ed  estrattivo  che  realizzino  nel territorio della
Repubblica  di  Malta  nuovi impianti o ampliamenti, ammodernamenti e
riconversioni di propri impianti esistenti possono essere concesse le
seguenti agevolazioni:
    a)  contributi  in  conto capitale calcolati secondo i criteri di
cui all'articolo 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183;
    b) mutui agevolati.
  Sono  ammesse alle agevolazioni di cui al comma precedente le spese
da  effettuarsi  successivamente  alla  data  di  presentazione della
domanda.
  Le  agevolazioni  previste  dal  primo  comma  non possono superare
complessivamente  il  60  per  cento del costo preventivo globale del
progetto di investimento.
  I mutui agevolati, per i quali non sono richieste garanzie, avranno
una  durata  non  superiore  a dieci anni, comprensivi di tre anni di
utilizzo  e di preammortamento, e un tasso annuo di interesse pari al
30  per cento del tasso di riferimento, determinato secondo i criteri
di  cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9
novembre 1976, n. 902, vigente alla data di stipula del contratto.
  Sulle  domande  di agevolazioni, da presentare entro due anni dalla
data   di  entrata  in  vigore  della  presente  legge  al  Ministero
dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato,  che  provvede
all'istruttoria,   delibera  il  Comitato  interministeriale  per  la
politica  industriale  su  proposta  del Ministro dell'industria, del
commercio  e  dell'artigianato, previo parere del comitato tecnico di
cui all'articolo 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675.
  Entro  trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge  il  Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato
emana  con  proprio  decreto  norme  sui  tempi,  le  procedure  e le
modalita' di attuazione.
  Le  agevolazioni sono concesse con le disponibilita' del "Fondo per
la  ristrutturazione e riconversione industriale" di cui all'articolo
3  della  legge  12  agosto 1977, n. 675, entro il limite di spesa di
lire 20 miliardi.
  Le  spese  per  gli  accertamenti  istruttori  sono  a carico della
riserva di cui all'articolo 16 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 21 giugno 1986

                               COSSIGA

                              CRAXI,  Presidente  del  Consiglio  dei
                                Ministri
                              ALTISSIMO, Ministro dell'industria, del
                                commercio e dell'artigianato

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

 
          NOTE

          Nota all'articolo unico, primo comma, lettera a):
            Il testo dell'art. 10 della legge n. 183/1976 (Disciplina
          dell'intervento   straordinario   nel  Mezzogiorno  per  il
          quinquennio 1976-80) e' il seguente:
            "Art.  10  (Contributo  in conto capitale alle iniziative
          nel  Mezzogiorno).  -  Per  la  realizzazione di iniziative
          dirette    alla    costruzione,   alla   riattivazione   ed
          all'ampliamento  di stabilimenti industriali, il contributo
          in conto capitale previsto dall'art. 102 del testo unico 30
          giugno  1967,  n.  1523,  puo' essere concesso nelle misure
          appresso  indicate con riferimento ai seguenti scaglioni di
          investimenti fissi:
              1)  da  200 milioni e fino a 2 miliardi di lire: 40 per
          cento;
              2)  sull'ulteriore quota eccedente i 2 miliardi di lire
          e fino a 7 miliardi: 30 per cento;
              3)  sull'ulteriore quota eccedente i 7 miliardi di lire
          e fino a 15 miliardi: 20 per cento;
              4)  sull'ulteriore  quota  eccedente  i  15 miliardi di
          lire: 15 per cento.
            Il  contributo  di  cui  al n. 1) del comma precedente e'
          esteso  alle  iniziative  industriali,  ivi comprese quelle
          promosse da imprese artigiane, che realizzano o raggiungano
          investimenti  fissi inferiori a 200 milioni di lire, con le
          modalita' previste dall'art. 10, comma ventitreesimo, della
          legge 6 ottobre 1971, n. 853.
            In  caso  di  ampliamento e riattivazione di stabilimenti
          preesistenti,    l'appartenenza   delle   iniziative   agli
          scaglioni  di  investimenti  di cui ai precedenti commi del
          presente  articolo,  e  quindi  la misura del contributo in
          conto   capitale,   e'   determinata  tenendo  conto  degli
          investimenti    fissi    preesistenti    al   netto   degli
          ammortamenti;  tecnici,  ai  quali  vanno  sommati  i nuovi
          investimenti;  nell'ipotesi di riattivazione sono ammessi a
          contributo soltanto i nuovi investimenti.
            Il contributo in conto capitale di cui ai primi due commi
          del  presente articolo puo' essere aumentato di un quinto a
          favore  di specifici settori da sviluppare prioritariamente
          nel   Mezzogiorno,  indicati  periodicamente  dal  CIPE  su
          proposta  del  Ministro per gli interventi straordinari nel
          Mezzogiorno.
            Un  ulteriore aumento del contributo, sempre nella misura
          di  un  quinto, puo' essere concesso alle iniziative che si
          localizzano   nelle   zone   riconosciute   particolarmente
          depresse  con  la  stessa  procedura  di  cui al precedente
          comma,  previa delimitazione effettuata dalle regioni sulla
          base   di   indicatori   oggettivi,   quali   il  tasso  di
          emigrazione,  il tasso di popolazione attiva occupata ed il
          rapporto   tra   occupazione   industriale   e  popolazione
          residente  desumibili  dai  dati  dei due ultimi censimenti
          ISTAT.
            Il  CIPE,  su  proposta  del  Ministro per gli interventi
          straordinari  nel  Mezzogiorno, puo' altresi' deliberare la
          sospensione temporanea o l'esclusione dell'ammissibilita' a
          contributo  nei  confronti di nuove iniziative in specifici
          settori o in determinate zone in relazione a considerazioni
          oggettive o a valutazioni di opportunita' settoriale.
            Le  sopraindicate misure del contributo in conto capitale
          sono riferite agli investimenti fissi comprendenti le opere
          murarie,  gli allacciamenti i macchinari e le attrezzature,
          comprese  quelle  per  la  conservazione e il trasporto dei
          prodotti.  Il  contributo puo' essere altresi' concesso per
          gli   impianti   commerciali  e  di  servizi,  ubicati  nel
          Mezzogiorno,  costituendo complessi organici o strutture ed
          infrastrutture   polivalenti,   anche   intersettoriali,  a
          tecnologia  avanzata,  secondo  i  criteri  e  le modalita'
          fissati   dal   CIPE,   anche   per   quanto   riguarda  il
          coordinamento con le agevolazioni creditizie previste dalla
          legislazione vigente. I complessi industriali articolati in
          piu'  stabilimenti  sono considerati unitariamente, ai fini
          della  misura del contributo, quando gli stabilimenti siano
          ubicati  nello  stesso  comune,  ovvero  siano contigui. Lo
          stesso   criterio  si  applica  anche  nel  caso  che  tali
          stabilimenti,  ubicati nello stesso comune ovvero contigui,
          facciano  capo  a  imprese  giuridicamente  distinte ma con
          collegamenti    di   carattere   tecnico,   finanziario   e
          organizzativo che configurino l'appartenenza ad un medesimo
          gruppo".

          Nota all'articolo unico, quarto comma.
            Il  testo  dell'art.  20 del decreto del Presidente della
          Repubblica  n.  902, 1976 (Disciplina del credito agevolato
          al   settore   industriale)   e'   il  seguente,  "Art.  20
          (Determinazione  del  tasso  di riferimento). - Il tasso di
          riferimento  e' determinato con decreto del Ministro per il
          tesoro,   sentito  il  Comitato  interministeriale  per  il
          credito e il risparmio.
            Successivamente,    tale    tasso   di   riferimento   si
          modifichera'    automaticamente    e    periodicamente   in
          connessione con il variare del costo di provvista dei fondi
          per   la  concessione  dei  finanziamenti  sostenuti  dagli
          istituti di credito a medio termine.
            Le  modalita'  delle  variazioni automatiche del tasso di
          riferimento  sono  fissate  con decreto del Ministro per il
          tesoro,   sentito  il  Comitato  interministeriale  per  il
          credito e il risparmio.
            Qualora   il  tasso  di  riferimento  per  effetto  delle
          variazioni  automatiche  di adeguamento al costo del denaro
          dovesse eccezionalmente aumentare in misura superiore al 20
          per  cento a quella inizialmente stabilita, il Ministro per
          il  tesoro  con  proprio  decreto, previa deliberazione del
          Comitato  interministeriale  per il credito e il risparmio,
          modifichera',  ferma restando la proporzione tra le diverse
          zone,  la  misura  dei tassi agevolati d'interesse prevista
          nei precedenti articoli.
            Ai  fini  del  parere  o della deliberazione del Comitato
          interministeriale   per  il  credito  e  il  risparmio,  si
          applica,   nei   casi   d'urgenza,   l'art.  14  del  regio
          decreto-legge   12   marzo   1936,  n.  375,  e  successive
          modificazioni e integrazioni".

          Nota all'articolo unico, quinto comma:
            La   legge   n.  675/1977  reca:  "Provvedimenti  per  il
          coordinamento     della     politica     industriale,    la
          ristrutturazione,   la  riconversione  e  lo  sviluppo  del
          settore". Il sesto comma dell'art. 4 di detta legge prevede
          l'istituzione  di  un  apposito  comitato  tecnico,  con il
          compito   di   esprimere   il   parere   sulle  domande  di
          agevolazioni  per  le iniziative industriali previste dalla
          legge,   da   fornire  al  CIPI,  ai  fini  dell'assunzione
          dell'apposita   delibera,   presieduto   dal  Ministro  per
          l'industria,  il  commercio e l'artigianato, e composto dal
          segretario  generale  della  programmazione  economica, dal
          direttore generale del tesoro, dal direttore generale della
          produzione  industriale, da un rappresentante del Ministero
          per  gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e da sette
          esperti nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

          Nota all'articolo unico, settimo comma:
            Si  trascrive  il  testo  dei primi tre commi dell'art. 3
          della legge n. 675/1977 e' il seguente:
            "A  costituito  presso  il  Ministero dell'industria, del
          commercio    e    dell'artigianato   il   "Fondo   per   la
          ristrutturazione    e   riconversione   industriale",   con
          amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi
          dell'art.  9, L. 25 novembre 1971, n. 1041. L'attivita' del
          Fondo ha la durata di quattro anni.
            Il  "Fondo" e' destinato alla concessione di agevolazioni
          finanziarie  alle  imprese  manifatturiere  ed  estrattive,
          condotte  anche  in  forma  cooperativa, che realizzino sul
          territorio  nazionale  progetti  di  ristrutturazione  e di
          riconversione  conformi  ai  programmi finalizzati previsti
          dal quarto comma del precedente art. 2.
            Ai fini della presente legge si intendono:
              a) per progetti di ristrutturazione, i progetti diretti
          alla   riorganizzazione   delle   imprese   attraverso   la
          razionalizzazione,  il rinnovo, l'aggiornamento tecnologico
          degli   impianti   nell'ambito  dell'occupazione  aziendale
          eventualmente,  ove richiesto da vincoli urbanistici, anche
          modificandone l'ubicazione;
              b) per progetti di riconversione sia i progetti diretti
          ad    introdurre   produzioni   appartenenti   a   comparti
          merceologici  diversi attraverso la modificazione dei cicli
          produttivi  degli impianti esistenti sia i progetti diretti
          a   sostituire   impianti  esistenti  nelle  aree  indicate
          nell'art.  8  del decreto del Presidente della Repubblica 9
          novembre  1976,  n. 902, mediante la realizzazione di nuovi
          impianti  di  corrispondente  entita'  nei territori di cui
          all'art.  1  del decreto del Presidente della Repubblica 30
          giugno 1967, n. 1523".

          Nota all'articolo unico, ottavo comma:
            Il  testo  dell'art.  16  della  legge  n. 675/1977 e' il
          seguente:
            "Art.  16.  - Il Ministro per l'industria, il commercio e
          l'artigianato  puo' avvalersi dell'ISPE per la formulazione
          delle    analisi    tecnico-economiche    necessarie   alla
          predisposizione  dei programmi finalizzati di cui al quarto
          comma  del precedente art. 2, nonche' per gli altri compiti
          previsti   dalla  legge.  Puo'  altresi'  richiedere  anche
          nominativamente  alle amministrazioni dello Stato, comprese
          quelle   ad   orientamento   autonomo,  nonche'  agli  enti
          pubblici,  il  comando  presso il Ministero dell'industria,
          del  commercio  e dell'artigianato del personale occorrente
          sino  al  numero  massimo  di trentacinque unita'. Le spese
          relative    a    detto   personale   rimangono   a   carico
          dell'amministrazione di provenienza.
            Per   ciascuno   dei  settori  da  determinare  ai  sensi
          dell'art.  2,  il  Ministro per l'industria, il commercio e
          l'artigianato  e'  autorizzato  ad avvalersi di non piu' di
          tre  esperti,  scelti  tra  docenti  universitari o persone
          competenti in materia di economia, finanza e tecnologia dei
          settori  industriali  e delle imprese. La remunerazione dei
          predetti esperti e' stabilita dal Ministro per l'industria,
          il  commercio  e l'artigianato, di concerto con il Ministro
          per   il   tesoro,   con   il  decreto  di  conferimento  -
          dell'incarico,  conformemente  a  quanto previsto dall'art.
          14, primo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48.
            Il    Ministro    dell'industria,    del    commercio   e
          dell'artigianato  puo' inoltre affidare incarichi per studi
          e  ricerche  di particolare complessita' e specializzazione
          ad enti o istituti particolarmente qualificati in attivita'
          di  studio  o di ricerca. La spesa relativa all'affidamento
          di  tali  incarichi  non  potra'  superare lire 300 milioni
          annue.
            Per  sopperire  agli  oneri  di  cui  ai commi precedenti
          compresi quelli per missioni degli esperti e funzionamento,
          e  di  cui ai commi ottavo e nono del precedente art. 4, il
          Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato e'
          autorizzato  ad utilizzare le disponibilita' del "Fondo per
          la  ricostruzione  e riconversione industriale", fino ad un
          ammontare  massimo  di lire 1650 milioni per ciascuno degli
          anni dal 1978 al 1980".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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