Legge Ordinaria n. 462 del 07/08/1986 (Pubblicata nella G. U del 11 agosto 1986 n. 185)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, recante misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  1. Il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, recante misure  urgenti
in  materia  di  prevenzione  e  repressione   delle   sofisticazioni
alimentari, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni: 
    All'articolo 2: 
      al comma 4, le parole: "a chiunque trasporta o  fa  trasportare
i" sono sostituite dalle seguenti:  "al  responsabile  del  trasporto
dei". 
    All'articolo 4: 
      al comma 2, le parole da: "Ove l'interessato"  fino  alla  fine
del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "Ove  l'interessato  non
chieda la revisione delle analisi, questa puo' essere  richiesta  dal
sindaco. La richiesta di analisi  puo'  essere  rivolta  dal  sindaco
direttamente al responsabile di un laboratorio abilitato per legge ad
effettuare analisi di revisione". 
    L'articolo 7 e' sostituito dal seguente: 
    "Art. 7. -  1.  E'  istituita  l'anagrafe  vitivinicola  su  base
regionale destinata a raccogliere  per  ciascuna  delle  imprese  che
producono, detengono, elaborano e commercializzano uve, mosti,  mosti
concentrati, vini, vermouth, vini aromatizzati e prodotti derivati di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio  1965,  n.
162, i dati relativi alle rispettive attivita'. 
    2. E' istituito presso  il  Ministero  dell'agricoltura  e  delle
foreste, nell'ambito del proprio sistema informativo,  un  centro  di
raccolta  ed  elaborazione  informatizzata  dei  dati   dell'anagrafe
vitivinicola di cui al comma 1. Tale centro sara' raccordato  con  il
catasto viticolo realizzato dal Ministero  dell'agricoltura  e  delle
foreste in conformita' con la normativa comunitaria. 
    3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono
disciplinate le  caratteristiche  e  le  modalita'  di  funzionamento
dell'anagrafe vitivinicola di cui al comma 1 e del centro di  cui  al
comma 2. 
    4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste,  da
emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabilite  nuove  prescrizioni
relativamente alle bollette di accompagnamento previste dall'articolo
35 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio  1965,  n.
162, con  particolare  riguardo  ai  dati  in  esse  contenuti,  alla
destinazione, tenuta e conservazione delle loro  parti,  in  modo  da
garantire  che  le  bollette  stesse  non  restino  nella   esclusiva
disponibilita' del venditore, speditore, trasportatore  e  acquirente
delle singole partite di vino". 
    All'articolo 8: 
      il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
      "4. Presso il Ministero della  sanita'  e'  istituito  l'elenco
pubblico  delle  ditte  commerciali  e  dei  produttori  che  abbiano
riportato condanne con sentenza passata in  giudicato  per  reati  di
frode e di sofisticazione alimentare. 
      Il Ministro della sanita' ne cura annualmente la pubblicazione,
con riferimento alle condanne intervenute nell'anno precedente, nella
Gazzetta  Ufficiale  ed  in  almeno  due  quotidiani   a   diffusione
nazionale". 
    Dopo l'articolo 8, sono aggiunti i seguenti: 
    "Art. 8-bis. - 1. Dopo l'articolo 109 del decreto del  Presidente
della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e' aggiunto il seguente: 
    "Art. 109-bis. - Le associazioni dei produttori, le  associazioni
dei  consumatori  e  le  altre   associazioni   interessate   possono
costituirsi parte civile,  indipendentemente  dalle  prove  di  danno
immediato e diretto, nei procedimenti penali  per  le  infrazioni  al
presente decreto e sue successive modificazioni ed integrazioni". 
  Art. 8-ter. - 1. Per il vino diverso da quelli a DOC e  a  DOCG  e'
fatto obbligo di indicare sul  recipiente,  con  etichetta,  il  nome
delle uve usate per la vinificazione e la zona  di  produzione  delle
uve stesse. 
  2. Il Ministro dell'agricoltura e  delle  foreste  stabilisce,  con
proprio decreto, le norme relative alle indicazioni di cui  al  comma
1". 
  All'articolo 9: 
    al comma 1, sono aggiunti, infine, i seguenti capoversi: 
    "10-bis. A parziale deroga di quanto stabilito ai commi 1, 2, 3 e
5, fino al 31 ottobre 1986 e' consentito l'ulteriore uso dei registri
di  carico  e  scarico  numerati  e  vidimati  dall'ufficio  per   la
repressione  delle  frodi  del  Ministero  dell'agricoltura  e  delle
foreste  competente  per  territorio,  nonche'  delle   bollette   di
accompagnamento da staccarsi a  cura  del  venditore  dagli  appositi
libretti a madre e due  figlie,  numerati  e  vidimati  dallo  stesso
ufficio. Delle due figlie la prima sara' inviata all'ufficio  per  la
repressione delle frodi, mentre la seconda accompagnera' la merce. 
    10-ter. Le specialita' medicinali ed  i  prodotti  dell'industria
farmaceutica  registrati  presso  il  Ministero  della  sanita'  sono
esonerati dall'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2,  3
e 4". 
  Dopo l'articolo 9, sono aggiunti i seguenti: 
  "Art. 9-bis. - 1. La preparazione dei vini  che  hanno  bisogno  di
stabilizzazione  in  relazione  al   loro   contenuto   in   zuccheri
fermentescibili e' consentita alle ditte o cantine a cio' autorizzate
dal ministero dell'agricoltura e delle foreste. 
  2. Per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 le cantine
o ditte devono essere fornite  di  impianti  di  stabilizzazione  con
potenzialita' adeguata alle loro necessita' di lavorazione. 
  3. Con  decreto  del  Ministro  dell'agricoltura  e  delle  foreste
vengono identificati i prodotti la  cui  preparazione  e'  sottoposta
all'autorizzazione di cui al comma 1. 
  4. L'obbligo dell'autorizzazione decorre dopo 24 mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
  Art. 9-ter. - 1. L'articolo 76 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 76. - 1. Chiunque fuori dai casi consentiti, nelle operazioni
di vinificazione o di manipolazione dei vini, impiega in tutto  o  in
parte alcole, zuccheri o materie zuccherine o fermentate  diverse  da
quelle provenienti dall'uva fresca  o  leggermente  appassita  ovvero
impiega antibiotici ovvero addiziona altre sostanze antifermentative,
ferro-cianuro di potassio in modo diverso da quello stabilito,  acido
salicilico, acido  malico,  sostanze  inorganiche  o  altre  sostanze
stabilite con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  su
proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste,  di  concerto
con il Ministro della sanita',  sentito  il  Consiglio  superiore  di
sanita', e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e  con
la multa di lire 500 mila per ogni quintale o frazione di quintale di
prodotto globalmente sofisticato. 
  Quando,  tenuto  conto  delle   proporzioni   dell'azienda,   della
quantita' di prodotto, del semplice uso di  zucchero  o  di  sostanze
zuccherine destinate all'alimentazione umana senza l'uso  concorrente
di altre sostanze non consentite, e di  ogni  altra  circostanza,  il
fatto commesso entro il periodo ammesso per  la  fermentazione  possa
essere ritenuto di lieve entita' e riguardi aziende di trasformazione
di uva in vino, le pene, di  cui  al  presente  comma,  limitatamente
all'aggiunta di saccarosio, sono alternative e la multa ridotta di un
quarto. 
  2. Nel pronunciare sentenza di condanna il giudice  dispone  che  i
prodotti oggetto della violazione ed i mezzi adoperati per la  frode,
nonche' il macchinario e tutto il materiale  mobile  esistente  nelle
fabbriche e nei magazzini annessi siano confiscati, sempre che  siano
serviti alla consumazione del reato. Salvo quanto stabilito dal comma
1 chiunque, nelle operazioni di vinificazione e per la  conservazione
del  vino  impiega  sostanze  o  esegue  trattamenti   non   previsti
dall'articolo 5 ovvero impiega le sostanze consentite senza osservare
i limiti stabiliti dallo stesso articolo,  e'  punito  con  l'arresto
fino ad un anno o con l'ammenda da lire 1 milione a lire 10 milioni. 
  3. Al tecnico responsabile delle operazioni o manipolazioni di  cui
ai commi 1 e 2 si applica la medesima  pena  prevista  a  carico  del
titolare della ditta"". 
  All'articolo 10: 
    al comma 2 la parola "annessi" e' soppressa; 
    alla tabella A, prospetto A, la cifra: "24" e'  sostituita  dalla
seguente: "26"; 
    alla tabella A, prospetto B, la cifra: "300" e' sostituita  dalla
seguente: "298". 
  All'articolo 14: 
    al  comma  1  la  cifra:  "2.000  milioni"  e'  sostituita  dalla
seguente: "10.000 milioni"; 
    al  comma  2  la  cifra:  "5.000  milioni"  e'  sostituita  dalla
seguente: "50.000 milioni" e dopo le parole: "di consumo  del  vino",
sono aggiunte le seguenti: "per finanziare  progetti  finalizzati  di
penetrazione sul mercato interno ed all'estero". 
  All'articolo 16: 
    al comma 1, le parole da: "Le regioni  e  le  province"  fino  a:
"istituti  zooprofilattici  sperimentali"   sono   sostituite   dalle
seguenti: "Le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano
provvedono a potenziare la dotazione strumentale dei  laboratori  dei
servizi di igiene pubblica e dei servizi di veterinaria delle  unita'
sanitarie   locali,   nonche'   dei   laboratori    degli    istituti
zooprofilattici sperimentali". 
  All'articolo 18: 
    al comma 1, lettera  b),  le  parole:  "lettere  o)  e  p)"  sono
sostituite dalle seguenti: "lettere b), o) e p)". 
  L'articolo 20 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 20. - 1. Il comma 1 dell'articolo 6 della  legge  23  ottobre
1985, n. 595, e' sostituito dal seguente: 
  "1. A partire dal centoventesimo giorno successivo all'approvazione
da parte del Parlamento del piano sanitario  nazionale,  l'erogazione
alle regioni e alle province autonome  dei  fondi  vincolati  per  le
azioni programmate e per i progetti obiettivo e dei  fondi  in  conto
capitale, con l'esclusione dei soli fondi  destinati  alle  spese  di
manutenzione, e' sospesa fino all'approvazione da parte delle regioni
e delle province autonome della legge di piano sanitario"". 
  All'articolo 22: 
    al  comma  1,  all'alinea,  le  parole:  "20.340  milioni"   sono
sostituite dalle seguenti: "73.340 milioni"; 
    al comma 1, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: 
    "f-bis) quanto a lire 53.000 milioni  per  l'esercizio  1986  con
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui ai commi
3 e 4 dell'articolo 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41". 
  L'articolo 23 e' soppresso. 
 
          AVVERTENZA:

            Il  decreto-legge  18  giugno  1986,  n.  282,  e'  stato
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
          141 dei 20 giugno 1986.
            Il  testo  del  decreto-legge  coordinato con la legge di
          conversione  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
          giorno 20 agosto 1986.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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