Legge Ordinaria n. 669 del 04/10/1986 (Pubblicata nella G. U del 18 ottobre 1986 n. 243)
Modifiche ed integrazioni alla legge 26 novembre 1973, n. 883, sulla disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1. L'articolo 3 della legge 26 novembre 1973, n. 883, e' sostituito
dal seguente:
  "Art.  3.  -  Per  fibre tessili, ai sensi della presente legge, si
intendono:
    un  elemento  caratterizzato da flessibilita', finezza ed elevato
rapporto  tra  lunghezza  e  dimensione  trasversale  massima, che lo
rendono atto ad applicazioni tessili;
    le  lamelle  flessibili  o  i  tubi  di  larghezza  apparente non
superiore  a  5  millimetri,  comprese le lamelle tagliate da lamelle
piu'  larghe o da film, fabbricati a base di sostanze che servono per
ottenere  le  fibre  di  cui  all'allegato A, numeri 17-39, e atti ad
applicazioni  tessili; la larghezza apparente e' quella della lamella
o  del  tubo in forma piegata, appiattita, schiacciata o torta o, nel
caso di larghezza non uniforme, quella media".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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