Legge Ordinaria n. 445 del 29/10/1987 (Pubblicata nella G. U del 2 novembre 1987 n. 256)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, recante misure urgenti per il rifinanziamento delle iniziative di risparmio energetico di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308, e del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1.  Il decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, recante misure urgenti
per  il  rifinanziamento  delle iniziative di risparmio energetico di
cui  alla  legge  29 maggio 1982, n. 308, e del programma generale di
metanizzazione  del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28
novembre  1980,  n.  784,  e'  convertito  in  legge  con le seguenti
modificazioni:
    all'articolo 2:
      al  comma  1,  le  parole:  "fra  i capitoli di spesa riportati
nell'articolo  1,  tenuto conto della medesima proporzione risultante
dagli  stanziamenti  disposti con lo stesso articolo" sono sostituite
dalle  seguenti:  "quanto a lire 300 miliardi fra i capitoli di spesa
indicati  al  comma  1 dell'articolo 1 e per la parte eccedente fra i
capitoli di spesa indicati al comma 2 dell'articolo 1, nella medesima
proporzione  risultante  dagli  stanziamenti  disposti  con lo stesso
articolo 1";
      e aggiunto, in fine, il seguente comma:
      "4-bis.  L'erogazione  dei  contributi  di  cui all'articolo 14
della  legge 29 maggio 1982, n. 308, effettuata in base agli stati di
avanzamento  dei lavori o in unica soluzione puo' essere disposta dal
Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato nella fase
istruttoria  della  richiesta  o  di  rinnovo  della  concessione  di
derivazione  d'acqua,  previa  prestazione  di  garanzia  con polizze
fidejussorie  bancarie  o  assicurative  emesse  da istituti all'uopo
autorizzati".
    All'articolo 3, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
    "2-bis.  All'articolo  11  della  legge 28 novembre 1980, n. 784,
come modificato dall'articolo 28 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e
dall'articolo  11-ter  del  decreto-legge  22  dicembre 1981, n. 786,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51,
dopo il sedicesimo comma e' aggiunto il seguente:
    "Per  le  societa'  concessionarie  a  partecipazione  statale  o
regionale la garanzia e' rappresentata da una dichiarazione dell'ente
a partecipazione statale cui fa capo la societa' o della regione"".
    L'articolo 7 e' soppresso.
  2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi  gli  effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti-legge 2 maggio 1987, n. 170, e 3 luglio 1987, n. 259.
  3.  La  presente  legge  entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 29 ottobre 1987

                               COSSIGA

                              GORIA,  Presidente  del  Consiglio  dei
                                Ministri
                              BATTAGLIA, Ministro dell'industria, del
                                commercio e dell'artigianato

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
 
          AVVERTENZA:

            Il  decreto-legge  31  agosto  1987,  n.  364,  e'  stato
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
          205 del 3 settembre 1987.
            Il  testo  del  decreto-legge  coordinato con la legge di
          conversione sara' pubblicato o nella Gazzetta Ufficiale del
          giorno 17 novembre 1987.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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