Legge Ordinaria n. 558 del 27/12/1988 (Pubblicata nella G. U del 3 gennaio 1989 n. 2)
Riapertura del termine stabilito dall'articolo 6 della legge 24 gennaio 1986, n. 17, concernente iscrizione e avanzamento nel ruolo d'onore dei graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Il  termine  stabilito  dall'articolo  6 della legge 24 gennaio
1986,   n.   17,  per  la  presentazione  delle  domande  concernenti
l'iscrizione  nel  ruolo  d'onore  dei  graduati e militari di truppa
dell'Esercito,   della  Marina,  dell'Aeronautica,  del  Corpo  della
guardia  di finanza e del Corpo degli agenti di custodia, e' riaperto
per  la  durata  di  un  anno  dalla  data di entrata in vigore della
presente legge.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 27 dicembre 1988
                               COSSIGA
                                  DE MITA, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  ZANONE, Ministro della
                                    difesa
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  della
          disposizione  di  legge  alla  quale e' operato il rinvio e
          della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
          Nota all'art. 1:
             Il  testo dell'art. 6 della legge n. 17/1986 (Iscrizione
          e avanzamento nel ruolo d'onore dei militari e graduati  di
          truppa  dell'Esercito,  della Marina, dell'Aeronautica, del
          Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti  di
          custodia) e' il seguente:
             "Art. 6. - L'iscrizione nel ruolo d'onore dei militari e
          graduati di truppa, che alla  data  di  entrata  in  vigore
          della  presente  legge  sono gia' in congedo assoluto e via
          hanno titolo, avverra' in base a domanda da presentarsi  ai
          competenti enti territoriali entro centottanta giorni dalla
          pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale
          ed  avra'  decorrenza  dalla  data  in  cui  sono  venute a
          sussistere  per  l'interessato   le   condizioni   previste
          dall'articolo 1 della presente legge".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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