Legge Ordinaria n. 80 del 16/03/1988 (Pubblicata nella G. U del 19 marzo 1988 n. 66)
Abrogazione del secondo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, in materia di funzioni assegnate ai dirigenti generali tecnici del Ministero della difesa.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  E'  abrogato  il  secondo  comma  dell'articolo  12 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 16 marzo 1988
                               COSSIGA
                                  GORIA, Presidente del Consiglio dei
                                    Ministri
                                  ZANONE, Ministro della
                                    difesa
 Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  della
          disposizione   di  legge  modificata  della  quale  restano
          invariati il valore e l'efficacia.
          Nota all'art. 1:
             Il   testo   dell'art.   12   del  D.P.R.  n.  1479/1965
          (Riordinamento delle carriere e  revisione  degli  organici
          degli  impiegati  civili  del Ministero della difesa) cosi'
          come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
             "Art.  12. - Gli ispettori generali tecnici capi, di cui
          alla tabella  n.  14  annessa  al  presente  decreto,  sono
          nominati  con  decreto  del Presidente della Repubblica, su
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, tra gli impiegati
          appartenenti  ai ruoli delle carriere direttive tecniche di
          cui alle tabelle numero 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 annesse al
          presente decreto".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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