Legge Ordinaria n. 169 del 03/05/1989 (Pubblicata nella G. U del 11 maggio 1989 n. 108)
Disciplina del trattamento e della commercializzazione del latte alimentare vaccino.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
                         la seguente legge: 
                               Art. 1 
                Caratteristiche del latte alimentare 
  1. Il latte alimentare immesso al consumo deve  corrispondere  alle
caratteristiche previste dagli articoli 3 e 6 del regolamento CEE  n.
1411 del 29 giugno 1971, e successive modificazioni ed  integrazioni,
per il latte intero,  il  latte  parzialmente  scremato  e  il  latte
scremato. 
  2. Il latte alimentare destinato al consumo umano diretto deve aver
subito, in un'impresa che tratta  il  latte,  almeno  un  trattamento
termico ammesso o un trattamento di effetto equivalente  autorizzato,
ed essere confezionato per il dettaglio in contenitori  chiusi  nello
stabilimento in  cui  si  effettua  il  trattamento  termico  finale,
mediante  un  dispositivo  di  chiusura   non   riutilizzabile   dopo
l'apertura e tale da garantire la  protezione  delle  caratteristiche
del latte contro gli agenti esterni nocivi. 
  3. Il latte crudo destinato all'utilizzazione come latte alimentare
trattato  termicamente  deve  rispondere  alle   caratteristiche   di
composizione,  alle  prescrizioni  sanitarie  e  alle  condizioni  di
produzione zootecnica fissate entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge con decreto del Ministro della sanita' di
concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. 
  4. Con decreti del  Ministro  della  sanita'  di  concerto  con  il
Ministro  dell'agricoltura   e   delle   foreste   sono   fissati   e
periodicamente aggiornati i parametri generali di qualita' del  latte
crudo destinato all'utilizzazione come latte alimentare. 
  5. Gli accordi interprofessionali definiscono, in base ai parametri
generali  di  cui  al  precedente  comma  4,  nonche'  in   relazione
all'evoluzione della produzione e  dei  consumi,  i  criteri  per  il
pagamento differenziato secondo qualita' del  latte  crudo  destinato
all'utilizzazione come latte alimentare. 
  6. E' vietata l'immissione al consumo di  latte  crudo,  salvo  che
venga venduto direttamente dal produttore al consumatore nella stessa
azienda agricola di produzione,  in  conformita'  a  quanto  previsto
dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento  CEE  n.  1411  del  29
giugno 1971. 
  7. Con decreto del  Ministro  della  sanita'  di  concerto  con  il
Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono stabiliti,  entro  sei
mesi dall'entrata in vigore della  presente  legge,  i  requisiti  di
composizione, le condizioni di produzione zootecnica, le prescrizioni
sanitarie e le modalita' di vendita del latte crudo da  immettere  al
consumo ai sensi del precedente comma 6. 
  8. Speciali norme sono emanate dall'autorita' sanitaria  competente
per il controllo del latte crudo immesso al consumo nei modi indicati
dal precedente comma 6. 
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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