Legge Ordinaria n. 301 del 28/08/1989 (Pubblicata nella G. U del 1 settembre 1989 n. 204)
Partecipazione italiana alla V ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.   E'  autorizzata  la  partecipazione  dell'Italia  alla  quinta
ricostituzione delle risorse del  Fondo  africano  di  sviluppo,  del
quale  l'Italia  e'  entrata  a  far  parte  in virtu' della legge 24
dicembre 1974, n. 880, che ha ratificato e reso  esecutivo  l'accordo
istitutivo del Fondo stesso.
  2.  Il  contributo  di  cui  al  comma 1 e' fissato nella misura di
193.500.000 unita' di conto del Fondo, pari a L. 301.826.949.000, per
il triennio 1988-1990.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  della
          disposizione  di  legge  alla  quale e' operato il rinvio e
          della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
          Nota all'art. 1:
             La  legge  n.  880/1974  autorizza  la  ratifica  e  da'
          esecuzione dell'accordo che istituisce il Fondo africano di
          sviluppo, adottato ad Abidjan il 29 novembre 1972.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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