Legge Ordinaria n. 398 del 30/11/1989 (Pubblicata nella G. U del 14 dicembre 1989 n. 291)
Norme in materia di borse di studio universitarie.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
                    Borse di studio universitarie 
  1. Le  universita'  e  gli  istituti  di  istruzione  universitaria
conferiscono  borse  di  studio  per  la  frequenza  dei   corsi   di
perfezionamento e delle scuole  di  specializzazione  previsti  dallo
statuto, per i corsi di dottorato di ricerca, per lo  svolgimento  di
attivita'  di  ricerca  dopo  il  dottorato  e   per   i   corsi   di
perfezionamento all'estero. 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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