Legge Ordinaria n. 419 del 22/12/1989 (Pubblicata nella G. U del 3 gennaio 1990 n. 2)
Riordinamento del servizio mensa delle Forze armate.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. E' a carico dell'Amministrazione della difesa, nei limiti  degli
stanziamenti del competente capitolo dello stato di previsione  della
spesa, il trattamento alimentare, stabilito annualmente in  appendice
alla legge di bilancio, nonche' il trattamento  tavola  di  cui  alla
legge 7 ottobre 1957, n. 969, dei: 
    a) graduati di truppa e militari  semplici  dell'Esercito,  della
Marina, dell'Aeronautica, degli allievi carabinieri, degli allievi  e
aspiranti delle accademie, scuole e collegi militari, dei concorrenti
agli arruolamenti volontari e  degli  iscritti  di  leva  durante  la
permanenza presso le sedi di esami e di selezione attitudinale, delle
suore infermiere volontarie della Croce rossa italiana  che  prestano
la loro opera presso gli enti sanitari delle Forze armate; 
    b) partecipanti alle mense obbligatorie di servizio costituite ai
sensi del decreto legislativo del Capo  provvisorio  dello  Stato  24
ottobre 1947, n. 1428, e del decreto del Presidente della  Repubblica
11 settembre 1950, n. 807, e successive modificazioni e integrazioni; 
    c) militari  di  Stati  esteri,  in  occasione  di  esercitazioni
interalleate, nel  caso  in  cui  il  vettovagliamento  gratuito  sia
previsto, con carattere di reciprocita', da accordi internazionali. 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto del Presidente dela Repubblica 28 dicembre 1985, n.
          1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la   lettura   delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
             -   La   legge  n.  969/1957,  reca:  "Riordinamento  di
          indennita'  varie  spettanti  al  personale  dell'Esercito,
          della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di
          finanza e norme per gli aumenti periodici di  stipendio  ai
          generali  di  Corpo  d'Arma e gradi corrispondenti e per la
          decorrenza degli stipendi agli ufficiali della Marina".
             -  Il  D.L.C.P.S.  n.  1428/1947,  reca:  "Modificazioni
          dell'art. 23 del R.D.L. 20 luglio 1934, n.  1302,  inerente
          alla  concessione degli assegni mensa al personale militare
          e civile dell'Aeronautica".
             -  Il  D.P.R.  n.  807/1950,  reca:  "Soppressione della
          razione viveri individuale  del  personale  militare  e  di
          quello  appartenente  ai  Corpi  militarmente organizzati e
          regolamentazione  del   trattamento   vitto   delle   mense
          obbligatorie di servizio".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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