Legge Ordinaria n. 47 del 01/02/1989 (Pubblicata nella G. U del 14 febbraio 1989 n. 37)
Rifinanziamento della legge 29 maggio 1982, n. 308, concernente norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Per  le  finalita' di cui agli articoli 6, 8, 10, 11 e 14 della
legge 29 maggio 1982, n. 308, e'  autorizzata  l'ulteriore  spesa  di
lire  366  miliardi  per  l'anno 1988 da ripartire sui capitoli 7706,
7707, 7708, 7709, 7710 e 7713 dello stato di previsione,  per  l'anno
1988, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
nelle medesime proporzioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31
agosto  1987,  n.  364, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1987, n. 445.
  2.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  comma 1 si provvede
mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello
stato  di  previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno 1988,
all'uopo utilizzando l'accantonamento "Rifinanziamento legge  n.  308
del  1982  in  materia di fonti rinnovabili di energia e di risparmio
dei consumi energetici".
  3.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 1› febbraio 1989
                               COSSIGA
                                  DE MITA, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
           Note all'art. 1:
             -  Il testo degli articoli 6, 8, 10, 11 e 14 della legge
          n.  308/1982 e' il seguente:
             "Art.   6  (Contributi  in  conto  capitale  a  sostegno
          dell'utilizzo delle fonti rinnovabili nell'edilizia). -  Al
          fine  di incentivare la realizzazione di iniziative volte a
          favorire il contenimento dei consumi di energia primaria  e
          l'utilizzo  delle fonti di energia di cui all'art. 1, nella
          climatizzazione  degli  ambienti,  anche  adibiti  ad   uso
          industriale,  artigianale, commerciale, turistico, sportivo
          e  agricolo,  nella  produzione  di  energia  elettrica  in
          abitazioni  rurali  non elettrificate e nella produzione di
          acqua calda sanitaria o destinata ad impianti sportivi,  e'
          autorizzata  la spesa di lire 590 miliardi da ripartirsi in
          ragione di lire 115 miliardi nell'anno 1981,  di  lire  158
          miliardi  nell'anno  1982 e di lire 317 miliardi per l'anno
          1983.
             La  complessiva  somma  di 590 miliardi, di cui al comma
          precedente, e' ripartita tra le regioni secondo  i  criteri
          fissati  dal  CIPE,  udita la commissione interregionale di
          cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n.  281,  entro
          tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
             Con  imputazione  su  tale somma possono essere concessi
          contributi in conto capitale, nella misura massima  del  30
          per cento della spesa di investimento documentata e fino ad
          un limite di 15 milioni di lire, per ciascuno dei  seguenti
          interventi:
              1)   la   coibentazione  negli  edifici  esistenti  che
          consenta un risparmio di energia non inferiore  al  20  per
          cento  e  sia  effettuata secondo le regole tecniche di cui
          all'allegata tabella A;
              2)  l'installazione  di  nuovi  generatori di calore ad
          alto rendimento sia negli edifici di nuova costruzione  sia
          in   quelli   esistenti   in  sostituzione  dei  generatori
          attualmente in funzione.  Nella  allegata  tabella  B  sono
          indicate le caratteristiche che individuano i generatori ad
          alto rendimento;
              3) l'installazione di pompe di calore o di impianti per
          l'utilizzo di fonti rinnovabili che consentano la copertura
          di  non  meno del 30 per cento del fabbisogno termico annuo
          dell'impianto in cui e'  attuato  l'intervento  nell'ambito
          della  legge  30 aprile 1976, n. 373, e del decretolegge 17
          marzo 1980, n. 68,  convertito,  con  modificazioni,  nella
          legge 16 maggio 1980, n. 178;
              4) l'installazione di apparecchiature per la produzione
          combinata di energia elettrica e di calore;
              5) l'utilizzo di impianti fotovoltaici e, o altra fonte
          rinnovabile per la  produzione  di  energia  elettrica  per
          edifici  rurali  non elettrificati, abitati stabilmente dal
          conduttore del  relativo  fondo.  Per  tali  interventi  il
          contributo puo' essere elevato fino all'80 per cento;
              6)  l'installazione  di sistemi di controllo integrati,
          in  edifici  civili   purche'   dotati   di   impianti   di
          riscaldamento  con  potenza termica al focolare superiore a
          100 mila k/cal, ovvero in edifici  pubblici,  in  grado  di
          regolare  e simultaneamente contabilizzare per ogni singola
          utenza  i  consumi  energetici,  ove  non  previsti   dalla
          normativa vigente.
             Nel  caso  di  effettuazione  da  parte  del locatore di
          immobili urbani di interventi compresi tra quelli di cui al
          terzo   comma   si   applicano  le  disposizioni  contenute
          nell'art. 23 della legge 27 luglio 1978, n.  392".
             "Art.  8  (Contributi  per  il  contenimento dei consumi
          energetici nei settori agricolo e industriale). -  Al  fine
          di  contenere  i  consumi  di  energia primaria nel settore
          agricolo e nel settore industriale possono essere  concessi
          contributi  sugli  interessi  per  mutui  fino  a  10  anni
          deliberati dagli istituti di credito a medio  termine  allo
          scopo   di  finanziare  interventi  intesi  a  favorire  la
          riduzione dei consumi mediante la realizzazione di impianti
          fissi, sistemi o componenti.
             Possono  essere  ammesse al contributo le iniziative che
          conseguono per gli impianti un'economia non inferiore al 15
          per  cento dei consumi iniziali di idrocarburi e di energia
          elettrica  sia  per  i  servizi  generali   sia   per   usi
          industriali e, o di processo. Ai fini della valutazione del
          risparmio  di  idrocarburi  e  di  energia  elettrica,   un
          chilogrammo  di idrocarburi viene considerato equivalente a
          4 chilowattora di energia elettrica.
             Per   le  finalita'  di  cui  al  presente  articolo  e'
          autorizzato il limite d'impegno di 90 miliardi  per  l'anno
          1981,  di  lire  90  miliardi per l'anno 1982 e di lire 120
          miliardi per l'anno 1983.
             I contributi di cui al primo comma non possono eccedere,
          per ciascuna delle predette iniziative, il limite  di  lire
          500 milioni.
             In  alternativa  a  quanto  previsto dal primo comma, la
          regione,    su     richiesta     inoltrata     direttamente
          dall'interessato,   puo'   concedere  contributi  in  conto
          capitale fino al 25 per cento della  spesa  preventivata  e
          con il limite di 500 milioni.
             Sul  contributo possono essere concesse anticipazioni in
          corso di opera garantite da polizze fidejussorie,  bancarie
          ed  assicurative  emesse  da istituti e accettate dall'ente
          erogante".
             "Art.  10  (Incentivi  per  la  produzione  combinata di
          energia e di calore). - E' autorizzata la spesa di lire  10
          miliardi  in ragione di 1 miliardo per l'anno 1981, di lire
          5 miliardi nell'anno 1982 e di lire  4  miliardi  nell'anno
          1983  per  concedere  a  regioni e comuni o loro consorzi e
          associazioni, sia direttamente sia tramite loro  aziende  e
          societa',  nonche' alle imprese di cui all'art. 4, punto 8,
          della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, ad industrie  e  loro
          consorzi,  a  consorzi  costituiti  tra  industrie  ed enti
          pubblici,  contributi  a  fondo  perduto   per   studi   di
          fattibilita'  tecnico-economica o per progetti esecutivi di
          impianti  civili,  industriali  o  misti   di   produzione,
          recupero,  trasporto  e  distribuzione del calore derivante
          dalla cogenerazione o dall'utilizzo di energie  rinnovabili
          di cui all'art. 1 della presente legge.
             Il  contributo  e'  concesso  con  decreto  del Ministro
          dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,   nel
          limite  massimo  del 50 per cento della spesa prevista sino
          ad un massimo di 50 milioni per gli studi  di  fattibilita'
          tecnico-economica   e   di   300  milioni  per  i  progetti
          esecutivi, purche' lo  studio  sia  effettuato  secondo  le
          prescrizioni  del  Ministro dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato   e   l'impianto   abbia    le    seguenti
          caratteristiche minime:
              la  potenza  della  rete  di  distribuzione  del calore
          erogato all'utenza deve essere superiore a 20 MW t.;
              la  potenza  elettrica  installata per la cogenerazione
          deve essere pari ad almeno il 10 per  cento  della  potenza
          termica erogata all'utenza;
              nel  caso  di  utilizzazione  di energie rinnovabili la
          potenza termica deve essere pari ad almeno 5 MW t.
             E' altresi' autorizzata la spesa di lire 415 miliardi in
          ragione di lire 135 miliardi per l'anno 1981, di  lire  145
          miliardi  per l'anno 1982 e di lire 135 miliardi per l'anno
          1983, per contributi in conto capitale ai soggetti  di  cui
          al  primo  comma che costruiscano o sviluppino gli impianti
          di cui al primo comma.
             Il  contributo  e'  concesso  con  decreto  del Ministro
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel limite
          del 30 per cento della spesa totale preventivata.
             La  domanda relativa di contributo deve essere corredata
          da uno studio di  fattibilita'  tecnico-economica  e  dalle
          specifiche tecniche.
             Le   modalita'   di   erogazione   dei   contributi,  le
          prescrizioni tecniche richieste per la stesura degli  studi
          di  fattibilita'  e dei progetti esecutivi, le prescrizioni
          circa  le  garanzie  di  regolare  esercizio   e   corretta
          manutenzione  degli impianti incentivati, nonche' i criteri
          di  valutazione  delle  domande  di  finanziamento  saranno
          fissati  con  apposito decreto del Ministro dell'industria,
          del  commercio  e  dell'artigianato,  da   emanarsi   entro
          sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge.
             L'ENEL,  salvo  documentate ragioni di carattere tecnico
          ed  economico,  dovra'  includere  nei  progetti   per   la
          costruzione  di  nuove centrali elettriche e nelle centrali
          esistenti sistemi  per  la  cessione,  il  trasporto  e  la
          vendita  del  calore  prodotto  anche al di fuori dell'area
          dell'impianto fino al punto di collegamento con la rete  di
          distribuzione".
             "Art.  11  (Progetti  dimostrativi). - E' autorizzata la
          spesa di lire 51 miliardi in ragione di  lire  10  miliardi
          per  l'anno  1981,  20 miliardi nell'anno 1982 e di lire 21
          miliardi nell'anno 1983 per concedere contributi  in  conto
          capitale  alle  imprese  e  loro  consorzi  che  realizzino
          impianti  dimostrativi  per  l'utilizzazione  delle   fonti
          energetiche  di cui all'art. 1, anche nel settore agricolo,
          ovvero prototipi di prodotto o dispositivi a basso  consumo
          energetico specifico ovvero prodotti in grado di utilizzare
          convenientemente fonti energetiche rinnovabili o  riduttive
          dei consumi di elettricita'.
             Il  contributo  e' concesso, nel limite del 50 per cento
          della  spesa  documentata,   con   decreto   del   Ministro
          dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato,  su
          delibera del CIPE.
             Il  10 per cento della somma stanziata e' riservato alle
          realizzazioni delle imprese artigiane e loro consorzi".
            "Art.  14  (Piccole derivazioni di acqua - Contributi per
          la riattivazione e per la costruzione di nuovi impianti). -
          E'  autorizzata  la spesa di lire 70 miliardi in ragione di
          lire 20 miliardi nell'anno 1981, 20 miliardi nell'anno 1982
          e   30  miliardi  nell'anno  1983  per  la  concessione  di
          contributi in conto capitale per iniziative:
              1)  di  riattivazione  di  impianti  idroelettrici  che
          utilizzino concessioni  di  piccole  derivazioni  ai  sensi
          della  legge  24  gennaio  1977,  n. 7, rinunciate o il cui
          esercizio sia stato dismesso prima dell'entrata  in  vigore
          della presente legge;
              2)   di   costruzione  di  nuovi  impianti  nonche'  di
          potenziamento  di  impianti   esistenti,   che   utilizzino
          concessioni di piccole derivazioni di acqua.
             I  contributi di cui al presente articolo possono essere
          concessi  ai  soggetti  e  alle  societa'  consorziate  che
          producono  energia  elettrica  per destinarla ad usi propri
          civili o industriali o per cederla  in  tutto  o  in  parte
          all'ENEL   alle   condizioni   previste  dall'ultimo  comma
          dell'art. 4.
             La  domanda di ammissione al contributo, corredata degli
          elementi tecnico-economici, del  piano  finanziario  e  del
          piano   di   manutenzione   e  di  esercizio,  deve  essere
          presentata  tramite  le  regioni  interessate  al  Ministro
          dell'industria,  del commercio e dell'artigianato il quale,
          previa istruttoria tecnico-economica  espletata  dall'ENEL,
          dispone con proprio decreto l'ammissione al contributo.
             Il  contributo  di cui al precedente comma e' erogato in
          corso d'opera sulla base dello  stato  di  avanzamento  dei
          lavori,  nella  misura massima del 30 per cento della spesa
          documentata.
             Per   l'istruttoria  delle  domande  di  concessione  di
          derivazione idroelettrica realtive agli impianti di cui  al
          primo   comma   si   applicano  le  disposizioni  contenute
          nell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 18
          marzo 1965, n. 342".
             -  Il  testo  dell'art.  1  del D.L. n. 364/1987 (Misure
          urgenti  per  il  rifinanziamento   delle   iniziative   di
          risparmio  energetico  di cui alla legge 29 maggio 1982, n.
          308,  e  del  programma  generale  di  metanizzazione   del
          Mezzogiorno  di  cui  all'art.  11  della legge 28 novembre
          1980, n. 784) e' il seguente:
             "Art.  1. - 1. Sono autorizzate ulteriori spese per 40 e
          72  miliardi   di   lire   per   le   finalita'   di   cui,
          rispettivamente,  ai  capitoli  7706,  di nuova istituzione
          "Somme da trasferire alle regioni ed alle province autonome
          di Trento e Bolzano per l'erogazione di contributi in conto
          capitale a sostegno dell'utilizzo delle  fonti  rinnovabili
          nell'edilizia",  e  7707  dello  stato  di  previsione, per
          l'anno 1987, del Ministero dell'industria, del commercio  e
          dell'artigianato.
             2.  Sono  autorizzate spese per 2, 195, 10 e 26 miliardi
          di lire  per  le  finalita'  di  cui,  rispettivamente,  ai
          capitoli 7708, 7709, 7710 e 7713 dello stato di previsione,
          per  l'anno  1987,  del   Ministero   dell'industria,   del
          commercio e dell'artigianato".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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