Legge Ordinaria n. 58 del 21/02/1989 (Pubblicata nella G. U del 25 febbraio 1989 n. 47)
Nuova disciplina dell'applicazione di magistrati.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  L'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  110.  (Applicazione  dei  magistrati).  -  1. Possono essere
applicati alle preture, ai tribunali ordinari,  ai  tribunali  per  i
minorenni e di sorveglianza, alle corti di appello, indipendentemente
dalla integrale copertura del relativo organico, quando  le  esigenze
di  servizio  in tali uffici sono imprescindibili e prevalenti, uno o
piu' magistrati  aventi  qualifica  non  inferiore  a  magistrato  di
tribunale, in servizio presso gli organi giudicanti del medesimo o di
altro distretto; per gli stessi motivi  possono  essere  applicati  a
tutti gli uffici del pubblico ministero di cui all'articolo 70, comma
1, sostituti procuratori aventi qualifica non inferiore a  magistrato
di  tribunale  in servizio presso uffici di procura del medesimo o di
altro distretto. Possono altresi' essere applicati alle  preture,  ai
tribunali  ordinari,  ai tribunali per i minorenni e di sorveglianza,
nell'ambito del distretto, anche gli uditori con funzioni.
  2. L'applicazione e' disposta con decreto motivato:
    a)  per  i  magistrati  in  servizio presso organi giudicanti del
medesimo distretto dal presidente della corte di appello, sentito  il
consiglio  giudiziario;  copia  del decreto e' trasmessa al Consiglio
superiore della magistratura;
    b)  per  i  magistrati  in  servizio  presso  uffici del pubblico
ministero del medesimo distretto dal procuratore generale  presso  la
corte di appello, sentito il consiglio giudiziario; copia del decreto
e' trasmessa al Consiglio superiore della magistratura;
    c) per i magistrati in servizio presso organi giudicanti o uffici
del  pubblico  ministero  di  un  diverso  distretto  dal   Consiglio
superiore  della  magistratura, su richiesta del Ministro di grazia e
giustizia ovvero su richiesta, rispettivamente del presidente  o  del
procuratore generale della corte di appello nel cui distretto ha sede
l'organo o l'ufficio al quale il magistrato deve essere applicato. E'
sentito il presidente o il procuratore generale della corte d'appello
nel cui distretto il magistrato da applicare esercita le funzioni.
  3. Le applicazioni disposte dal presidente della corte di appello o
dal  procuratore  generale  presso   la   corte   di   appello   sono
immediatamente comunicate al Consiglio superiore della magistratura e
al Ministro, a norma dell'articolo  42  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 16 settembre 1958, n.  916.
  4. L'applicazione non puo' superare la durata di un anno e non puo'
essere rinnovata se non  decorso  un  anno  dalla  fine  del  periodo
precedente.
  5. Del collegio non puo' far parte piu' di un magistrato applicato.
  6.  Se  le  esigenze  indicate  nel  comma 1 sono determinate dalla
pendenza di uno o piu' procedimenti  penali  la  cui  trattazione  si
prevede  di durata particolarmente lunga, il magistrato applicato non
puo' svolgere attivita' in tali procedimenti.
  7.  Per  le  applicazioni  presso  organi  giudicanti  o uffici del
pubblico ministero di altro distretto, e comunque per le applicazioni
di  durata  superiore  ai  sei  mesi,  e'  richiesto  il consenso del
magistrato da applicare".
AVVERTENZA:
   Il  testo  delle  note  qui  pubblicato  e' stato redatto ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto  del
Presidente  della  Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge  alle  quali  e'
operato  il  rinvio  e  delle  quali  restano  invariati  il valore e
l'efficacia.
 
Note all'art. 1:
   -  Il  testo  del  primo  comma  dell'art.  70 del R.D. n. 12/1941
(Ordinamento giudiziario) e' il seguente:
   "Le  funzioni  del  pubblico  ministero presso la Corte suprema di
cassazione  e  presso  le  corti  di  appello  sono   esercitate   da
procuratori  generali  della  Repubblica  e  presso  i  tribunali  da
procuratori della Repubblica".
   -  Il  testo  dell'art. 42 del D.P.R. n. 916/1958 (Disposizioni di
attuazione e di coordinamento della legge  24  marzo  1958,  n.  195,
concernente   la   costituzione  e  il  funzionamento  del  Consiglio
superiore  della  magistratura  e  disposizioni  transitorie)  e'  il
seguente:
   "Art.  42  (Comunicazione delle applicazioni e delle supplenze). I
capi  delle  corti  di  appello,  quando  dispongono  applicazioni  o
supplenze, ne informano il Consiglio superiore ed il Ministro".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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