Legge Ordinaria n. 7 del 02/01/1989 (Pubblicata nella G.U. del 16 gennaio 1989 n. 12 suppl. ord.)
Ratifica ed esecuzione della convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, con annesso, adottata a Strasburgo il 26 novembre 1987.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
1.  Il  Presidente  della  Repubblica  e' autorizzato a ratificare la
convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle  pene  o
trattamenti  inumani o degradanti, con annesso, adottata a Strasburgo
il 26 novembre 1987.
 

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