Legge Ordinaria n. 105 del 28/03/1991 Pubblicata nella G.U. del 4 aprile 1991, n. 79
Interpretazione autentica della legge 26 aprile 1982, n. 214, recante norme in materia di versamenti volontari in favore dei lavoratori del settore solfifero siciliano.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. Per i lavoratori dell'industria solfifera siciliana  ammessi  ai
benefici  di cui alle leggi della regione siciliana 6 giugno 1975, n.
42,  e  25  maggio  1979,  n.  100,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  la  base  di  calcolo  del  contributo  dovuto  per la
prosecuzione   volontaria   dell'assicurazione    obbligatoria    per
l'invalidita',   la   vecchiaia   e   i   superstiti  e'  determinata
dall'importo   dell'indennita'   mensile   effettivamente   liquidata
all'interessato, ai sensi delle citate leggi della regione siciliana,
quando  essa  costituisce effettivamente una elevazione della base di
calcolo  rispetto   al   contributo   determinato   in   applicazione
dell'articolo  8  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 31
dicembre 1971, n. 1432, e successive modificazioni.
  2. La disposizione di cui al comma 1 ha valore  di  interpretazione
autentica  del  primo comma dell'articolo unico della legge 26 aprile
1982, n. 214.
  3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 28 marzo 1991
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
                                _____
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
           Note all'art. 1:
             -  Le leggi della regione siciliana 6 giugno 1975, n. 42
          (Provvedimenti  per  la  ripresa   economica   delle   zone
          ricadenti  nei  bacini  minerari  zolfiferi siciliani) e 25
          maggio  1979,  n.  100  (Provvedimenti   per   il   settore
          zolfifero),  sono  state, rispettivamente, pubblicate nelle
          Gazzette ufficiali della regione  siciliana  n.  25  del  7
          giugno 1975 e n. 23 del 26 maggio 1979.
              -  Il testo dell'art. 8 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n.
          1432   (Riordinamento   della    prosecuzione    volontaria
          dell'assicurazione   obbligatoria   per  l'invalidita',  la
          vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi), cosi' come
          modificato dall'art. 21 della legge 21  dicembre  1978,  n.
          843  e dall'art. 2 della legge 18 febbraio 1983, n.  47, e'
          il seguente:
             "Art.  8.  -   L'impegno   del   contributo   volontario
          settimanale  e'  stabilito  in  relazione alla retribuzione
          settimanale media percepita  dall'assicurato  nelle  ultime
          156  settimane  di  contribuzione  effettiva in costanza di
          lavoro antecedenti la domanda di autorizzazione.
             L'assicurato il quale, ai sensi  del  quinto  comma  del
          precedente  art. 7, riprenda i versamenti volontari dopo un
          periodo di rioccupazione alle  dipendenze  di  terzi,  puo'
          ottenere,  a  domanda, la rideterminazione dell'importo del
          contributo  volontario  da  lui  dovuto.  Tale  importo  e'
          calcolato  sulla  base delle 156 settimane di contribuzione
          effettiva in costanza di lavoro precedenti la  ripresa  dei
          versamenti  predetti.  La  domanda di cui sopra deve essere
          presentata, a pena di decadenza,  entro  180  giorni  dalla
          cessazione del rapporto di lavoro.
             Nel  caso  in  cui l'assicurato non possa far valere nel
          corso di tutta la vita assicurativa un numero di contributi
          settimanali o ragguagliati  a  tali,  almeno  pari  a  156,
          l'importo   del  contributo  settimanale  e'  stabilito  in
          relazione  alla  retribuzione  media  delle  settimane   di
          contribuzione effettiva in costanza di lavoro esistenti.
             Per  i  periodi  rispetto  ai  quali  le retribuzioni da
          prendere in  considerazione  ai  fini  previsti  dai  comma
          precedenti  non  siano  direttamente  rilevabili in base al
          sistema di versamento dei contributi stabilito dal  decreto
          ministeriale  5  febbraio  1969,  l'importo  del contributo
          settimanale che l'assicurato deve versare e'  stabilito  in
          relazione  al  valore medio, arrotondato per eccesso, degli
          ultimi  156  contributi  obbligatori  effettivi  versati  o
          accreditati  in  costanza  di lavoro, ovvero dei contributi
          obbligatori effettivi  in  costanza  di  lavoro  esistenti,
          qualora questi siano inferiori a 156.
             Per  i  lavoratori  agricoli  con qualifica di salariati
          fissi e di giornalieri di campagna ed assimilati, la misura
          delle retribuzioni da prendere in  considerazione  ai  fini
          della  determinazione  della  retribuzione  media di cui ai
          commi precedenti, per periodi  di  attivita'  in  qualunque
          tempo  prestata  anteriormente  all'emanazione  dei decreti
          previsti dall'art. 28 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, e'
          quella stabilita nel terzo comma dell'articolo medesimo.
             Per   la   determinazione   delle   156   settimane   di
          contribuzione  di  cui  al primo e al secondo comma, ovvero
          del numero delle settimane di contribuzione di cui al terzo
          comma,  i  contributi  agricoli  giornalieri   obbligatori,
          accreditati  per  ciascun  anno  si  ripartiscono  in  modo
          uniforme nelle settimane che costituiscono l'anno stesso  e
          si considera quale settimana di contribuzione il numero dei
          contributi risultanti dalla ripartizione.
             Nel  caso in cui nel corso dell'anno il lavoratore possa
          far valere anche settimane di  contribuzione  effettiva  in
          costanza   di  lavoro  non  agricolo,  la  retribuzione  da
          prendere  in  considerazione  e'   costituita,   per   tali
          settimane,   dalla   somma   delle  retribuzioni  afferenti
          l'attivita' agricola e non agricola.
             Ove il numero  dei  contributi  giornalieri  obbligatori
          accreditati  nell'anno,  risulti  inferiore  a 156, per gli
          uomini, o a 104 per le  donne  e  i  giovani,  deve  essere
          computata    per   ciascuna   settimana   la   retribuzione
          corrispondente, rispettivamente a 3 o a 2 giornate.
             La disposizione  di  cui  al  precedente  comma  non  si
          applica  in  relazione  alle settimane per le quali risulti
          accreditata contribuzione obbligatoria  diversa  da  quella
          agricola giornaliera.
             Agli  effetti delle disposizioni previste dal precedente
          art.  6  per   la   determinazione   della   misura   della
          contribuzione  volontaria, gli assicurati nei confronti dei
          quali   risulti   accreditata   contribuzione   mista,   si
          considerano  appartenenti  alla categoria nella quale hanno
          contribuito prevalentemente nelle ultime 156  settimane  di
          contribuzione  effettiva  in costanza di lavoro antecedenti
          la domanda di autorizzazione,  ovvero  nelle  settimane  di
          contribuzione  esistenti  qualora  queste siano inferiori a
          156.
             Per ciascun trimestre solare l'assicurato  deve  versare
          un   importo  pari  a  quello  del  contributo  settimanale
          stabilito con le modalita'  di  cui  ai  comma  precedenti,
          moltiplicato   per   il  numero  dei  sabati  compresi  nel
          trimestre stesso.
             Qualora  l'assicurato,  per  il  trimestre  considerato,
          abbia  versato  una  somma  inferiore  a quella determinata
          secondo le modalita' di cui al comma precedente,  la  somma
          corrisposta  viene  ripartita in tanti contributi quanti se
          ne  ottengono  dalla  divisione  della  somma  versata  per
          l'importo del contributo assegnato.
             I  contributi  determinati ai sensi del precedente comma
          da considerare ai fini sia del  diritto  che  della  misura
          delle  prestazioni,  sono accreditati a decorrere dal primo
          sabato compreso nel periodo di versamento.
             Nei  casi  in  cui  la  ripartizione eseguita in base ai
          criteri di cui ai comma precedenti comporti  l'attribuzione
          di contributi a settimane del trimestre per le quali non e'
          consentito il versamento della contribuzione volontaria, la
          somma  versata  deve  essere  accreditata a copertura delle
          residue settimane del trimestre stesso mediante  contributi
          non eccedenti la classe dovuta".
             -  Il  testo  del  primo comma dell'articolo unico della
          legge  26  aprile  1982,  n.  214  (Norme  in  materia   di
          versamenti  volontari  in favore dei lavoratori del settore
          solfifero siciliano) e'  il  seguente:  "Per  i  lavoratori
          dell'industria  sofifera  siciliana  ammessi ai benefici di
          cui alle leggi della regione siciliana 6 giugno 1975, n. 42
          e 25 maggio 1979, n. 100, in deroga all'art. 8  del  D.P.R.
          31   dicembre  1971,  n.  1432,  la  base  di  calcolo  del
          contributo   dovuto   per   la   prosecuzione    volontaria
          dell'assicurazione   obbligatoria   per  l'invalidita',  la
          vecchiaia   e   i   superstiti   e'   elevata   all'importo
          dell'indennita'     mensile     effettivamente    liquidata
          all'interessato, al netto degli assegni familiari, ai sensi
          delle richiamate leggi della regione siciliana".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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