Legge Ordinaria n. 188 del 04/06/1991 Pubblicata nella G.U. del 22 giugno 1991, n. 145
Modifiche alla legge 30 gennaio 1968, n. 46, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Il  secondo comma dell'articolo 30 della legge 30 gennaio 1968,
n. 46, e' sostituito dai seguenti:
  "I laboratori delle camere di commercio, industria,  artigianato  e
agricoltura,  che  abbiano  idonea  attrezzatura  e  offrano adeguate
garanzie,  possono  essere  abilitati,  con  decreto   del   Ministro
dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato, ad effettuare le
operazioni di saggio dei metalli preziosi disciplinati dalla presente
legge, nonche' a rilasciare le certificazioni del titolo dei prodotti
saggiati,  con  validita'  equipollente  a  quelle   rilasciate   dai
laboratori  degli uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli
preziosi. Per l'esercizio  delle  predette  attivita',  i  laboratori
delle  camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono
sottoposti  alla  vigilanza  ed  al  controllo   dell'amministrazione
metrica e del saggio dei metalli preziosi.
  Con  propri  decreti  il  Ministro  dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentito il parere del Comitato centrale metrico  ed
i  rappresentanti  delle  associazioni  delle categorie interessate a
livello nazionale, provvede a:
    a) fissare le modalita' e le condizioni per abilitare,  ai  sensi
del  comma  precedente,  i  laboratori  di  saggio  delle  camere  di
commercio, industria, artigianato e agricoltura;
    b) aggiornare i metodi ufficiali di saggio per l'accertamento del
titolo degli oggetti contenenti metalli preziosi  ed  i  criteri  dei
prelievi dei campioni;
    c)  emanare  ogni altra disposizione per l'attuazione delle norme
di cui al presente articolo.
  Ai fini degli accertamenti di cui  all'articolo  21,  primo  comma,
lettera  a),  l'ufficio  provinciale metrico e del saggio dei metalli
preziosi competente per territorio puo' avvalersi, per il saggio  dei
campioni  prelevati,  anche dei laboratori delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura abilitati ai sensi  del  secondo
comma,  che provvedono alla analisi ed alla certificazione secondo le
disposizioni del regolamento. Il certificato del saggio  redatto  dai
predetti   laboratori   e'   utilizzato   ai   fini  della  relazione
circostanziata   all'autorita'   giudiziaria   competente   di    cui
all'articolo 24, comma primo.
  Per le certificazioni di cui al secondo comma sono corrisposti, con
le stesse modalita', diritti pari alla meta' di quelli fissati per le
analoghe   certificazioni  effettuate  dai  laboratori  degli  uffici
provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi.
  Le tariffe dovute ai laboratori  di  saggio  dei  metalli  preziosi
delle  camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono
soggette all'approvazione del Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato".
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 4 giugno 1991
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  BODRATO,  Ministro  dell'industria,
                                  del commercio e dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
 
                                    N O T E
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' statto redatto  ai
          sensi  dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  1985,
          n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la lettura della
          disposizione di legge qui modificata, della  quale  restano
          invariati il valore e l'efficacia.
          Nota all'art. 1:
             -   Il   testo  dell'art.  30  della  legge  n.  46/1968
          (Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione  dei
          metalli  preziosi),  cosi'  come  modificato dalla presente
          legge, e' il seguente:
             "Art. 30. - Sono  istituiti  laboratori  di  saggio  dei
          metalli  preziosi  presso  l'Ufficio centrale metrico e del
          saggio dei metalli preziosi o presso gli uffici provinciali
          metrici e del saggio dei metalli preziosi  determinati  con
          decreto  del  Ministro  per  l'industria,  il  commercio  e
          l'artigianato.
             I  laboratori  delle  camere  di  commercio,  industria,
          artigianato  e agricoltura, che abbiano idonea attrezzatura
          e offrano adeguate garanzie, possono essere abilitati,  con
          decreto   del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato, ad effettuare le operazioni di saggio dei
          metalli preziosi disciplinati dalla presente legge, nonche'
          a rilasciare le  certificazioni  del  titolo  dei  prodotti
          saggiati,  con  validita'  equipollente a quelle rilasciate
          dai laboratori  degli  uffici  provinciali  metrici  e  del
          saggio dei metalli preziosi. Per l'esercizio delle predette
          attivita',   i   laboratori   delle  camere  di  commercio,
          industria, artigianato e agricoltura sono  sottoposti  alla
          vigilanza  ed  al  controllo dell'amministrazione metrica e
          del saggio dei metalli preziosi.
             Con  propri  decreti  il  Ministro  dell'industria,  del
          commercio   e   dell'artigianato,  sentito  il  parere  del
          Comitato  centrale  metrico  ed  i   rappresentanti   delle
          associazioni   delle   categorie   interessate   a  livello
          nazionale, provvede a:
              a) fissare le modalita' e le condizioni per  abilitare,
          ai sensi del comma precedente, i laboratori di saggio delle
          camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
               b)   aggiornare  i  metodi  ufficiali  di  saggio  per
          l'accertamento del titolo degli oggetti contenenti  metalli
          preziosi ed i criteri dei prelievi dei campioni;
               c)  emanare  ogni  altra disposizione per l'attuazione
          delle norme di cui al presente articolo.
             Ai fini degli accertamenti di cui all'articolo 21, primo
          comma, lettera a),  l'ufficio  provinciale  metrico  e  del
          saggio  dei metalli preziosi competente per territorio puo'
          avvalersi, per il saggio dei campioni prelevati, anche  dei
          laboratori    delle   camere   di   commercio,   industria,
          artigianato e agricoltura abilitati ai  sensi  del  secondo
          comma,  che  provvedono alle analisi ed alla certificazione
          secondo le disposizioni del regolamento. Il certificato del
          saggio redatto dai predetti  laboratori  e'  utilizzato  ai
          fini    della    relazione   circostanziata   all'autorita'
          giudiziaria competente di cui all'articolo 24, comma primo.
             Per le certificazioni  di  cui  al  secondo  comma  sono
          corrisposti,  con  le  stesse  modalita', diritti pari alla
          meta' di quelli  fissati  per  le  analoghe  certificazioni
          effettuate  dai laboratori degli uffici provinciali metrici
          e del saggio dei metalli preziosi.
             Le tariffe dovute ai laboratori di  saggio  dei  metalli
          preziosi  delle camere di commercio, industria, artigianato
          e agricoltura sono soggette all'approvazione del  Ministero
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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