Legge Ordinaria n. 210 del 10/07/1991 Pubblicata nella G.U. del 17 luglio 1991, n. 166
Norme di attuazione della convenzione delle Nazioni Unite relativa ad un codice di condotta delle conferenze per la navigazione marittima, adottata a Ginevra il 6 aprile 1974.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. Ai sensi della presente legge:
    a) il termine "convenzione" indica la convenzione relativa ad  un
codice  di  condotta delle conferenze per la navigazione marittima di
linea, adottata a Ginevra il 6 aprile 1974;
    b) il termine "regolamento CEE"  indica  il  regolamento  CEE  n.
954/79 del Consiglio del 15 maggio 1979.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
 Note all'art. 1:
             - La convenzione relativa ad un codice di condotta delle
          conferenze  per la navigazione marittima di linea, adottata
          a Ginevra il 6 aprile 1974,  e'  stata  ratificata  e  resa
          esecutiva in Italia con legge 15 febbraio 1989, n. 92.
             -  Il regolamento CEE n. 954/79 (Ratifica da parte degli
          Stati membri della convenzione delle Nazioni Unite relativa
          al codice di comportamento per le  conferenze  marittime  o
          l'adesione  di  tali  Stati alla convenzione) e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n.  L  121
          del 17 maggio 1979.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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