Legge Ordinaria n. 269 del 11/08/1991 Pubblicata nella G.U. del 23 agosto 1991, n. 197
Modifiche ed integrazioni agli articoli 21 e 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, ed all'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come sostituito dall'articolo 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, in materia di dispensa e di rinvio del servizio di leva.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Dopo  il numero 1) del primo comma dell'articolo 22 della legge
31 maggio 1975, n. 191, e' inserito il seguente:
   "1-  bis) fratello di militare deceduto durante la prestazione del
servizio militare;".
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
          con decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          1985,  n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
             -  Il  testo dell'art. 22 della legge n. 191/1975 (Nuove
          norme per il  servizio  di  leva),  come  modificato  dagli
          articoli  7  e  11  della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e
          dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
             "Art.  22.  -  In  tempo  di  pace,  hanno  titolo   per
          conseguire  la  dispensa  dalla  ferma  di  leva  i giovani
          arruolati che si trovino in una delle seguenti  condizioni,
          da accertarsi dai consigli di leva:
              1)  figlio  o fratello di militare deceduto in guerra o
          per ferite od infermita'  di  guerra,  oppure  di  militare
          disperso  in  guerra,  ovvero  di militare morto durante la
          prestazione del servizio militare o in congedo o in riforma
          per ferite o infermita' contratte in servizio e  per  causa
          di servizio, compresi gli equiparati a dette categorie;
              1-bis)   fratello   di  militare  deceduto  durante  la
          prestazione del servizio militare;
              2) figlio o fratello di  pensionato  di  guerra  o  per
          causa   di   servizio  militare,  limitatamente  ai  grandi
          invalidi ed ai pensionati della prima e seconda  categoria,
          compresi quelli ad essi equiparati;
              3)  orfano di entrambi i genitori, con funzioni di capo
          famiglia, con fratelli minorenni o sorelle nubili a carico;
              4) primogenito o unico figlio di genitori viventi,  dei
          quali  uno  affetto  da infermita' permanente ed insanabile
          che lo renda inabile ad esplicare la sua abituale attivita'
          lavorativa, ovvero di padre vedovo  o  celibe  o  di  madre
          vedova  o  nubile,  purche'  in tutti i casi, a causa della
          partenza alle armi  dell'arruolato,  la  famiglia  venga  a
          perdere i necessari mezzi di sussistenza;
              5) figlio di genitori che abbiano altri cinque figli, i
          quali  siano  ancora a carico, qualora con la partenza alle
          armi dell'arruolato la famiglia venga a perdere i necessari
          mezzi di sussistenza;
              6)  appartenente  a  famiglia  di  cui  altri due figli
          abbiano prestato o prestino servizio militare;
              7) vedovo o celibe con prole;
              8) figlio unico convivente con genitori dei  quali  uno
          portatore  di  handicap  che lo renda non autosufficiente o
          invalido  civile  affetto  da  mutilazione  o   invalidita'
          analoga  a quelle per le quali e' previsto l'accompagnatore
          ai sensi del decreto del  Presidente  della  Repubblica  30
          dicembre 1981, n. 834;
              9)   unico  fratello  convivente  di  handicappato  non
          autosufficiente;
              10) primo o altro figlio maschio di genitore caduto  in
          servizio  o  nello svolgimento di altra attivita' di lavoro
          subordinato o di deceduto per l'aggravarsi delle infermita'
          contratte per tali cause;
              11) primo o altro figlio maschio di  genitore  invalido
          per servizio o del lavoro di prima e seconda categoria.
             In  occasione  della  chiamata  alla  leva  di  ciascuna
          classe, il  Ministro  per  la  difesa  puo',  verificandosi
          circostanze   eccezionali  e  temporanee,  determinare,  in
          aggiunta a quelli elencati, altri titoli  di  dispensa  dal
          compiere  la  ferma  di  leva per particolari condizioni di
          bisogno  di  famiglia.  Qualora  il  gettito  dei   singoli
          contingenti non sia sufficiente ad assicurare il fabbisogno
          delle forze armate, il Ministro per la difesa puo' non ins-
          erire  nei  manifesti  di chiamata alla leva uno o piu' dei
          titoli elencati al primo comma.
             Parimenti in  occasione  della  chiamata  alla  leva  di
          ciascuna  classe,  il  Ministro  della  difesa,  sulla base
          dell'aggiornamento  annuale  dell'indice  ISTAT  del  costo
          della vita, indica con proprio decreto i livelli di reddito
          e  gli  altri  elementi obiettivi di cui i consigli di leva
          devono tener conto nel determinare l'avvenuta  perdita  dei
          necessari  mezzi  di  sussistenza  necessaria  ai  fini del
          riconoscimento dei titoli previsti dai numeri 4) e  5)  del
          primo comma.
             I  livelli  di  reddito  indicati  in  tale  decreto del
          Ministro della  difesa  devono  essere  computati  su  base
          familiare, cosiderando il reddito complessivo percepito dal
          nucleo  familiare suddiviso per il numero dei componenti la
          famiglia stessa.
             L'elenco nominativo dei dispensati ai sensi del presente
          articolo deve essere esposto annualmente, per la durata  di
          un  mese,  presso i distretti militari e gli uffici di leva
          delle capitanerie di porto competenti per territorio  e  da
          questi  trasmesso  ai  comuni  di residenza degli eventuali
          dispensati per l'affissione agli albi comunali".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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