Legge Ordinaria n. 274 del 08/08/1991 Pubblicata nella G.U. del 26 agosto 1991, n. 199
Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti stessi.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
                         (Servizi militari) 
1. Ai fini del trattamento di quiescenza a favore degli iscritti alle
Casse pensioni degli istituti di previdenza presso il  Ministero  del
tesoro, i periodi di servizio militare di leva e  quelli  considerati
sostitutivi ed equiparati ai sensi delle  disposizioni  vigenti  sono
computati, a domanda,  ai  sensi  dell'articolo  20  della  legge  24
dicembre 1986, n. 958, con effetto dalla data di  entrata  in  vigore
della citata legge n. 958 del 1986, con onere a carico delle predette
Casse pensioni. A tali fini viene considerato equiparato al  servizio
militare  di  leva  il  corrispondente   periodo   di   servizio   di
volontariato prestato non in costanza di rapporto d'impiego nei Paesi
in via di sviluppo ai sensi della legge 15 dicembre 1971, n. 1222,  e
successive modificazioni. 
2. La disposizione di cui al comma 1 non  trova  applicazione  per  i
servizi militari che  siano  stati  gia'  utilizzati  ai  fini  della
liquidazione di assegni di quiescenza a carico dello Stato o di altri
istituti di previdenza o che siano gia' altrimenti utili a pensione. 
3. Restano ferme le vigenti norme sulla  ricongiunzione  dei  servizi
previste  dalla  legge  22  giugno  1954,  n.   523,   e   successive
modificazioni, del testo unico approvato con decreto  del  Presidente
della  Repubblica  29  dicembre   1973,   n.   1092,   e   successive
modificazioni, dalla legge 7 febbraio  1979,  n.  29,  nonche'  dalla
legge 5 marzo 1990, n. 45. 
          AVVERTENZA: 
               Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai 
           sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato 
              con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
           1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle 
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il 
              rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli 
          atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1:
             - Il testo dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1986, n.
          958, concernente norme sul  servizio  militare  di  leva  e
          sulla ferma di leva prolungata, e' il seguente:
             "Art. 20 (Riconoscimento del servizio militare). - 1. Il
          periodo  di servizio militare e' valido a tutti gli effetti
          per l'inquadramento economico e per la determinazione della
          anzianita' lavorativa ai fini del trattamento previdenziale
          del settore pubblico".
             - La  legge  15  dicembre  1971,  n.  1222,  reca  norme
          concernenti  "Cooperazione  tecnica  con  i Paesi in via di
          sviluppo".
             -   La   legge  22  giugno  1954,  n.  523,  reca  norme
          concernenti "Ricongiunzione  ai  fini  del  trattamento  di
          quiescenza  e  della buonuscita dei servizi resi allo Stato
          con quelli prestati presso gli enti locali".
             - Il D.P.R.  29  dicembre  1973,  n.  1092,  reca  norme
          concernenti  "Approvazione  del testo unico delle norme sul
          trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e  militari
          dello Stato".
             -   La   legge  7  febbraio  1979,  n.  29,  reca  norme
          concernenti:  "Ricongiunzione dei periodi assicurativi  dei
          lavoratori ai fini previdenziali".
             -  La  legge 5 marzo 1990, n. 45, reca norme concernenti
          "Norme per la ricongiunzione dei  periodi  assicurativi  ai
          fini previdenziali per i liberi professionisti".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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