Legge Ordinaria n. 316 del 02/10/1991 Pubblicata nella G.U. del 9 ottobre 1991, n. 237
Disposizioni concernenti tariffe e diritti in materia di trasporto aereo.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Le  tariffe relative ai servizi di trasporto aereo di linea per
passeggeri e merci effettuati all'interno del  territorio  nazionale,
con  esclusione dei trasporti postali, nonche' le tariffe relative ai
servizi di assistenza a terra  agli  aeromobili,  ai  passeggeri,  ai
bagagli  ed  alle  merci,  sono  stabilite  direttamente dai soggetti
titolari della gestione dei servizi, che ne  danno  comunicazione  al
Ministro dei trasporti.
  2.  L'applicazione  delle tariffe stabilite ai sensi del comma 1 e'
soggetta  all'approvazione  del  Ministro  dei  trasporti.  Trascorsi
quarantacinque  giorni  dalla comunicazione senza che il Ministro dei
trasporti abbia  espresso  un  motivato  rifiuto,  dette  tariffe  si
intendono comunque approvate. Ai fini dell'approvazione delle tariffe
relative ai servizi di trasporto aereo di cui al comma 1, il Ministro
dei  trasporti tiene conto dell'esigenza di recupero di produttivita'
nei  confronti  della   media   dei   vettori   comunitari,   nonche'
dell'andamento dei costi del carburante.
  3. E' abrogato il quarto comma dell'articolo 9 della legge 5 maggio
1976, n. 324, come sostituito dall'articolo 8 della legge 15 febbraio
1985, n. 25.
  4.  Le  disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 28 febbraio
1986, n. 41, non si applicano alle tariffe disciplinate dal  presente
articolo.
 
AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
             - La legge n. 324/1976 reca: "Nuove norme in materia  di
          diritti  per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo
          civile". Il quarto comma dell'art. 9 della predetta  legge,
          come  sostituito  dall'art. 8 della legge n. 25/1985, cosi'
          recitava: "La predetta  commissione  deve  essere  altresi'
          sentita  sia  per quanto attiene alla determinazione e alla
          modifica delle tariffe relative  ai  servizi  di  trasporto
          aereo   di   linea   per   passeggeri  e  merci  effettuati
          all'interno del territorio nazionale, sia  in  ordine  alla
          misura  delle  tariffe  dei  servizi  di assistenza a terra
          degli aeromobili, ai passeggeri, ai bagagli  e  alle  merci
          ogni  qualvolta  il  Ministro  dei  trasporti ne stabilisce
          l'ammontare in base alle disposizioni vigenti".
             - Il testo dell'art. 17 della legge  n.  41/1986  (Legge
          finanziaria 1986) e' il seguente:
             "Art.  17.  -  1.  Il  Comitato interministeriale prezzi
          (CIP), o  la  giunta  in  caso  di  urgenza,  al  fine  del
          contenimento,  nel  complesso,  della media ponderata degli
          incrementi delle tariffe e dei prezzi amministrati dei beni
          e servizi, inclusi nell'indice ISTAT dei prezzi al  consumo
          per   l'intera  collettivita'  nazionale,  entro  il  tasso
          massimo di  inflazione  indicato  per  ciascun  anno  nella
          relazione  previsionale e programmatica del Governo, ovvero
          aggiornato  in  sede  di   approvazione   della   relazione
          previsionale   e   programmatica   per  l'anno  successivo,
          esprime, nell'ambito dei poteri di coordinamento di cui  al
          decreto  legislativo  luogotenenziale  19  ottobre 1944, n.
          347,  parere  preventivo  vincolante  sulle   proposte   di
          incremento  da  deliberarsi  da parte di altri organi delle
          amministrazioni centrali dello Stato, anche ad  ordinamento
          autonomo,  ed emana apposite direttive alle amministrazioni
          regionali,  provinciali   e   comunali   ed   ai   comitati
          provinciali  dei  prezzi  per  i provvedimenti da adottarsi
          nell'ambito territoriale di loro competenza.
             2. Restano ferme le disposizioni di cui ai commi  1-bis,
          1-  ter  e 1-quater dell'art. 1 del decreto-legge 17 aprile
          1984, n. 70, convertito, con modificazioni, nella legge  12
          giugno 1984, n. 219.
             3.   Il  Comitato  interministeriale  prezzi  (CIP)  nel
          determinare le tariffe elettriche e telefoniche adottera' i
          provvedimenti necessari anche per tener  conto  dei  minori
          introiti  derivanti all'ENEL e dei maggiori oneri derivanti
          alla SIP dalle disposizioni di cui al successivo art. 18, a
          tal fine operando sulle agevolazioni attualmente previste a
          favore delle utenze domestiche".

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