Legge Ordinaria n. 34 del 30/01/1991 Pubblicata nella G.U. del 4 febbraio 1991, n. 29
Potenziamento delle infrastrutture logistiche ed operative delle capitanerie di porto e degli uffici periferici della Marina mercantile.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
                         la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  1. Per la realizzazione del programma quadriennale di potenziamento
delle infrastrutture logistiche ed  operative  delle  capitanerie  di
porto e degli altri uffici  periferici  del  Ministero  della  marina
mercantile, previsto dall'articolo 39 della legge 31  dicembre  1982,
n. 979, e' autorizzata, per il triennio 1991-1993, la spesa  di  lire
120 miliardi in ragione di lire 20 miliardi  per  il  1991,  lire  40
miliardi per il 1992 e lire 60 miliardi per il 1993. 
  2. Il programma di cui al comma 1  comprende  la  realizzazione  di
nuove infrastrutture logistiche ed  operative  delle  capitanerie  di
porto e degli altri uffici periferici  della  Marina  mercantile,  di
altre  opere  edilizie  poste  al  servizio  dell'attivita'  tecnica,
amministrativa e di polizia dei porti nonche' l'esecuzione di  lavori
di manutenzione ordinaria e  straordinaria  delle  infrastrutture  ed
uffici in esercizio. 
  3. All'onere derivante  dall'attuazione  della  presente  legge  si
provvede  mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo  9001
dello stato  di  previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno
finanziario    1991,    all'uopo     utilizzando     l'accantonamento
"Infrastrutture logistiche capitanerie di porto". 
  4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 30 gennaio 1991 
                               COSSIGA 
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                  VIZZINI, Ministro della marina 
                                  mercantile 
Visto, il Guardasigilli VASSALLI 
                                       
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alla  quale e' operato il rinvio e
          della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
          Nota all'art. 1:
             -   Il  testo  dell'art.  39  della  legge  n.  979/1982
          (Disposizioni per la difesa del mare) e' il seguente:
             "Art.  39. - Entro sei mesi dall'entrata in vigore della
          presente legge,  con  decreto  del  Ministro  della  marina
          mercantile,  di concerto con i Ministri dei lavori pubblici
          e del tesoro, e' approvato  il  programma  quadriennale  di
          potenziamento  delle infrastrutture logistiche ed operative
          delle capitanerie di porto e degli altri uffici  periferici
          della  marina  mercantile  al  fine  di  adeguarli ai nuovi
          compiti previsti dalla presente legge  nonche'  alle  nuove
          dotazioni di personale.
             Il  Ministro  della  marina mercantile si avvale, per la
          realizzazione del suddetto programma,  delle  procedure  di
          cui all'art.  7 della legge 23 gennaio 1974, n. 15".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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