Legge Ordinaria n. 102 del 05/04/1995 Pubblicata nella G.U. del 5 aprile 1995, n. 80
Disciplina degli effetti prodotti dal decreto-legge 29 marzo 1995, n. 90, non convertito in legge.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dal decreto-legge 29 marzo
1995, n. 90, non convertito in legge. 
 
    

          AVVERTENZA:
             Il  testo  della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura della disposizione di legge
          alla  quale  e'  operato  il  rinvio  e della quale restano
          invariati il valore e l'efficacia.

    
          Nota al titolo e all'art. 1: 
             - Il D.L. n. 90/1995 reca: "Nuove norme  in  materia  di
          termini per la presentazione  delle  liste  nelle  elezioni
          regionali,  provinciali  e  comunali  della  primavera  del
          1995". Il predetto decreto non e' stato convertito in legge
          perche' respinto dalla Camera dei deputati nella seduta del
          4 aprile 1995 (il relativo comunicato e'  stato  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -  n.  79  del  4
          aprile 1995). 

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