Legge Ordinaria n. 230 del 16/07/1997 G.U. n. 168 del 21 Luglio 1997
Soppressione del Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
        Soppressione del Fondo previdenziale ed assistenziale
                    degli spedizionieri doganali
  1.  A  decorrere dal  1  gennaio  1998  il Fondo  previdenziale  ed
assistenziale  degli spedizionieri  doganali,  di seguito  denominato
"Fondo", istituito con legge 22 dicembre 1960, n. 1612, e' soppresso.
  2.  Con effetto  dalla  data di  cui al  comma  1 resta  confermata
l'iscrizione    all'assicurazione     generale    obbligatoria    per
l'invalidita',  la vecchiaia  ed  i  superstiti, degli  spedizionieri
doganali assunti  con contratto di  lavoro subordinato dal  1 gennaio
1998.
  3. Con  effetto dalla  data di  cui al comma  1 sono  iscritti alla
Gestione di cui all'articolo 2, comma  26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335:
  a) gli spedizionieri doganali non  vincolati da rapporto di impiego
gia' iscritti al Fondo alla data di soppressione del medesimo;
  b)   gli  spedizionieri   doganali  iscritti   nell'albo  nazionale
successivamente alla data di soppressione del Fondo.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n. 1092,   al solo fine di  facilitare la  lettura
          delle  disposposizioni di  legge alle quali e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
 
           Note all'art. 1:
            -  La   legge   22   dicembre 1960,   n.   1612,    reca:
          "Riconoscimento     giuridico    della    professione    di
          spedizioniere doganale ed istituzione degli  albi    e  del
          fondo   previdenziale     a  favore    degli  spedizionieri
          doganali".
            - Il testo dell'art. 2, comma 26, della  legge  8  agosto
          1995,   n.   335   (Riforma   del   sistema   pensionistico
          obbligatorio e complementare), e' il   seguente:    "26.  A
          decorrere     dal     1    gennaio  1996,    sono    tenuti
          all'iscrizione presso  una  apposita    Gestione  separata,
          presso     l'INPS,     e     finalizzata     all'estensione
          dell'assicurazione      generale      obbligatoria      per
          l'invalidita', la  vecchiaia  ed i  superstiti,  i soggetti
          che  esercitano   per    professione   abituale,  ancorche'
          non  esclusiva, attivita' di  lavoro autonomo,  di cui   al
          comma   1 dell'art.  49 del testo  unico delle  imposte sui
          redditi, approvato   con  decreto    del  Presidente  della
          Repubblica  22  dicembre    1986,  n.  917,    e successive
          modificazioni  ed integrazioni,  nonche'   i titolari    di
          rapporti    di collaborazione coordinata e continuativa, di
          cui al comma 2, lettera a),   dell'art. 49    del  medesimo
          testo  unico e  gli incaricati  alla vendita a domicilio di
          cui  all'art.  36 della legge 11 giugno 1971, n.  426. Sono
          esclusi dall'obbligo  i soggetti  assegnatari di  borse  di
          studio, limitatamente alla relativa attivita'".

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