Legge Ordinaria n. 257 del 31/07/1997 G.U. n. 182 del 6 Agosto 1997
Concessione di un contributo volontario in favore di organismi delle Nazioni Unite operanti nel settore del disarmo o di altri enti italiani o stranieri per studi, convegni, o altre iniziative nel settore del disarmo e di un contributo in favore del Fondo delle Nazioni Unite per le vittime della tortura
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. E'  autorizzata la  concessione di  un contributo  volontario di
lire  50 milioni  annue  per  il quinquennio  1994-1998  a favore  di
organismi delle Nazioni Unite operanti  nel settore del disarmo, o di
altri  enti  italiani  e  stranieri,  per  studi,  convegni  o  altre
iniziative nel settore del disarmo.
  2. E'  autorizzata la  concessione di  un contributo  volontario di
lire  160 milioni  annue per  il quinquennio  1994-1998 a  favore del
Fondo delle Nazioni Unite per le vittime della tortura.
          Avvertenza:
            Il  decreto-legge  19  giugno  1997,    n.  171, e' stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale  -  n.
          142 del 20 giugno 1997.
            A  norma  dell'art.   15, comma 5, della legge 23  agosto
          1988, n. 400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo    e
          ordinamento  della Presidenza del Consiglio  dei Ministri),
          le modifiche apportate  dalla presente legge di conversione
          hanno efficacia dal giorno  successivo a quello  della  sua
          pubblicazione.
 

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