Legge Ordinaria n. 333 del 02/10/1997 G.U. n. 232 del 4 Ottobre 1997
Disciplina transitoria ed interventi correttivi della legge 22 luglio 1997, n. 276, recante disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. Le  disposizioni di  cui all'articolo 12  della legge  22 luglio
1997,  n. 276,  si applicano  a decorrere  dalla data  di entrata  in
funzione delle sezioni stralcio, da  fissare con decreto del Ministro
di grazia e giustizia.
  2. Il  primo periodo del  comma 1  dell'articolo 13 della  legge 22
luglio  1997, n.  276, e'  sostituito dal  seguente: "I  procedimenti
indicati nel comma 1 dell'articolo 1  nei quali, alla data di entrata
in funzione delle sezioni stralcio,  fissata con decreto del Ministro
di grazia e giustizia, sia gia' avvenuta la rimessione al collegio ai
sensi dell'articolo  189 del codice  di procedura civile, ma  che non
siano stati ancora assunti in decisione, sono trasmessi al presidente
del  tribunale che  ne dispone  l'assegnazione alla  sezione stralcio
secondo i criteri tabellarmente previsti".
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai    sensi  dell'art.  10,  commi   2 e 3, del testo unico
          delle  disposizioni  sulla   promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre
          1985,  n. 1092,   al solo fine  di  facilitare  la  lettura
          delle  disposizioni  di  legge modificate o alle   quali e'
          operato il   rinvio.  Restano    invariati  il    valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
           Note all'art. 1:
            -     La  legge    22  luglio    1997,  n.    276,  reca:
          "Disposizioni per  la definizione  del  contenzioso  civile
          pendente:    nomina    di    giudici  onorari  aggregati  e
          istituzione      delle   sezioni   stralcio  nei  tribunali
          ordinari". Si trascrive il testo dell'art. 12 della  citata
          legge:
            "Art. 12  (Norme applicabili).  - 1. In  deroga a  quanto
          stabilito  dall'art.  90,  commi  1  e  5,  della  legge 26
          novembre 1990, n. 353, come sostituito  dall'art.    9  del
          decreto-legge  18   ottobre 1995,   n. 432, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 534:
            a)    la    disposizione    di    cui   all'art.      48,
          ultimo   comma, dell'ordinamento giudiziario  approvato con
          regio  decreto    30 gennaio 1941, n.  12, come  sostituito
          dall'art. 88  della legge  26 novembre 1990, n.  353,    si
          applica  anche ai giudizi pendenti  alla data del 30 aprile
          1995,  esclusi quelli gia'  assunti in decisione alla  data
          di entrata   in vigore   della presente   legge    che  non
          siano rimessi  in istruttoria con ordinanza collegiale;
            b)  ai  giudizi  indicati  nel  comma 1 dell'art. 1 della
          presente legge non  si applicano  le disposizioni   di  cui
          ai  commi  secondo, sesto, settimo e  ottavo dell'art.  178
          del  codice    di  procedura    civile  nel  testo  vigente
          anteriormente al 30 aprile 1995".
            -  Il  testo  vigente dell'art. 13  della citata legge 22
          luglio 1997, n. 276, come modificato dalla presente  legge,
          e' il seguente:
            "Art.   13    (Tentativo  di  conciliazione.    Esenzione
          fiscale). -    1.  I  procedimenti  indicati  nel  comma  1
          dell'art.  1  nei  quali,  alla data di entrata in funzione
          delle sezioni stralcio, fissata  con decreto  del  Ministro
          di    grazia e giustizia,  sia gia' avvenuta la  rimessione
          al collegio  ai    sensi  dell'art.  189    del  codice  di
          procedura   civile, ma che non  siano stati ancora  assunti
          in decisione, sono  trasmessi al presidente del   tribunale
          che  ne  dispone    l'assegnazione  alla  sezione  stralcio
          secondo i  criteri  tabellarmente  previsti. Il  presidente
          della sezione stralcio  dispone la rimessione della   causa
          davanti  al giudice  istruttore che  nomina  in persona  di
          un giudice  onorario aggregato.
            2. Il  giudice istruttore  convoca le  parti davanti    a
          se'    per il tentativo di conciliazione e fissa allo scopo
          l'udienza della quale a  cura  della  cancelleria  e'  dato
          avviso alle parti.
            3.    Le   parti debbono   comparire   personalmente,  ma
          possono  farsi rappresentare da un procuratore generale   o
          speciale,  che  deve essere a  conoscenza  dei fatti  della
          causa   e   deve   avere il    potere    di  conciliare  la
          controversia.  La  procura  deve  essere conferita con atto
          pubblico o con scrittura privata autenticata.
            4.  Se la   conciliazione riesce,   si  forma    processo
          verbale    della convenzione     conclusa.   Il    processo
          verbale         costituisce       titolo   esecutivo    per
          l'espropriazione e per l'esecuzione in forma specifica.
            5.    Se   la   conciliazione   non riesce   il   giudice
          istruttore,  in funzione di giudice  unico, provvede per la
          decisione   della causa  ai  sensi  dell'art.  190-bis  del
          codice di procedura civile.
            6.  Il  processo  verbale  di  conciliazione, nelle cause
          pendenti anche in istruttoria alla    data  del  30  aprile
          1995,  e' esente dall'imposta di registro  quando il valore
          non   supera  i  cinquanta    milioni.  Oltre  tale  limite
          l'imposta di registro e' ridotta della meta'".

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