Legge Ordinaria n. 334 del 02/10/1997 G.U. n. 232 del 4 Ottobre 1997
Disposizioni transitorie in materia di trattamento economico di particolari categorie di personale pubblico, nonchè in materia di erogazione di buoni pasto
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              Promulga 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
Trattamento economico di particolari categorie di personale pubblico 
 
  1. In attesa dell'estensione  del  regime  di  diritto  privato  al
rapporto di lavoro dei dirigenti generali dello Stato ed in  coerenza
con  la  nuova  struttura  retributiva  stabilita  per  la  dirigenza
pubblica dai rispettivi contratti collettivi nazionali, ai  dirigenti
generali e qualifiche equiparate delle Amministrazioni statali, ferme
restando la  vigente  articolazione  in  livelli  di  funzione  e  le
corrispondenti retribuzioni, spetta per gli  anni  1996  e  1997,  in
aggiunta al  trattamento  economico  in  godimento,  fondamentale  ed
accessorio, a titolo di anticipazione sul futuro assetto  retributivo
da  definire  in  sede  contrattuale,  un'indennita'   di   posizione
correlata esclusivamente  alle  funzioni  dirigenziali  attribuite  e
pensionabile ai sensi dell'articolo 13,  comma  1,  lettera  a),  del
decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  503,  determinata  nei
seguenti importi annui lordi  per  tredici  mensilita':  a)  lire  24
milioni per le funzioni di capo delle direzioni generali o  di  altri
uffici centrali e periferici di livello pari o superiore; b) lire  18
milioni  per  ogni  altra  funzione.  In  presenza   di   particolari
condizioni di  complessita'  o  rilevanza  delle  posizioni,  ciascun
Ministro puo' riconoscere una maggiorazione della indennita'  di  cui
alla lettera a) fino al 30 per cento  del  suo  importo,  nel  limite
delle risorse assegnate dal Ministro del tesoro in  proporzione  alle
unita' di personale in servizio al 1 gennaio 1996. 
  2. L'indennita' di cui al comma 1, nelle  stesse  misure  e  con  i
medesimi criteri, spetta al personale delle  carriere  prefettizia  e
diplomatica con qualifica equiparata a dirigente generale, nonche' ai
dirigenti generali della  Polizia  di  Stato  e  gradi  e  qualifiche
corrispondenti delle Forze di polizia, ai generali di divisione e  di
corpo d'armata e  gradi  corrispondenti  delle  Forze  armate,  senza
effetti ai fini della determinazione dell'indennita' di ausiliaria  e
dell'attribuzione  di  qualsiasi  altro   beneficio   economico   per
promozione e scatti conferibili il giorno antecedente alla cessazione
dal servizio, nonche' ai dirigenti generali  equiparati  per  effetto
dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72, che non fruiscano di
compensi  o  indennita'  aventi  analoga  natura,  fatto   salvo   il
trattamento di miglior favore, con onere a carico dei  bilanci  degli
enti di appartenenza. 
  3. L'indennita' di cui al comma 1  non  spetta  ai  Ministri  e  ai
Sottosegretari che siano parlamentari o ex parlamentari  titolari  di
assegno vitalizio. Ai Ministri e  ai  Sottosegretari  che  non  siano
parlamentari l'indennita' di cui al comma  1  e'  corrisposta,  dalla
data di entrata in vigore della presente legge, nella misura  di  cui
alla lettera a), con la maggiorazione massima ivi  prevista.  A  fini
perequativi,   tale   indennita'   e'   integrata   da   un   assegno
corrispondente alla differenza tra l'importo dell'indennita' stessa e
l'importo dell'indennita' parlamentare.  Tale  trattamento  economico
complessivo, comprensivo dell'indennita' e dell'assegno, e' decurtato
delle somme  percepite  a  titolo  retributivo  o  pensionistico  con
esclusione di quelle stipendiali spettanti in relazione  alla  carica
di Ministro o di Sottosegretario. 
  4. All'onere per la corresponsione degli emolumenti di cui ai commi
1, 2 e 3, determinato in lire 37 miliardi annui, si provvede per  gli
anni 1996 e 1997 parzialmente utilizzando l'autorizzazione  di  spesa
prevista dall'articolo 2, comma 10, della legge 28 dicembre 1995,  n.
550. Le somme iscritte al capitolo 6683 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, non utilizzate alla
chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto residui per essere
utilizzate negli esercizi successivi. 
 
                                     NOTE 

         Parte di provvedimento in formato grafico

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