Legge Ordinaria n. 340 del 02/10/1997 G.U. n. 236 del 9 Ottobre 1997
Norme in materia di organizzazione scolastica e di edilizia scolastica
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                 Differimento di termini riguardanti
         l'organizzazione scolastica e l'edilizia scolastica
  1. Ai  fini del conferimento  delle supplenze annuali  al personale
amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) per l'anno scolastico 1997
- 1998, il termine di aggiornamento delle graduatorie provinciali, di
cui  al comma  2  dell'articolo  581 del  testo  unico approvato  con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e' prorogato di un anno.
  2. La validita' delle graduatorie  dei concorsi per titoli ed esami
a  posti  di coordinatore  amministrativo,  indetti  con decreto  del
Ministro della pubblica istruzione 14 dicembre 1992, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale  n. 85, 4 serie  speciale, del 26 ottobre  1993, e
con decreto  del Ministro  della pubblica  istruzione 6  giugno 1992,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale, n. 62, 4 serie  speciale, del 5
agosto 1994, e' estesa fino all'anno scolastico 1997 - 1998.
  3. Le graduatorie dei concorsi  per titoli ed esami, gia' prorogate
dall'articolo 1, comma 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono
ulteriormente prorogate di un anno.
  4. Fermo  restando quanto disposto  dall'articolo 3 e dal  comma 11
dell'articolo  8 della  legge 11  gennaio 1996,  n. 23,  e successive
modificazioni, le  convenzioni previste  dai commi 1  e 3  del citato
articolo 8 e dal comma 4 dell'articolo 9 della medesima legge possono
essere stipulate  successivamente al  1 gennaio  1997 e  comunque non
oltre il 31  dicembre 1997. Fino alla stipula di  tali convenzioni lo
Stato, le istituzioni scolastiche statali, i comuni e gli altri enti,
precedentemente obbligati, assicurano la  manutenzione ordinaria e la
gestione  degli   edifici  forniti   e  sopperiscono   alle  esigenze
eccezionali.  Le convenzioni  stabiliscono, oltre  a quanto  previsto
dalla  citata legge  n. 23  del  1996, la  compensazione degli  oneri
derivanti dallo svolgimento dei predetti compiti, sostenuti per conto
delle province dal 1 gennaio 1997  fino alla data della stipula delle
convenzioni stesse,  con le somme  dovute per lo stesso  periodo alle
province ai sensi dell'articolo 9 della citata legge n. 23 del 1996.
  5. All'articolo  1 -bis, comma  1, del  decreto - legge  23 ottobre
1996, n. 542, convertito, con  modificazioni, dalla legge 23 dicembre
1996, n. 649, le parole: "di proprieta' pubblica" sono soppresse.
  6.  Le economie  verificatesi  nella realizzazione  delle opere  di
edilizia scolastica, finanziate con il  ricorso a mutui accesi presso
la Cassa depositi  e prestiti con ammortamento a  totale carico dello
Stato, possono  essere utilizzate, nei limiti  dell'importo del mutuo
concesso, per lavori suppletivi o di variante al progetto originario,
prescindendo  dall'autorizzazione di  cui all'articolo  20, comma  1,
della  legge  30  dicembre  1991,   n.  412,  e  nel  rispetto  delle
disposizioni di cui all'articolo 25  della legge 11 febbraio 1994, n.
109, e  successive modificazioni. Le  delibere con le quali  gli enti
locali  competenti dispongono  l'uso delle  predette economie  devono
essere comunque comunicate, per presa d'atto, all'istituto mutuante.
  7. Al fine  di consentire un piu' esaustivo  utilizzo delle risorse
gia' assegnate  a sostegno  delle iniziative  in materia  di edilizia
scolastica, le  regioni territorialmente  competenti, entro  sei mesi
dalla  data  di  entrata  in vigore  della  presente  legge,  possono
autorizzare  una diversa  destinazione  dei finanziamenti,  ancorche'
gia' concessi, disposti ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 1
luglio 1986,  n. 318,  convertito, con  modificazioni, dalla  legge 9
agosto 1986, n.  488, ovvero dell'articolo 1 della  legge 23 dicembre
1991,   n.  430,   nonche'   riassegnare,  all'ente   originariamente
mutuatario, singolarmente, l'eventuale residuo riveniente da un mutuo
gia' concesso.  I finanziamenti  cosi' attribuiti o  riassegnati sono
revocati e  posti in economia  qualora l'ente locale  interessato non
abbia  ottenuto,  nei  successivi  dodici mesi,  la  concessione  del
relativo mutuo.  Le medesime  regioni possono altresi'  disporre, con
provvedimento motivato,  che un  finanziamento, gia' concesso  per la
realizzazione di un'opera  di edilizia scolastica con  mutuo a carico
dello  Stato ai  sensi  del  citato decreto-legge  n.  318 del  1986,
convertito, con  modificazioni, dalla  legge n.  488 del  1986, della
legge 23 dicembre  1991, n. 430, nonche' dell'articolo  4 della legge
11  gennaio  1996, n.  23,  venga  destinato al  compimento  parziale
dell'opera stessa, purche' funzionalmente idonea.
  8.  Nell'ambito  dei  singoli  piani annuali  attuativi  dei  piani
regionali triennali  di edilizia scolastica previsti  dall'articolo 4
della  legge 11  gennaio  1996,  n. 23,  le  regioni, ferma  restando
l'imputazione   delle   risorse   alla   originaria   annualita'   di
riferimento,  possono   autorizzare  una  diversa   destinazione  dei
finanziamenti, ancorche' gia' concessi, disposti nei precedenti piani
annuali  nonche'  riassegnare, all'ente  originariamente  mutuatario,
singolarmente, l'eventuale residuo di un mutuo gia' concesso ai sensi
della medesima  legge. Resta  fermo quanto previsto  dal comma  8 del
medesimo articolo 4 della legge n. 23 del 1996.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai    sensi  dell'art.  10,  commi   2 e 3, del testo unico
          delle  disposizioni  sulla   promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre
          1985,  n. 1092,   al solo fine  di  facilitare  la  lettura
          delle  disposizioni  di  legge modificate o alle   quali e'
          operato il   rinvio.  Restano    invariati  il    valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
           Note all'art. 1:
            - Si riporta il testo dell'art.  581, comma 2, del D.Lgs.
          16  aprile  1994,  n. 297   (Testo unico delle disposizioni
          legislative  in  materia  di  istruzione):  "Le   supplenze
          annuali  sono  conferite  dal provveditore agli studi sulla
          base  di  apposite  graduatorie  provinciali  a   carattere
          permanente    ed    aggiornabili.      L'aggiornamento   e'
          effettuato  ogni triennio, a decorrere dall'anno scolastico
          1991-92, in relazione alle nuove domande ed a seguito della
          valutazione di titoli non presentati in precedenza".
            -  Si riporta  il  testo  dell'art. 1,  comma  23,  della
          legge    28  dicembre    1995,  n.     549     (Misure   di
          razionalizzazione   della      finanza   pubblica):     "Le
          graduatorie   dei   concorsi per   titoli   ed esami    per
          l'accesso ai  ruoli del  personale docente, gia'  prorogate
          dall'art.    23,  comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n.
          724,  sono  ulteriormente  prorogate  di  un   altro   anno
          scolastico.
            -  Si  riporta    il  testo  dell'art. 3 della legge   11
          gennaio 1996, n.  23 (Norme per l'edilizia scolastica):
            "Art. 3.  - 1.  In attuazione   dell'art. 14,   comma  1,
          lettera  i),  della  legge    8  giugno    1990,  n.   142,
          provvedono   alla realizzazione, alla  fornitura    e  alla
          manutenzione ordinaria e  straordinaria degli edifici:
            a)  i    comuni,  per   quelli da   destinare a   sede di
          scuole materne, elementari e medie;
            b) le  province,  per  quelli  da  destinare  a  sede  di
          istituti  e  scuole  di  istruzione  secondaria  superiore,
          compresi   i licei artistici  e  gli  istituti  d'arte,  di
          conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori
          per  le  industrie  artistiche, nonche'  di  convitti e  di
          istituzioni educative statali.
            2. ln  relazione agli obblighi  per essi   stabiliti  dal
          comma   1, i comuni e le province provvedono  altresi' alle
          spese varie di ufficio e  per  l'arredamento   e  a  quelle
          per  le    utenze   elettriche   e telefoniche,   per    la
          provvista  dell'acqua  e  del   gas,  per  il riscaldamento
          ed ai relativi impianti.
            3.   Per   l'allestimento   e   l'impianto  di  materiale
          didattico  e scientifico che  implichi il rispetto    delle
          norme  sulla   sicurezza e sull'adeguamento degli impianti,
          l'ente locale competente  e'  tenuto  a  dare  alle  scuole
          parere  obbligatorio preventivo sull'adeguatezza dei locali
          ovvero    ad assumere   formale impegno   ad adeguare  tali
          locali contestualmente all'impianto delle attrezzature.
            4. Gli enti territoriali  possono delegare  alle  singole
          istituzioni  scolastiche,  su    loro  richiesta,  funzioni
          relative    alla  manutenzione  ordinaria   degli   edifici
          destinati   ad  uso  scolastico.  A    tal  fine  gli  enti
          territoriali     assicurano   le      risorse   finanziarie
          necessarie per l'esercizio delle funzioni delegate".
            -  Si riporta il testo dell'art. 8, comma 11, della legge
          11 gennaio 1996, n.  23 (Norme per  l'edilizia scolastica):
          "Le   disposizioni di cui   al  presente    articolo  hanno
          effetto a  decorrere dall'esercizio finanziario  successivo
          a   quello in  corso alla  data di  entrata in vigore della
          presente legge".
            - Si riporta il testo dell'art. 8,   commi 1 e  3,  della
          citata  legge  11  gennaio   1996, n. 23:  "1. Gli immobili
          dei comuni e    dello  Stato  utilizzati  come  sede  delle
          istituzioni scolastiche di cui all'art. 3, comma 1, lettera
          b),  sono  trasferiti  in  uso gratuito, ovvero, in caso di
          accordo  tra  le  parti,  in  proprieta'  con  vincolo   di
          destinazione ad uso  scolastico,  alle  province,  che   si
          assumono    gli    oneri   di manutenzione   ordinaria    e
          straordinaria   nonche'    gli      oneri    dei  necessari
          interventi  di ristrutturazione, ampliamento  e adeguamento
          alle   norme      vigenti.   I     relativi  rapporti  sono
          disciplinati mediante convenzione.
             2. (Omissis).
            3.  Nel caso di locali o  edifici appartenenti a soggetti
          diversi da quelli di  cui ai  commi 1   e 2 e    sui  quali
          sussista il  vincolo di destinazione ad  uso scolastico,  i
          rapporti    conseguenti  a    tale  uso sono   regolati con
          apposita    convenzione  tra    gli  enti      interessati,
          conformemente ai principi di cui all'art. 3".
            -  Si  riporta    il  testo dell'art. 9, comma 4,   della
          citata legge 11 gennaio 1996,  n. 23: "In   relazione  agli
          oneri  determinati   ai sensi dei commi  2 e  3 si provvede
          al trasferimento   delle corrispondenti  somme    a  favore
          delle    province  mediante    convenzione   tra gli   enti
          interessati".
            - Si riporta il testo dell'art. 1-bis, comma 1, del  D.L.
          23  ottobre  1996,  n. 542, convertito, con  modificazioni,
          dalla legge 23 dicembre 1996,   n.     649    (Differimento
          termini  previsti   da  disposizioni legislative in materia
          di   interventi  in  campo    economico  e  sociale),  come
          modificato dalla   legge qui pubblicata: "1.    Per  quanto
          concerne  gli   edifici adibiti   ad   uso scolastico,  gli
          enti competenti  sono autorizzati ad   effettuare i  lavori
          finalizzati    all'osservanza  delle disposizioni di cui al
          decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
          modificazioni e   integrazioni, al decreto    del  Ministro
          dell'interno  26    agosto 1992, pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale n.  218 del   16 settembre   1992,  nonche'    di
          quelle  di   cui alla   legge 5 marzo 1990, n. 46, entro il
          termine del 31 dicembre 1999".
            -  Si riporta  il  testo  dell'art. 20,  comma  1,  della
          legge  30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni   in  materia
          di  finanza pubblica):  "1. Le economie verificatesi  nella
          realizzazione di opere pubbliche, finanziate con ricorso  a
          mutui  con  ammortamento  a  carico del bilancio statale in
          base a specifiche disposizioni legislative, possono  essere
          utilizzate  per lavori  supplettivi  oppure di  variante al
          progetto  originario,  previa  autorizzazione  del Ministro
          competente, secondo le medesime  procedure previste   dalla
          legge   di    riferimento,  entro    un  quinquennio  dalla
          concessione del mutuo stesso".
            - Si  riporta  il  testo  dell'art.  25  della  legge  11
          febbraio  1994,  n.   109 (Leggequadro in materia di lavori
          pubblici:
            "Art. 25  (Varianti in corso  d'opera). -  1. Le varianti
          in corso d'opera  possono  essere  ammesse,    sentiti   il
          progettista    ed   il direttore dei lavori, esclusivamente
          qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
            a) per esigenze derivanti   da sopravvenute  disposizioni
          legislative e regolamentari;
            b)   per  cause  impreviste   e  imprevedibili  accertate
          nei  modi stabiliti  dal regolamento  di cui   all'art.  3,
          o   per      l'intervenuta  possibilita'     di  utilizzare
          materiali, componenti   e tecnologie   non  esistenti    al
          momento    della progettazione   che possono   determinare,
          senza aumento    di  costo,    significativi  miglioramenti
          nella qualita' dell'opera o  di sue parti  e sempre che non
          alterino l'impostazione progettuale;
            c)    nei casi  previsti dall'art.  1664, secondo  comma,
          del  codice civile;
            d)  per il  manifestarsi  di  errori o  di  omissioni del
          progetto esecutivo che   pregiudicano, in    tutto  o    in
          parte,     la  realizzazione  dell'opera  ovvero  la    sua
          utilizzazione;  in  tal      caso   il   responsabile   del
          procedimento    ne    da'    immediatamente   comunicazione
          all'Osservatorio e al progettista.
            2.  I  titolari  di  incarichi  di   progettazione   sono
          responsabili  per  i danni subiti dalle stazioni appaltanti
          in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione
          di cui al comma 1, lettera d).
            3.  Non  sono   considerati   varianti   ai   sensi   del
          comma   1  gli interventi disposti dal direttore dei lavori
          per risolvere aspetti di dettaglio, che    siano  contenuti
          entro    un  importo  non  superiore   al 5 per cento delle
          categorie di lavoro dell'appalto e che  non  comportino  un
          aumento   della   spesa   prevista   per  la  realizzazione
          dell'opera.   Sono   inoltre      ammesse,   nell'esclusivo
          interesse dell'amministrazione,  le varianti, in  aumento o
          in diminuzione,  finalizzate al miglioramento dell'opera  e
          alla   sua   funzionalita',   sempreche'   non   comportino
          modifiche  sostanziali   e  siano  motivate  da   obiettive
          esigenze  derivanti    da  circostanze    sopravvenute    e
          imprevedibili  al    momento della stipula   del contratto.
          L'importo in  aumento relativo   a tali varianti  non  puo'
          superare   il  5  per  cento  dell'importo  originario  del
          contratto  e   deve   trovare    copertura   nella    somma
          stanziata  per l'esecuzione dell'opera.
            4.    Ove le   varianti di  cui al  comma 1,  lettera d),
          eccedano il quinto     dell'importo     originario      del
          contratto,     il     soggetto aggiudicatore   procede alla
          risoluzione del  contratto e   indice una nuova  gara  alla
          quale e' invitato l'aggiudicatario iniziale.
            5. La  risoluzione del contratto,  ai sensi del  presente
          articolo,  da'  luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei
          materiali utili e del 10   per   cento   dei   lavori   non
          eseguiti,    fino    a    quattro   quinti dell'importo del
          contratto".
            - Si riporta il testo dell'art. 11   del  D.L.  1  luglio
          1986,  n. 318, convertito,  con modificazioni,  dalla legge
          9 agosto   l986, n.   488  (Provvedimenti  urgenti  per  la
          finanza locale):
            "Art.  11 (Edilizia  scolastica). -  1.  Tra le  opere di
          edilizia  scolastica previste  dall'art. 2, comma  secondo,
          lettera c),   n. 2), del  decreto    del  Presidente  della
          Repubblica  15  gennaio 1972,   n. 8, sono compresi i licei
          artistici e gli istituti d'arte.
            2.  La  Cassa  depositi  e  prestiti    e  autorizzata  a
          concedere  mutui ai comuni e alle province per un ammontare
          complessivo di 2.000, 1.000 e 1.000   miliardi  di    lire,
          rispettivamente,    negli  anni    1986,  1987   e 1988, da
          destinare:
            a)  quanto    a  1.200,   600 e 600   miliardi di   lire,
          rispettivamente,  negli  anni  1986,  1987  e  1988,   alla
          eliminazione  dei  doppi  turni  nelle  scuole primarie   e
          secondarie  di primo e  secondo grado,   compresi  i  licei
          artistici  e gli istituti d'arte,  i conservatori di musica
          e le accademie di belle arti;
            b)  quanto  a    800,  400  e  400  miliardi  di    lire,
          rispettivamente,  nei predetti anni 1986, 1987 e 1988, alle
          seguenti finalita':
            1) conversione, acquisizione  o  costruzione  di  edifici
          allo  scopo  di assicurare,   in    ambito  distrettuale  o
          interdistrettuale,    anche  mediante    sdoppiamento    di
          istituti    esistenti    e    anche    attraverso strutture
          polivalenti, la presenza di  diversi indirizzi di studio di
          scuola   secondaria   superiore,    con  una    popolazione
          scolastica    non eccedente     le    mille    unita',  con
          eclusione         degli         indirizzi   particolarmente
          specializzati,  per    i quali e da  prevedere un bacino di
          utenza   piu'    ampio    di    quello    distrettuale    o
          interdistrettuale;
            2)  completamento  delle  opere   di edilizia scolastica,
          finanziate ai sensi della  legge 5 agosto  1975, n. 412,  o
          finanziate da  comuni e province con mutui a loro    carico
          assistiti  da  contributi  regionali  o  con  mezzi propri,
          previste dal   progetto generale  approvato  ed  ancora  in
          corso    di esecuzione alla data  di entrata in vigore  del
          presente decreto;
            3)  con riferimento  ai criteri  di  cui al    precedente
          numero    1),  conversione,  acquisizione  e costruzione di
          edifici per nuovi istituti di  istruzione   secondaria   di
          secondo    grado,     compresi   i   licei artistici,   gli
          istituti   d'arte,   i conservatori   di   musica   e    le
          accademie      di   belle    arti,   tenuto    conto  della
          consistenza      e   dell'incremento   della    popolazione
          scolastica;
            4)  adeguamento  alle   norme di sicurezza degli  edifici
          scolastici e ristrutturazione  di  edifici   in stato    di
          particolare    fatiscenza,  nonche' di   edifici e   locali
          destinati ad   uso scolastico,   anche se  attualmente  non
          adibiti a tale uso.
            3.    L'onere di  ammortamento  dei  mutui e'  assunto  a
          carico  del bilancio dello Stato.
            4. I   progetti di  edilizia  scolastica    di  cui  alle
          lettere    a)  e  b) del comma 2  devono essere comprensivi
          anche di  impianti sportivi. A tal  fine,   nei   programmi
          regionali    di    edilizia    scolastica   sono favoriti i
          progetti volti  a realizzare impianti sportivi  polivalenti
          di  uso    comune  a  piu' scuole   e aperti alle attivita'
          sportive  delle  comunita'    locali    e    delle    altre
          formazioni   sociali  operanti  nel territorio, per i quali
          si    possono  utilizzare  i  finanziamenti  di  cui   alla
          predetta   lettera   b)   sino   al   15  per  cento  delle
          risorse annualmente  previste. Il  Ministro della  pubblica
          istruzione    ed  il  Ministro    del   turismo   e   dello
          spettacolo  definiscono  d'intesa  i criteri  tecnici   cui
          devono  corrispondere  gli  impianti  sportivi polivalenti,
          nonche'    lo schema   di convenzione  da stipulare  tra le
          autorita'  scolastiche  competenti  e   gli   enti   locali
          interessati  per  la utilizzazione integrata degli impianti
          medesimi.
            5.   Con    decreto  del    Ministro    della    pubblica
          istruzione    saranno individuati   gli   enti  destinatari
          dei   mutui,    nell'ambito    di    un  programma  annuale
          formulato   dalle    regioni,  sentiti  gli    enti  locali
          interessati ed i sovrintendenti scolastici regionali.
            6. Il programma  relativo  all'anno    1986  deve  essere
          formulato  entro  trenta  giorni  dalla  data di entrata in
          vigore del presente decreto.
            7.   Le  regioni   trasmetteranno  al   Ministero   della
          pubblica  istruzione, entro  i successivi quindici  giorni,
          i programmi  con le eventuali   osservazioni  degli    enti
          locali     interessati   e    dei sovrintendenti scolastici
          regionali.
            8. In  caso di  mancata trasmissione del    programma  da
          parte  della  regione,    il  Ministro    della    pubblica
          istruzione,   entro i   quindici giorni    successivi  alla
          scadenza  del    termine  di   cui al   precedente comma 7,
          formula    il  programma  medesimo  sulla      base   delle
          indicazioni  degli   enti   locali   interessati    e   del
          sovrintendente  scolastico regionale.
            9.   I   programmi   relativi   agli anni   1987e    1988
          debbono  essere presentati dalle regioni al Ministero della
          pubblica  istruzione  entro il  31 marzo  di ciascun  anno.
          Decorso    inutilmente  tale    termine  si  osservano   le
          disposizioni di cui al precedente comma 8.
            10.  Gli  enti  interessati  inoltreranno la richiesta di
          finanziamento del   progetto esecutivo    approvato    alla
          Cassa    depositi  e   prestiti, entro   il    termine   di
          novanta   giorni  dalla  data    del  decreto  ministeriale
          di cui al comma 5.
            11.    Le    quote   dei   finanziamenti   non   concesse
          nell'esercizio cui sono imputate  possono  essere  concesse
          nei due esercizi successivi".
            -  Si  riporta  il  testo  dell'art.    1  della legge 23
          dicembre 1991,  n.    430    (Interventi    per  l'edilizia
          scolastica     e     universitaria  e    per  l'arredamento
          scolastico):
            "Art.  1  (Finanziamento      per   opere   di   edilizia
          scolastica).    - 1. In attesa di un'organica disciplina da
          definire con una legge - quadro, per interventi  urgenti di
          opere   di edilizia scolastica    si  provvede  secondo  le
          disposizioni del presente articolo.
            2. La Cassa depositi e  prestiti, secondo quanto disposto
          dall'art.    14 del  decreto-legge 13 maggio  1991, n. 151,
          come  sostituito dalla legge  di   conversione 12    luglio
          1991,    n.    202,  e'   autorizzata   a concedere   mutui
          ventennali    ai    comuni   delle     province   ed   alle
          istituzioni scolastiche  dotate di personalita'  giuridica,
          che  siano  proprietarie    degli immobili   in   cui hanno
          sede,   per un    ammontare  complessivo  di  lire    1.500
          miliardi  per  le finalita' di   cui al comma 4. L'onere di
          ammortamento dei mutui e' a carico dello Stato.
            3. Le quote dei finanziamenti   di cui  all'art.  11  del
          decreto-legge  1  luglio  1986,    n.  318, convertito, con
          modificazioni,  dalla legge 9 agosto  1986, n.  488, ancora
          disponibili   alla data   di entrata    in  vigore    della
          presente    legge, possono   essere concesse,   fino al  31
          dicembre 1992, in   applicazione dei  criteri  definiti  al
          comma  7.  Con le stese  procedure e  modalita' puo' essere
          autorizzata nell'ambito dei  mutui  concessi,  una  diversa
          destinazione dei fondi.
            4.  Il finanziamento  per l'edilizia scolastica di cui al
          comma 2 e finalizzato:
            a) per non meno di due   terzi del  suo  ammontare,  alla
          realizzazione  delle   opere occorrenti   per l'adeguamento
          degli edifici   scolastici alle   norme    di    sicurezza,
          igiene  ed   agibilita',  necessarie  e indilazionabili  in
          relazione   alla   situazione   di  pericolosita' derivante
          dallo stato degli edifici stessi:
            b)  per la  parte residua,   al completamento   di  opere
          di  edilizia  scolastica  e alla   riconversione di edifici
          adibiti a  tipi di scuole diverse, sentito  il  parere  del
          provveditore.
            5.  La ripartizione  dei finanziamenti per gli interventi
          di cui al comma 4 si attua con le  modalita'  previste  nei
          commi da 6 a 14.
            6. Le regioni, entro trenta giorni  dalla data di entrata
          in  vigore  della    presente     legge,   trasmettono   al
          Ministro   della  pubblica istruzione  analitiche richieste
          relative al   fabbisogno finanziario per  la  realizzazione
          degli  interventi  di  cui  al comma 4, ivi compresi quelli
          inerenti   ad immobili   destinati  ad    uso  dei    licei
          artistici,  conservatori  di  musica  ed accademie di belle
          arti statali.
            7.  Il Ministro  della pubblica  istruzione, sentita   la
          Conferenza  permanente  per   i rapporti  tra lo  Stato, le
          regioni e   le province autonome,  con  proprio    decreto,
          sulla  base  delle richieste   di cui al comma 6, provvede,
          nei successivi trenta giorni, a  ripartire tra le regioni i
          relativi finanziamenti, ferma  restando la riserva  del  40
          per  cento    a favore di  quelle meridionali  ai sensi del
          primo comma dell'art. 107  del testo unico   approvato  con
          decreto    del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.
          218, e successive modificazioni.
            8.  Le regioni,   entro trenta   giorni dalla    data  di
          pubblicazione  nella   Gazzetta Ufficiale  del decreto  del
          Ministro,   formulano,  nei  limiti  delle  somme  ad  esse
          assegnate,  il  piano  di  finanziamento, con l'indicazione
          degli   enti  locali    destinatari  dei   mutui    e    la
          determinazione   delle   opere      da  realizzare  con  le
          rispettive quote  di  finanziamento,  accompagnato    dalle
          eventuali osservazioni  degli enti locali interessati e dei
          sovrintendenti scolastici.
            9.  Decorsi trenta  giorni da lla trasmissione  dei piani
          regionali, in  assenza  di   osservazioni   del   Ministro,
          gli    enti    interessati  inoltrano  immediatamente    la
          richiesta di finanziamento  del progetto escutivo approvato
          alla  Cassa  depositi    e  prestiti,  che  provvede   alla
          concessione dei mutui.
            10.  Gli   enti locali devono provvedere  all'affidamento
          delle opere entro  sessanta   giorni   dalla  comunicazione
          della  concessione  del mutuo.
            11.   Decorso   inutilmente   il   termine   di   cui  al
          comma  6,  nei successivi  trenta  giorni il    commissario
          del    Governo,  sentiti    il  sovrintendente   scolastico
          regionale  e gli   enti locali   interessati  provvede    a
          formulare   e   a trasmettere  al  Ministro della  pubblica
          istruzione    le  richieste    relative    al    fabbisogno
          finanziario.     Analogamente    decorso    inutilmente  il
          termine  di  cui al  comma  8, relativamente al   piano  di
          finanziamento  provvede,   nei trenta giorni successivi, il
          commissario del Governo.
            12.  Decorsi  inutilmente  i  termini  di cui  ai   commi
          9  e  10, rispettivamente per l'inoltro della  richiesta di
          finanziamento  e  per  l'affidamento    delle   opere,   ai
          relativi  adempimenti  provvede  un commissario   ad   acta
          nominato   dalla   regione;   ove la  regione  non provveda
          nel termine  di trenta  giorni, il  commissario ad  acta e'
          nominato dal commissario del Governo.
            13.  Per gli  interventi di  cui al  comma 4  inerenti ad
          immobili  destinati    ad  uso    dei    licei   artistici,
          conservatori    di  musica   ed accademie   di belle   arti
          statali,  la Cassa  depositi e  prestiti e'  autorizzata  a
          concedere   i mutui di cui al comma  2 alle province che ne
          facciano richiesta.
            14. Il 5 per cento dell'ammontare  complessivo di cui  al
          comma  2  e'  destinato agli interventi   di cui al comma 4
          inerenti  ad immobili di proprieta'    delle    istituzioni
          scolastiche    dotate    di    personalita'  giuridica.   I
          relativi piani   di   finanziamento   sono formulati    dai
          sovrintendenti  scolastici  regionali.    Alle richieste di
          finanziamento ed  all'affidamento delle  opere   provvedono
          direttamente le  stesse istituzioni scolastiche.
            15.    Per  l'applicazione   del   presente articolo   e'
          autorizzata  la spesa di   lire 200 miliardi    per  l'anno
          1993    e di lire  165 miliardi annui a decorrere dall'anno
          1994.  All'onere di lire 200 miliardi per l'anno  1993   si
          provvede   mediante    corrispondente    riduzione    dello
          stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale  1991
          -  1993,  al  capitolo  9001 dello stato di  previsione del
          Ministero  del  tesoro   per   l'anno   1991,      all'uopo
          parzialmente  utilizzando  la    proiezione per il medesimo
          anno   dell'accantonamento  "Concorso  statale   per  mutui
          contratti  dalle    province, dai comuni  e dalle comunita'
          montane  per  finalita'  di  investimento  di    preminente
          interesse (rate ammortamento mutui".
            -  Si riporta   il testo dell'art. 4 della legge  gennaio
          1996, n. 23 (norme per l'edilizia scolastica):
            "Art. 4   (Programmazione, procedure   di attuazione    e
          finanziamento  degli  interventi). -  1. Per gli interventi
          prev   isti dalla presente legge la  C    assa  depositi  e
          prestiti   e'   autorizzata      a   concedere   agli  enti
          territoriali  competenti   mutui  ventennali    con   onere
          di  ammortamento    a     totale   carico    dello   Stato,
          comprensivo  della capitalizzazione   degli interessi    di
          preammortamento.      Per  il     primo  piano  annuale  di
          attuazione di cui al comma 2    del  presente  articolo  il
          complessivo    ammontare   dei   mutui e'   determinato  in
          lire  225 miliardi.
            2.  La  programmazione  dell'edilizia     scolastica   si
          realizza mediante piani generali triennali e piani  annuali
          di  attuazione  predisposti  e  approvati    dalle regioni,
          sentiti gli   uffici scolastici   regionali,  sulla    base
          delle    proposte    formulate  dagli    enti  territoriali
          competenti sentiti   gli uffici    scolastici  provinciali,
          che  all'uopo adottano le procedure consultive dei consigli
          scolastici distrettuali e provinciali.
            3.  Entro trenta  giorni  dalla   data di   entrata    in
          vigore  della presente  legge, il  Ministro della  pubblica
          istruzione,    sentita  la  Conferenza  permanente    per i
          rapporti tra  lo Stato, le regioni  e le province  autonome
          di Trento   e    di    Bolzano,  con    proprio    decreto,
          stabilisce  i    criteri per la  ripartizione dei fondi fra
          le regioni, indica   le  somme    disponibili  nel    primo
          triennio     suddividendole  per  annualita'  e  fissa  gli
          indirizzi  volti  ad  assicurare  il  coordinamento   degli
          interventi   ai   fini   della   programmazione  scolastica
          nazionale.
            4. Le  regioni, entro   novanta giorni   dalla data    di
          pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale del decreto di  cui
          al   comma  3,     sulla  base  degli  indirizzi  formulati
          dall'Osservatorio  per  l'edilizia  scolastica  di      cui
          all'art.    6,   i   approvano e   trasmettono  al Ministro
          della pubblica  istruzione  i  piani    generali  triennali
          contenenti  i  progetti preliminari,   la valutazione   dei
          costi e  l'indicazione degli  enti territoriali  competenti
          per   i singoli   interventi. Entro    la  stessa  data  le
          regioni  approvano i   piani annuali relativi al  triennio.
          In caso  di difformita'  rispetto   agli   indirizzi  della
          programmazione  scolastica  nazionale,  il  Ministro  della
          pubblica  istruzione  invita  le  regioni  interessate    a
          modificare    opportunamente  i   rispettivi piani generali
          entro  trenta  giorni  dalla  data  del  ricevimento  delle
          disposizioni ministeriali. Decorsi  sessanta  giorni  dalla
          trasmissione  dei piani,   in assenza  di osservazioni  del
          Ministro    della  pubblica  istruzione,     le     regioni
          provvedono     alla   loro   pubblicazione   nei rispettivi
          Bollettini ufficiali.
            5.  Entro  centottanta  giorni    dalla pubblicazione del
          piano generale nel  bollettino  ufficiale  delle   regioni,
          gli  enti  territoriali competenti approvano    i  progetti
          esecutivi  degli    interventi  relativi  al primo anno del
          triennio e provvedono alla  richiesta  di  concessione  dei
          mutui   alla     Cassa    depositi  e    prestiti,  dandone
          comunicazione,   mediante   invio   dei    relativi    atti
          deliberativi, alla regione.
            6.    Entro    trenta  giorni   dal   ricevimento   della
          deliberazione   di assunzione    del    mutuo,  la    Cassa
          depositi    e prestiti  comunica  la concessione  del mutuo
          agli  enti  territoriali competenti,   dandone avviso  alle
          regioni.
            7.   Gli   enti   territoriali   competenti  sono  tenuti
          all'affidamento dei lavori   nel  termine    di  centoventi
          giorni dalla  comunicazione della concessione del mutuo.
            8. I  piani generali triennali  successivi al primo  sono
          formulati   dalle   regioni   entro  novanta  giorni  dalla
          pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  del    decreto  del
          Ministro  del    tesoro  recante  l'indicazione delle somme
          disponibili. Nella ripartizione  dei fondi fra  le  regioni
          si  tiene  conto, oltre che dei criteri  di cui al comma 3,
          dello stato di attuazione    dei  piani    precedenti.  Gli
          interventi  previsti    e  non realizzati nell'ambito di un
          piano  triennale  possono  essere  inseriti  in      quello
          successivo;   le    relative  quote  di  finanziamento  non
          utilizzate  vengono  ridestinate al   fondo   relativo   al
          triennio  di riferimento.
            9.   I  termini  di cui  ai  commi  4,  5,  7 e  8  hanno
          carattere perentorio.  Qualora  gli   enti     territoriali
          non    provvedano   agli adempimenti   di loro  competenza,
          provvedono  automaticamente in  via sostitutiva le  regioni
          o   le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  in
          conformita'   alla legislazione vigente.  Decorsi    trenta
          giorni,  in caso   di inadempienza  delle  regioni o  delle
          province autonome   di  Trento  e  di    Bolzano,  provvede
          automaticamente  in    via  sostitutiva  il commissario del
          Governo".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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