Legge Ordinaria n. 191 del 16/06/1998 G.U. n. 142 del 20 Giugno 1998 (suppl.ord.)
Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonchè norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
                     (Modifiche ed integrazioni 
                  alla legge 15 marzo 1997, n. 59) 
 
  1. Alla legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificata dalla legge  15
maggio 1997, n. 127, sono apportate le modificazioni  e  integrazioni
di cui ai commi seguenti. 
  2. All'articolo 1, comma 3,  la  lettera  h)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
"h) moneta, perequazione delle risorse finanziarie, sistema valutario
e banche". 
  3. All'articolo 1, comma 3, dopo  la  lettera  r)  e'  aggiunta  la
seguente: 
"r-bis)  trasporti  aerei,  marittimi  e  ferroviari   di   interesse
nazionale". 
  4. All'articolo 1, comma 4, lettera b), dopo la  parola:  "statale"
sono aggiunte le seguenti: "ovvero, previa intesa con  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, con i decreti legislativi di cui  al
comma 1; in mancanza dell'intesa, il Consiglio dei ministri  delibera
in via definitiva  su  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri;". 
  5. All'articolo 1, comma 6, le parole: "nel rispetto delle esigenze
della salute, della sicurezza pubblica e della tutela  dell'ambiente"
sono  sostituite  dalle   seguenti:   "nel   rispetto   dei   diritti
fondamentali dell'uomo e delle formazioni sociali ove  si  svolge  la
sua personalita',  delle  esigenze  della  salute,  della  sanita'  e
sicurezza pubblica e della tutela dell'ambiente". 
  6. All'articolo 2, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: 
"2-bis. Le camere di commercio, industria, artigianato e  agricoltura
adottano,  con  delibera  consiliare  a  maggioranza   assoluta   dei
componenti, i regolamenti per la disciplina delle materie di  propria
competenza di cui al comma 2 del presente articolo nonche' quelli per
l'esercizio delle funzioni di  cui  all'articolo  2  della  legge  29
dicembre 1993, n. 580, e quelli relativi  alle  materie  disciplinate
dallo  statuto.  Restano  salve  le   competenze   che   in   materia
regolamentare competono nel settore delle attivita'  produttive  allo
Stato e agli enti pubblici territoriali". 
  7. All'articolo 4, dopo il comma 4, e' inserito il seguente: 
"4-bis. Gli schemi di decreto legislativo di  cui  al  comma  4  sono
trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica  per
l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti  per  materia,
che si esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli
stessi. Decorso il termine senza  che  il  parere  sia  espresso,  il
Governo ha facolta' di adottare i decreti legislativi". 
  8. All'articolo 4, comma 5, dopo le parole: "di  cui  al  comma  3,
lettera  a),"  sono  inserite  le  seguenti:  "e  del  principio   di
efficienza e di economicita' di cui  alla  lettera  c)  del  medesimo
comma". 
  9. All'articolo 6, comma  1,  le  parole:  "quaranta  giorni"  sono
sostituite dalle seguenti: "quarantacinque giorni". 
  10. All'articolo 7 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
"3-bis. Il Governo e' delegato a emanare,  sentito  il  parere  delle
competenti Commissioni parlamentari, entro il 30 settembre  1998,  un
decreto   legislativo   che   istituisce   un'addizionale    comunale
all'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche.  Si  applicano  i
principi e criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 48
della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ". 
  11. All'articolo 10, comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: ",
anche nel caso in cui si intendano recepire condizioni e osservazioni
formulate dalla Commissione di cui all'articolo 5  oltre  il  termine
stabilito dall'articolo 6, comma 1". 
  12. All'articolo 11, comma 1, alinea, le parole: "31  luglio  1998"
sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 1999". 
  13. All'articolo 11, comma 1, lettera b) , le parole: "nonche'  gli
enti  privati,  controllati"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "le
istituzioni  di  diritto  privato   e   le   societa'   per   azioni,
controllate". 
  14. All'articolo 11, comma 4, alinea, le parole:  "31  marzo  1998"
sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 1998". 
  15.  All'articolo  11,  comma  4,  lettera  h),  dopo  la   parola:
"procedure" e' inserita la seguente: "facoltative". 
  16. All'articolo 11, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
  "4-bis. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati previo
parere  delle  Commissioni  parlamentari  permanenti  competenti  per
materia,  che  si  esprimono  entro  trenta  giorni  dalla  data   di
trasmissione dei relativi schemi. Decorso  tale  termine,  i  decreti
legislativi possono essere comunque emanati". 
  17. All'articolo 20, comma 5, dopo la lettera g) sono  aggiunte  le
seguenti: 
  "g-bis)  soppressione  dei  procedimenti  che  risultino  non  piu'
rispondenti alle finalita' e  agli  obiettivi  fondamentali  definiti
dalla legislazione di settore o che  risultino  in  contrasto  con  i
principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario; 
  g-ter)  soppressione   dei   procedimenti   che   comportino,   per
l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati dei  benefici
conseguibili,  anche  attraverso   la   sostituzione   dell'attivita'
amministrativa diretta con forme  di  autoregolamentazione  da  parte
degli interessati; 
  g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale
dell'attivita'  e  degli  atti  amministrativi  ai   principi   della
normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello
autorizzatorio; 
  g-quinquies)  soppressione  dei  procedimenti  che  derogano   alla
normativa  procedimentale  di   carattere   generale,   qualora   non
sussistano piu' le ragioni che giustifichino una difforme  disciplina
settoriale". 
  18. All'articolo 20, comma 7, terzo periodo, le parole:  "Entro  un
anno" sono sostituite dalle seguenti: "Entro due anni". 
  19. I riferimenti a provvedimenti normativi contenuti nell'allegato
1 previsto dall'articolo 20, comma 8, come integrato dal comma 20 del
presente  articolo,  sono  estesi  ai  successivi  provvedimenti   di
modificazione. Conseguentemente nei  provvedimenti  normativi  citati
nel  predetto  allegato  sono  soppresse  le  parole:  "e  successive
modificazioni". 
  20. All'allegato 1 previsto dall'articolo  20,  comma  8,  dopo  il
numero 112 sono aggiunti i seguenti: 
"112-bis. Procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori: 
  legge 29 aprile 1949, n. 264; 
  legge 28 febbraio 1987, n. 56; 
  legge 23 luglio 1991, n. 223; 
  decreto-legge   1   ottobre   1996,   n.   510,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608; 
  legge 24 giugno 1997, n. 196. 
112-ter. Adempimenti obbligatori delle imprese in materia  di  lavoro
dipendente: 
  regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito  dalla  legge
17 aprile 1925, n. 473; 
  decreto-legge  30   ottobre   1984,   n.   726,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; 
  legge 10 aprile 1991, n. 125. 
112-quater.    Procedimenti    di    rilascio    di    autorizzazioni
all'esportazione e all'importazione: 
  regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994; 
  regolamento (CE) n. 737/94 della Commissione, del 30 marzo 1994; 
  decreto del Ministro per il commercio con l'estero 30 ottobre 1990,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 68 alla Gazzetta Ufficiale n.
258 del 5 novembre 1990. 
112-quinquies.  Procedimento   di   rilascio   del   certificato   di
agibilita': 
  testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio  decreto  27
luglio 1934, n. 1265, articolo 221; 
  legge 5 novembre 1971, n. 1086; 
  legge 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 52; 
  legge 9 gennaio 1989, n. 13. 
112-sexies. Procedimenti di rilascio di autorizzazioni per  trasporti
eccezionali: 
  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 61 e 62; 
  regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica  16
dicembre 1992, n. 495. 
112-septies. Procedimento per  la  composizione  del  contenzioso  in
materia di premi per l'assicurazione infortuni: 
  decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479. 
112-octies.   Procedimenti   relativi    all'elencazione    e    alla
dichiarazione delle cose trasportate in conto proprio: 
  legge 6 giugno 1974, n. 298, articolo 39; 
 decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783. 
112-nonies. Procedimenti per  il  rilascio  delle  autorizzazioni  in
materia di temporanee importazioni ed esportazioni: 
  testo unico delle disposizioni  legislative  in  materia  doganale,
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  23  gennaio
1973, n. 43, articoli da 175 a 221. 
112-decies.   Procedimento   per   la   riscossione   delle   entrate
patrimoniali dello Stato: 
  testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. 
112-undecies. Procedimenti relativi a sorvoli, rilevamenti e  riprese
aeree  e  satellitari  sul  territorio  nazionale   e   sulle   acque
territoriali: 
  regio decreto 22 luglio 1939, n. 1732; 
  regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161; 
  codice della navigazione, approvato  con  regio  decreto  30  marzo
1942, n. 327, articoli 793, 825 e 1200; 
  legge 2 febbraio 1960, n. 68; 
  legge 30 gennaio 1963, n. 141, articolo 1; 
  decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1968,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 15 luglio 1968; 
  legge 24 ottobre 1977, n. 801, articolo 12; 
  legge 25 marzo 1985, n. 106; 
  decreto del Presidente della Repubblica  5  agosto  1988,  n.  404,
articolo  6,  come  sostituito  dall'articolo  3  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 207". 
  21. All'articolo 21, comma 15, alinea, le parole:  "Entro  un  anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite
dalle seguenti: "Entro il 30 novembre 1998". 
  22. All'articolo 21, dopo il comma 20 e' aggiunto il seguente: 
"20-bis. Con la stessa legge regionale di cui al comma 20 la  regione
Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalita'  di  svolgimento  e  di
certificazione di una quarta prova scritta  di  lingua  francese,  in
aggiunta alle altre prove scritte previste dalla  legge  10  dicembre
1997, n. 425. Le modalita' e i criteri  di  valutazione  delle  prove
d'esame   sono   definiti   nell'ambito   dell'apposito   regolamento
attuativo, d'intesa con la regione  Valle  d'Aosta.  E'  abrogato  il
comma 5 dell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425". 
 
 
                                     NOTE 
          AVVERTENZA: 
    

            Il  testo  delle  note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il  rinvio Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
            Note all'art. 1:
            - La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: "Delega al Governo
          per  il  conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed
          enti  locali, per la riforma della pubblica amministrazione
          e per la semplificazione amministrativa".
            -  La legge 15 maggio 1997, n. 127, reca: "Misure urgenti
          per  lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e dei
          procedimenti di decisione e di controllo".
            -  Si  riporta  l'art.  1  della  legge  n.  59/1997 come
          modificato  dalla  legge  qui pubblicata (le modifiche sono
          evidenziate in corsivo):
            "Art.  1. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare entro il
          31  marzo  1998  uno  o  piu'  decreti  legislativi volti a
          conferire  alle  regioni e agli enti locali, ai sensi degli
          artt.  5,  118 e 128 della Costituzione, funzioni e compiti
          amministrativi  nel  rispetto  dei  principi  e dei criteri
          direttivi  contenuti  nella  presente  legge. Ai fini della
          presente    legge,    per    "conferimento"    si   intende
          trasferimento,  delega o attribuzione di funzioni e compiti
          e per "enti locali" si intendono le provincie, i comuni, le
          comunita' montane e gli altri enti locali.
            2.  Sono  conferite  alle  regioni  e  agli  enti locali,
          nell'osservanza  del  principio  di  sussidiarieta'  di cui
          all'art.  4,  comma  3,  lettera  a), della presente legge,
          anche  ai  sensi  dell'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n.
          142,  tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi
          alla  cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo
          delle  rispettive  comunita', nonche' tutte le funzioni e i
          compiti   amministrativi   localizzabili   nei   rispettivi
          territori   in   atto  esercitati  da  qualunque  organo  o
          amministrazione  dello Stato, centrali o periferici, ovvero
          tramite enti o altri soggetti pubblici.
            3.  Sono  esclusi  dall'applicazione  dei  commi 1 e 2 le
          funzioni e i compiti riconducibili alle seguenti materie:
            a) affari esteri e commercio estero, nonche' cooperazione
          internazionale   e  attivita'  promozionale  all'estero  di
          rilievo nazionale;
            b)  difesa,  forze  armate, armi e munizioni, esplosivi e
          materiale strategico;
            c) rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose;
            d)  tutela  dei  beni  culturali e del patrimonio storico
          artistico;
            e) vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe;
            f)   cittadinanza,   immigrazione,   rifugiati   e  asilo
          politico, estradizione;
            g) consultazioni elettorali, elettorato attivo e passivo,
          propaganda  elettorale,  consultazioni referendarie escluse
          quelle regionali;
            h)   moneta,   perequazione  delle  risorse  finanziarie,
          sistema valutario e banche;
            i)  dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi
          internazionale;
            l) ordine pubblico e sicurezza pubblica;
            m) amministrazione della giustizia;
            n) poste e telecomunicazioni;
            o)  previdenza sociale, eccedenze di personale temporanee
          e strutturali;
            p) ricerca scientifica;
            q)   istruzione  universitaria,  ordinamenti  scolastici,
          programmi      scolastici,      organizzazione     generale
          dell'istruzione scolastica e stato giuridico del personale;
            r) vigilanza in materia di lavoro e cooperazione;
            r-bis)   trasporti   aerei,  marittimi  e  ferroviari  di
          interesse nazionale.
            4.  Sono  inoltre esclusi dall'applicazione dei commi 1 e
          2:
            a)  i  compiti di regolazione e controllo gia' attribuiti
          con legge statale ad apposite autorita' indipendenti;
            b)    i    compiti    strettamente    preordinati    alla
          programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di
          grandi   reti   infrastrutturali  dichiarate  di  interesse
          nazionale  con  legge  statale ovvero, previa intesa con la
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e le provincie autonome di Trento e Bolzano, con i
          decreti  legislativi,  di  cui  al  comma  1;  in  mancanza
          dell'intesa,  il  Consiglio  dei  Ministri  delibera in via
          definitiva  su  proposta  del  Presidente del Consiglio dei
          Ministri;
            c)   i  compiti  di  rilievo  nazionale  del  sistema  di
          protezione  civile,  per la difesa del suolo, per la tutela
          dell'ambiente   e  della  salute,  per  gli  indirizzi,  le
          funzioni e i programmi nel settore dello spettacolo, per la
          ricerca,  la produzione, il trasporto e la distribuzione di
          energia;  gli  schemi di decreti legislativi, ai fini della
          individuazione  dei  compiti  di  rilievo  nazionale,  sono
          predisposti  previa intesa con la Conferenza permanente per
          i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
          di  Trento e Bolzano; in mancanza dell'intesa, il Consiglio
          dei  Ministri  delibera  motivatamente in via definitiva su
          proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
            d) i compiti esercitati localmente in regime di autonomia
          funzionale    dalle   camere   di   commercio,   industria,
          artigianato e agricoltura e dalle universita' degli studi;
            e) il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea e i
          compiti  preordinati  ad  assicurare l'esecuzione a livello
          nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione
          europea e dagli accordi internazionali.
            5.  Resta  ferma  la  disciplina  concernente  il sistema
          statistico  nazionale,  anche  ai  fini  del rispetto degli
          obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli
          accordi internazionali.
            6.   La   promozione   dello   sviluppo   economico,   la
          valorizzazione dei sistemi produttivi e la promozione della
          ricerca  applicata  sono  interessi pubblici primari che lo
          Stato,  le  regioni, le province, i comuni e gli altri enti
          locali  assicurano nell'ambito delle rispettive competenze,
          nel  rispetto  dei  diritti  fondamentali dell'uomo e delle
          formazioni sociali ove si svolge la sua personalita', delle
          esigenze della salute, della sanita' e sicurezza pubblica e
          della tutela dell'ambiente".
            -  Si  riporta  l'art.  2  della  legge  n.  59/1997 come
          modificato  dalla  legge  qui pubblicata (le modifiche sono
          evidenziate in corsivo):
            "Art.  2. - 1. La disciplina legislativa delle funzioni e
          dei  compiti conferiti alle regioni ai sensi della presente
          legge  spetta  alle  regioni  quando  e' riconducibile alle
          materie   di   cui   all'art.   117,   primo  comma,  della
          Costituzione. Nelle restanti materie spetta alle regioni il
          potere  di  emanare norme attuative ai sensi dell'art. 117,
          secondo comma, della Costituzione.
            2.  In  ogni  caso,  la disciplina della organizzazione e
          dello    svolgimento   delle   funzioni   e   dei   compiti
          amministrativi  conferiti ai sensi dell'art. 1 e' disposta,
          secondo   le  rispettive  competenze  e  nell'ambito  della
          rispettiva  potesta'  normativa, dalle regioni e dagli enti
          locali.
            2-bis.  Le  camere di commercio, industria, artigianato e
          agricoltura adottano, con delibera consiliare a maggioranza
          assoluta  dei  componenti,  i regolamenti per la disciplina
          delle  materie  di propria competenza di cui al comma 2 del
          presente  art.  nonche' quelli per esercizio delle funzioni
          di  cui  all'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e
          quelli  relativi  alle  materie disciplinate dallo statuto.
          Restano  salve  le  competenze che in materia regolamentare
          competono nel settore delle attivita' produttive allo Stato
          e :agli enti pubblici territoriali".
            -   Il   testo   dell'art.  2  della  legge  n.  580/1993
          (Riordinamento   delle   camere  di  commercio,  industria,
          artigianato e agricoltura) e' il seguente:
            "Art.  2.  (Attribuzioni).  -  1.  Le camere di commercio
          svolgono,  nell'ambito della circoscrizione territoriale di
          competenza,  funzioni  di  supporto  e  di promozione degli
          interessi  generali  delle imprese, nonche', fatte salve le
          competenze  attribuite  dalla  Costituzione  e  dalle leggi
          dello  Stato  alle  amministrazioni statali e alle regioni,
          funzioni   nelle   materie   amministrative  ed  economiche
          relative  al  sistema delle imprese. Le camere di commercio
          esercitano inoltre le funzioni ad esse delegate dallo Stato
          e  dalle  regioni,  nonche' quelle derivanti da convenzioni
          internazionali.
            2.  Per  il  raggiungimento dei propri scopi le camere di
          commercio  promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed
          infrastrutture  di  interesse  economico generale a livello
          locale,  regionale  e nazionale, direttamente o mediante la
          partecipazione,  secondo  le  norme  del codice civile, con
          altri  soggetti  pubblici  e  privati,  ad  organismi anche
          associativi".
            -  Si  riporta  l'art.  4  della  legge  n.  59/1997 come
          modificato  dalla  legge  qui pubblicata (le modifiche sono
          evidenziate in corsivo):
            "Art.  4.  -  1.  Nelle materie di cui all'art. 117 della
          Costituzione,   le   regioni,  in  conformita'  ai  singoli
          ordinamenti   regionali,  conferiscono  alle  province,  ai
          comuni  e  agli altri enti locali tutte le funzioni che non
          richiedono  l'unitario  esercizio  a  livello regionale. Al
          conferimento  delle  funzioni le regioni provvedono sentite
          le  rappresentanze  degli  enti  locali.  Possono  altresi'
          essere  ascoltati  anche  gli  organi rappresentativi delle
          autonomie locali ove costituiti dalle leggi regionali.
            2.  Gli altri compiti e funzioni di cui all'art. 1, comma
          2,  della  presente  legge,  vengono  conferiti  a regioni,
          province,  comuni  ed  altri  enti  locali  con  i  decreti
          legislativi di cui all'art. 1.
            3.  I  conferimenti  di  funzioni  di  cui ai commi 1 e 2
          avvengono    nell'osservanza    dei    seguenti    principi
          fondamentali:
            a)  il  principio  di  sussidiarieta', con l'attribuzione
          della    generalita'   dei   compiti   e   delle   funzioni
          amministrative  ai  comuni,  alle province e alle comunita'
          montane,  secondo  le  rispettive  dimensioni territoriali,
          associative  e  organizzative,  con l'esclusione delle sole
          funzioni   incompatibili   con   le   dimensioni  medesime,
          attribuendo  le  responsabilita' pubbliche anche al fine di
          favorire   l'assolvimento  di  funzioni  e  di  compiti  di
          rilevanza  sociale  da parte delle famiglie, associazioni e
          comunita', alla autorita' territorialmente e funzionalmente
          piu' vicina ai cittadini interessati;
            b)  il principio di completezza, con la attribuzione alla
          regione  dei  compiti  e  delle funzioni amministrative non
          assegnati  ai  sens  della  lettera a), e delle funzioni di
          programmazione;
            c)  il  principio  di efficienza e di economicita', anche
          con  la sop pressione delle funzioni e dei compiti divenuti
          superflui;
            d)  il  principio  di  cooperazione tra Stato, regioni ed
          enti   locai   anche   al  fine  di  garantire  un'adeguata
          partecipazione   alle   iniziative   adottate   nell'ambito
          dell'Unione europea;
            e)    i   principi   di   responsabilita'   ed   unicita'
          dell'amministrazione, con la conseguente attribuzione ad un
          unico  soggetto  delle  funzioni  e  dei  compiti connessi,
          strumentali  e complementari, e quello di identificabilita'
          in  capo  ad  un  unico  soggetto  anche  associativo della
          responsabilita'    di    ciascun   servizio   o   attivita'
          amministrativa;
            f)   il   principio  di  omogeneita',  tenendo  conto  in
          particolare    delle    funzioni    gia'   esercitate   con
          l'attribuzione  di  funzioni e compiti omogenei allo stesso
          livello di governo;
            g)    il   principio   di   adeguatezza,   in   relazione
          all'idoneita'  organizzativa dell'amministrazione ricevente
          a  garantire,  anche  in  forma  associata  con altri enti,
          l'esercizio delle funzioni;
            h)  il  principio  di  differenziazione  nell'allocazione
          delle    funzioni    in    considerazione   delle   diverse
          caratteristiche,     anche    associative,    demografiche,
          territoriali e strutturali degli enti riceventi;
            i)   il   principio   della   copertura   finanziaria   e
          patrimoniale  dei  costi  per  l'esercizio  delle  funzioni
          amministrative conferite;
            1)    il   principio   di   autonomia   organizzativa   e
          regolamentare   e  di  responsabilita'  degli  enti  locali
          nell'esercizio  delle funzioni e dei compiti amministrativi
          ad essi conferiti.
            4. Con i decreti legislativi di cui all'art. 1 il Governo
          provvede anche a:
            a)  delegare  alle regioni i compiti di programmazione in
          matena  di  servizi  pubblici  di  trasporto  di  interesse
          regionale  e locale; attribuire alle regioni il compito di'
          definire,  d'intesa  con  gli  enti  locali, il livello dei
          servizi   minimi   qualitativamente   e   quantitativamente
          sufficienti  a  soddisfare  la  domanda  di  mobilita'  dei
          cittadini,  servizi  i  cui costi sono a carico dei bilanci
          regionali,  prevedendo  che  i  costi dei servizi ulteriori
          rispetto  a  quelli minimi siano a carico degli enti locali
          che  ne programmino l'esercizio; prevedere che l'attuazione
          delle  deleghe e l'attribuzione delle relative risorse alle
          regioni  siano  precedute  da appositi accordi di programma
          tra  il  Ministro  dei  trasporti  e della navigazione e le
          regioni  medesime,  sempreche'  gli  stessi  accordi  siano
          perfezionati entro il 30 giugno 1999;
            b)   prevedere   che   le  regioni  e  gli  enti  locali,
          nell'ambito    delle    rispettive   competenze,   regolino
          l'esercizio  dei servizi con qualsiasi modalita' effettuati
          e  in  qualsiasi forma affidati, sia in concessione che nei
          modi  di  cui agli artt. 22 e 25 della legge 8 giugno 1990,
          n.  142,  mediante  contratti  di  servizio  pubblico,  che
          rispettino gli artt. 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1191/69
          ed   il   regolamento   (CEE)   n.   1893/91,  che  abbiano
          caratteristiche  di  certezza  finanziaria  e  copertura di
          bilancio  e  che  garantiscano  entro  il 1 gennaio 2000 il
          conseguimento  di  un rapporto di almeno 0,35 tra ricavi da
          traffico   e   costi  operativi,  al  netto  dei  costi  di
          infrastruttura    previa   applicazione   della   direttiva
          91/440/CEE  del  Consiglio  del 29 luglio 1991 ai trasporti
          ferroviari  di  interesse  regionale  e locale, definire le
          modalita'  per  incentivare  il  superamento  degli assetti
          monopolistici  nella  gestione  dei  servizi  di  trasporto
          urbano   e   extraurbano   e   per   introdurre  regole  di
          concorrenzialita'  nel  periodico  affidamento dei servizi;
          definire  le modalita' di subentro delle regioni entro il 1
          gennaio  2000  con  propri  autonomi  contratti di servizio
          regionale  al  contratto  di  servizio pubblico tra Stato e
          Ferrovie dello Stato S.p.a. per servizi di interesse locale
          e regionale;
            c)  ridefinire,  riordinare  e razionalizzare, sulla base
          dei  principi  e  criteri  di  cui  al comma 3 del presente
          articolo, al comma 1 dell'art. 12 e agli artt. 14, 17 e 20,
          comma   5,   per   quanto  possibile  individuando  momenti
          decisionali  unitari, la disciplina relativa alle attivita'
          economiche   ed  industriali,  in  particolare  per  quanto
          riguarda  il  sostegno e lo sviluppo delle imprese operanti
          nell'industria,   nel   commercio,   nell'artigianato,  nel
          comparto agroindustriale e nei servizi alla produzione; per
          quanto  riguarda  le  politiche regionali, strutturali e di
          coesione  della Unione europea, ivi compresi gli interventi
          nelle  aree  depresse  del territorio nazionale, la ricerca
          applicata,  l'innovazione  tecnologica, la promozione della
          internazionalizzazione e della competitivita' delle imprese
          nel mercato globale e la promozione della razionalizzazione
          della rete commerciale anche in relazione all'obiettivo del
          contenimento    dei    prezzi   e   dell'efficienza   della
          distribuzione;  per  quanto  riguarda  la  cooperazione nei
          settori  produttivi  e  il  sostegno  dell'occupazione; per
          quanto  riguarda  le attivita' relative alla realizzazione,
          all'ampliamento,   alla  ristrutturazione  e  riconversione
          degli   impianti   industriali,  all'avvio  degli  impianti
          medesimi    e    alla    creazione,    ristrutturazione   e
          valorizzazione    di    aree   industriali   ecologicamente
          attrezzate,  con  particolare  riguardo  alle  dotazioni ed
          impianti  di  tutela dell'ambiente, della sicurezza e della
          salute pubblica.
            4-bis.  Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma
          4 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della
          repubblica  per l'acquisizione del parere delle Commissioni
          competenti  per  materia,  che  si  esprimono  entro trenta
          giorni  dalla data di assegnazione degli stessi. Decorso il
          termine  senza  che  il  parere sia espresso, il Governo ha
          facolta' di adottare i decreti legislativi.
            5.  Ai  fini  dell'applicazione dell'art. 3 della legge 8
          giugno  1990,  n. 142, e del principio di sussidiarieta' di
          cui al comma 3, lettera a), e del principio di efficienza e
          di  economicita'  di cui alla lettera c) del medesimo comma
          del  presente  articolo, ciascuna regione adotta, entro sei
          mesi  dall'emanazione  di  ciascun  decreto legislativo, la
          legge di puntuale individuazione delle funzioni trasferite,
          o  delegate  agli Enti locali e di quelle mantenute in capo
          alla  regione stessa. Qualora la regione non provveda entro
          il  termine  indicato,  il  Governo e' delegato ad emanare,
          entro  i  successivi  novanta  giorni,  sentite  le regioni
          inadempienti,   uno   o   piu'   decreti   legislativi   di
          ripartizione  di funzioni tra regione ed enti locali le cui
          disposizioni  si  applicano  fino  alla data di' entrata in
          vigore della legge regionale".
            -  Si  riporta  l'art.  6  della  legge  n.  59/1997 come
          modificato  dalla  legge  qui pubblicata (le modifiche sono
          evidenziate in corsivo):
            "Art.  6. - 1. Sugli schemi di decreto legislativo di cui
          all'art.   1   il   Governo   acquisisce  il  parere  della
          Commissione   di   cui   all'art.  5  e  della  Commissione
          parlamentare  per le questioni regionali, che devono essere
          espressi  entro quarantacinque giorni dalla ricezione degli
          schemi  stessi.  Il  Governo  acquisisce  altresi' i pareri
          della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome di Trento e di Bolzano e
          della  Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali allargata
          ai  rappresentanti  delle  comunita'  montane;  tali pareri
          devono  essere  espressi entro venti giorni dalla ricezione
          degli   schemi  stessi.  I  pareri  delle  Conferenze  sono
          immediatamente  comunicati  alle  Commissioni  parlamentari
          predette.  Decorsi  inutilmente  i  termini  previsti'  dal
          presente  articolo,  i  decreti  legislativi possono essere
          comunque emanati".
            -  Si  riporta  l'art.  7  della  legge  n.  59/1997 come
          modificato  dalla  legge  qui pubblicata (le modifiche sono
          evidenziate in corsivo):
            "Art.  7.  -  1.  Ai  fini  della  attuazione dei decreti
          legislativi  di  cui  agli artt. 1, 3 e 4 e con le scadenze
          temporali  e modalita' dagli stessi previste, alla puntuale
          individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane,
          strumentali   e  organizzative  da  trasferire,  alla  loro
          ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed
          ai  conseguenti  trasferimenti  si provvede con decreto del
          Presidente  del  Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri
          interessati  e il Ministro del tesoro. Il trasferimento dei
          beni  e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto
          alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la
          parallela     soppressione     o    il    ridimensionamento
          dell'amministrazione  statale  periferica,  in  rapporto ad
          eventuali compiti residui.
            2.  Sugli  schemi  dei provvedimenti di cui al comma 1 e'
          acquisito  il  parere  della Commissione di cui all'art. 5,
          della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome di Trento e di Bolzano e
          della Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali 'allargata
          ai  rappresentanti  delle  comunita' montane. Sugli schemi,
          inoltre,  sono  sentiti gli organismi rappresentativi degli
          enti  locali  funzionali  ed e' assicurata la consultazione
          delle       organizzazioni      sindacali      maggiormente
          rappresentative.  I  pareri  devono  essere  espressi entro
          trenta  giorni  dalla  richiesta.  Decorso inutilmente tale
          termine i decreti possono comunque essere emanati.
            3.  Al  riordino delle strutture di cui all'art. 3, comma
          1, lettera d), si provvede, con le modalita' e i criteri di
          cui al comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
          n.  400,  introdotto  dall'art. 13, comma 1, della presente
          legge,  entro  novanta  giorni  dalia  adozione  di ciascun
          decreto  di  attuazione  di  cui  al  comma  1 del presente
          articolo.  Per  i  regolamenti  di  riordino, il parere del
          Consiglio  di  Stato  e'  richiesto  entro  cinquantacinque
          giorni  ed  e' reso entro trenta giorni dalla richiesta. In
          ogni  caso,  trascorso  inutilmente  il  termine di novanta
          giorni,   il   regolamento  e'  adottato  su  proposta  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri. In sede di prima
          emanazione  gli  schemi  di regolamento sono trasmessi alla
          Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su
          di  essi  sia  espresso  il parere della Commissione di cui
          all'art.  5,  entro  trenta  giorni  dalla  data della loro
          trasmissione.  Decorso  tale  termine i regolamenti possono
          essere comunque emanati.
            3-bis.  Il  Governo  e'  delegato  ad emanare, sentito il
          parere  delle competenti Commissioni parlamentari, entro il
          30  settembre  1998,  un decreto legislativo che istituisce
          un'addizionale   comunale  all'imposta  sul  reddito  delle
          persone  fisiche.  Si  applicano  i  principi  e  i criteri
          direttivi  di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 48 della legge
          27 dicembre n. 449".
            -  Il  testo  dell'art. 48, commi 10 e 11, della legge n.
          449/97   (Misure   per  la  stabilizzazione  della  finanza
          pubblica) e' il seguente:
            "l0.  Il  governo  e'  delegato ad emanare, previo parere
          consultivo delle competenti Commissioni parlamentari, entro
          tre  mesi  dalla  data  di entrata in vigore della presente
          legge,   un   decreto   legislativo   che   istituisce  una
          addizionale  comunale all'IRPEF, secondo i seguenti criteri
          e principi direttivi:
            a) decorrenza a partire da un periodo di imposta comunque
          non anteriore a quello in corso al 1 gennaio 1998;
            b) determinazione annuale dell'aliquota base, con decreti
          del  Ministro  delle  finanze,  di concerto con il Ministro
          dell'interno,  da  emanare  entro il 15 dicembre di ciascun
          anno,  in  misura  tale  da  coprire,  per  l'anno di prima
          applicazione  dell'aliquota, gli oneri delle funzioni e dei
          compiti  effettivamente  trasferiti  ai  comuni  nel  corso
          dell'anno  precedente  ai  sensi  del Capo I della legge 15
          marzo   1997,  n.  59,  con  corrispondente  riduzione  dei
          trasferimenti erariali;
            c) riduzione delle aliquote dell'IRPEF, di cui al comma 1
          dell'art.  11  del  testo  unico delle imposte sui redditi,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
          dicembre  1986,  n. 917, e successive modificazioni, in una
          misura pari all'aliquota base dell'addizionale comunale;
            d)  previsione  della  facolta'  per  i comuni di variare
          l'aliquota  dell'addizionale  fino  ad un massimo dello 0,5
          per  cento  nell'arco  di un triennio con un valore massimo
          dello   0,2  per  cento  annuo;  il  comune  stabilisce  la
          variazione   dell'aliquota  dell'addizionale  entro  il  31
          ottobre  di  ogni  anno,  a  valere  su  anno, a valere sui
          redditi dell'anno successivo; e' fatto obbligo ai comuni di
          pubblicare  gli estremi essenziali relativi alla variazione
          dell'aliquota dell'addizionale nella Gazzetta Ufficiale, da
          accorpare possibilmente in un unico numero;
            e)  applicazione  dell'addizionale al reddito complessivo
          determinato  ai  fini  dell'IRPEF,  al  netto  degli  oneri
          deducibili,   purche'  sia  dovuta,  per  lo  stesso  anno,
          l'IRPEF,  al netto delle detrazioni per essa riconosciute e
          dei  crediti  di  cui  agli  artt. 14 e 15 del citato testo
          unico    delle    imposte   sui   redditi,   e   successive
          modificazioni;
            f)  versamento in unica soluzione, con le modalita' e nei
          termini  previsti  per  il  versamento delle ritenute e del
          saldo  dell'IRPEF;  per  i  redditi  di lavoro dipendente e
          assimilati,  l'addizionale  e'  trattenuta dai sostituti di
          imposta  all'atto  della  effettuazione delle operazioni di
          conguaglio  relative  a  detti  redditi;  la  trattenuta e'
          determinata  sulla  base  dell'aliquota dell'addizionale in
          vigore nel comune di' domicilio fiscale del contribuente ed
          e' versata al comune stesso;
            g)  applicazione  delle disposizioni previste per l'IRPEF
          per  la  dichiarazione, la liquidazione, l'accertamento, le
          sanzioni,  e  altri  aspetti non disciplinati diversamente;
          previsione di modalita' di partecipazione alle attivita' di
          accertamento   da  parte  dei  comuni  mediante  scambi  di
          informazioni  e  notizie  utili, nonche' di accertamento ed
          erogazione  degli eventuali rimborsi di competenza a carico
          dei comuni.
            11.  I decreti di cui al comma 10, lettera b), sulla base
          della  entita'  complessiva  degli stanziamenti che vengono
          eliminati  dal  bilancio  dello Stato per essere attribuiti
          alla  competenza degli enti locali, determinata dai decreti
          di  cui  all'art.  7  della  legge  15  marzo  1997, n. 59,
          indicano:
            a)  la distribuzione sul territorio della spesa sostenuta
          dallo Stato per le materie trasferite;
            b)  la  distribuzione della spesa sul territorio coerente
          con  gli obiettivi delle leggi che disciplinano l'attivita'
          dello  Stato  nelle materie trasferite o comunque i criteri
          di  ripartizione  delle  risorse  sulla  base  di parametri
          oggettivi;
            c)  l'intervallo  di  tempo  non  superiore a dieci anni,
          entro il quale la distribuzione territoriale della spesa di
          cui  alla lettera a), rilevata al momento del trasferimento
          delle  funzioni  ed  incrementata  dal  tasso di inflazione
          programmato,  deve  essere  riportata  ai valori fissati in
          applicazione della lettera b);
            d)  previsione  della copertura degli oneri relativi alle
          funzioni   e  ai  compiti  trasferiti,  relativamente  alle
          province, mediante corrispondente aumento dei trasferimenti
          erariali;
            e)  previsione  di  una  riduzione  o  di  un aumento dei
          trasferimenti   erariali   ai   comuni  in  relazione  alla
          differenza  tra il gettito dell'addizionale comunale di cui
          al  comma  10 e le spese determinate ai sensi delle lettere
          a), b) e c) del presente comma".
            -  Si  riporta  l'art.  10  della  legge  n. 59/1997 come
          modificato  dalla  legge  qui pubblicata (le modifiche sono
          evidenziate in corsivo):
            "Art.  10. - 1. Disposizioni correttive e integrative dei
          decreti  legislativi  di  cui  all'art.  1  possono  essere
          adottate,  con  il rispetto dei medesimi criteri e principi
          direttivi  e  con  le stesse procedure, entro un anno dalla
          data della loro entrata in vigore, anche nel caso in cui si
          intendano  recepire  condizioni  e  osservazioni  formulate
          dalla  Commissione  di  cui  all'art.  5  oltre  il termine
          stabilito dall'art. 6, comma 1".
            -  Si  riporta  l'art.  11  della  legge  n. 59/1997 come
          modificato  dalla  legge  qui pubblicata (le modifiche sono
          evidenziate in corsivo):
            "Art. 11. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare entro il
          31 gennaio 1999 uno o piu' decreti legislativi diretti a:
            a)  razionalizzare  l'ordinamento  della  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il
          riordino,  la  soppressione  e  la  fusione  di  Ministeri,
          nonche'  di  amministrazioni  centrali anche ad ordinamento
          autonomo;
            b)  riordinare  gli  enti  pubblici nazionali operanti in
          settori   diversi   dalla   assistenza   e  previdenza,  le
          istituzioni  di  diritto  privato e le societa' per azioni,
          controllate  direttamente o indirettamente dallo Stato, che
          operano,  anche all'estero, nella promozione e nel sostegno
          pubblico al sistema produttivo nazionale;
            c)  riordinare  e potenziare i meccanismi e gli strumenti
          di  monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti
          e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
          pubbliche;
            d)  riordinare  e razionalizzare gli interventi diretti a
          promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica
          e  tecnologica  nonche'  gli organismi operanti nel settore
          stesso.
            2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della
          Commissione  di  cui  all'art.  5,  da rendere entro trenta
          giorni  dalla  data  di  trasmissione degli stessi. Decorso
          tale  termine i decreti legislativi possono essere comunque
          emanati.
            3.  Disposizioni  correttive  e  integrative  ai  decreti
          legislativi  possono  essere  emanate,  nel  rispetto degli
          stessi  principi  e  criteri  direttivi  e  con le medesime
          procedure,  entro  un anno dalla data della loro entrata in
          vigore.
            4.  Anche  al  fine  di  conformare  le  disposizioni del
          decreto  legislativo  3  febbraio 1993, n. 29, e successive
          modificazioni,   alle  disposizioni  della  presente  legge
          recanti   principi   e  criteri  direttivi  per  i  decreti
          legislativi   da  emanarsi  ai  sensi  del  presente  capo,
          ulteriori  disposizioni integrative e correttive al decreto
          legislativo   3   febbraio   1993,   n.  29,  e  successive
          modificazioni,  possono  essere emanate entro il 31 ottobre
          1998.  A  tal  fine  il  Governo,  in  sede di adozione dei
          decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli
          artt.  97  e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi di
          cui  all'art.  2  della  legge  23  ottobre 1992, n. 421, a
          partire  dal  principio  della  separazione  tra  compiti e
          responsabilita'   di   direzione   politica   e  compiti  e
          responsabilita'   di   direzione   delle   amministrazioni,
          nonche',  ad  integrazione,  sostituzione  o modifica degli
          stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:
            a)  completare l'integrazione della disciplina del lavoro
          pubblico  con  quella  del  lavoro privato e la conseguente
          estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice
          civile  e  delle  leggi  sui  rapporti  di  lavoro  privato
          nell'impresa;  estendere  il  regime di diritto privato del
          rapporto   di   lavoro   anche  ai  dirigenti  generali  ed
          equiparati   delle  amministrazioni  pubbliche,  mantenendo
          ferme  le  altre esclusioni di cui all'art. 2, commi 4 e 5,
          del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
            b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla
          lettera    a),    l'istituzione    di    un   ruolo   unico
          interministeriale  presso  la  Presidenza del Consiglio dei
          Ministri,  articolato  in  modo  da garantire la necessaria
          specificita' tecnica;
            c)  semplificare  e  rendere piu' spedite le procedure di
          contrattazione    collettiva;   riordinare   e   potenziare
          l'Agenzia  per  la rappresentanza negoziale delle pubbliche
          amministrazioni  (ARAN)  cui e' conferita la rappresentanza
          negoziale  delle  amministrazioni interessate ai fini della
          sottoscrizione  dei  contratti  collettivi nazionali, anche
          consentendo  forme  di associazione tra amministrazioni, ai
          fini  dell'  esercizio  del potere di indirizzo e direttiva
          all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;
            d)   prevedere   che   i   decreti   legislativi   e   la
          contrattazione  possano  distinguere la disciplina relativa
          ai  dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie
          professionali, fatto salvo quanto prevista per la dirigenza
          del   ruolo  sanitario  di  cui  all'art.  15  del  decreto
          legislativo   30   dicembre  1992,  n.  502,  e  successive
          modificazioni,   e   stabiliscano   altresi   una  distinta
          disciplina  per  gli altri dipendenti pubblici che svolgano
          qualificate     attivita'     professionali,     implicanti
          l'iscrizione  ad  albi.  oppure.  tecnico scientifiche e di
          ricerca;
            e)   garantire   a  tutte  le  amministrazioni  pubbliche
          autonomi  livelli  di contrattazione collettiva integrativa
          nel   rispetto   dei   vincoli   di  bilancio  di  ciascuna
          amministrazione;   prevedere  che  per  ciascun  ambito  di
          contrattazione  collettiva  le  pubbliche  amministrazioni,
          attraverso  loro  istanze  associative  o  rappresentative,
          possano costituire un comitato di settore;
            f)  prevedere  che, prima della definitiva sottoscrizione
          del  contratto  collettivo,  la  quantificazione  dei costi
          contrattuali  sia  dall'ARAN sottoposta, limitatamente alla
          certificazione  delle  compatibilita'  con gli strumenti di
          programmazione  e  di  bilancio di cui all'art. 1-bis della
          legge  5  agosto  1978,  n.468, e successive modificazioni,
          alla   Corte   dei  conti,  che  puo'  richiedere  elementi
          istruttori  e  di  valutazione ad un nucleo di tre esperti,
          designati,  per  ciascuna  certificazione contrattuale, con
          provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
          concerto con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte
          dei  conti si pronunci entro il termine di quindici giorni,
          decorso  il  quale la certificazione si intende effettuata;
          prevedere  che  la  certificazione  e il testo dell'accordo
          siano  trasmessi  al  comitato  di  settore  e, nel caso di
          amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi
          quindici   giorni  dalla  trasmissione  senza  rilievi,  il
          presidente  del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato
          di  sottoscrivere  il contratto collettivo il quale produce
          effetti  dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in
          ogni  caso,  tutte  le  procedure necessarie per consentire
          all'ARAN   la   sottoscrizione  definitiva  debbano  essere
          completate  entro  il termine di quaranta giorni dalla data
          di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;
            g)  devolvere,  entro  il  30  giugno  1998,  al  giudice
          ordinario,  tenuto  conto  di quanto previsto dalla lettera
          a),  tutte  le  controversie relative ai rapporti di lavoro
          dei  dipendenti  delle pubbliche amministrazioni, ancorche'
          concernenti   in   via   incidentale   atti  amministrativi
          presupposti,  ai  fini  della  disapplicazione, prevedendo:
          misure  organizzative  e  processuali  anche  di  carattere
          generale   atte   a   prevenire   disfunzioni   dovute   al
          sovraccarico  del  contenzioso; procedure stragiudiziali di
          conciliazione   e   arbitrato;   infine,   la   contestuale
          estensione  della  giurisdizione del giudice amministrativo
          alle  controversie  aventi  ad oggetto diritti patrimoniali
          conseguenziali,    ivi    comprese   quelle   relative   al
          risarcimento  del danno, in materia edilizia, urbanistica e
          di   servizi   pubblici,   prevedendo  altresi'  un  regime
          processuale transitono per i procedimenti pendenti;
            h) prevedere procedure facoltative di consultazione delle
          organizzazioni    sindacali    firmatarie   dei   contratti
          collettivi  dei relativi comparti prima dell'adozione degli
          atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto
          di lavoro;
            i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del
          Consiglio   dei  Ministri  -  Dipartimento  della  funzione
          pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della
          pubblica  amministrazione e le modalita' di raccordo con la
          disciplina   contrattuale   delle   sanzioni  disciplinari,
          nonche'  l'adozione  di  codici  di  comportamento da parte
          delle   singole  amministrazioni  pubbliche;  prevedere  la
          costituzione  da  parte  delle  singole  amministrazioni di
          organismi  di  controllo e consulenza sull'applicazione dei
          codici  e  le  modalita' di raccordo degli organismi stessi
          con il Dipartimento della funzione pubblica.
            4-bis.  I  decreti  legislativi  di  cui  al comma 4 sono
          emanati   previo   parere  delle  Commissioni  parlamentari
          permanenti  competenti  per materia, che si esprimono entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  trasmissione  dei relativi
          schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono
          essere comunque emanati.
            5. Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge 28
          dicembre 1995, n. 549, e' riaperto fino al 31 luglio 1997.
            6.   Dalla   data   di  entrata  in  vigore  dei  decreti
          legislativi  di  cui  al  comma  4,  sono abrogate tutte le
          disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le
          seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma
          1,  della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera e) le
          parole:   "ai   dirigenti   generali  ed  equiparati"  sono
          soppresse;  alla  lettera  i) le parole: "prevedere che nei
          limiti  di  cui  alla  lettera  h)  la  contrattazione  sia
          nazionale  e  decentrata"  sono  sostituite dalle seguenti:
          "prevedere  che  la struttura della contrattazione, le aree
          di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano
          definiti  in  coerenza  con quelli del settore privato"; la
          lettera  q)  e'  abrogata:  alla  lettera)  dopo le parole:
          "concorsi unici per profilo professionale" sono inserite le
          seguenti: "da espletarsi a livello regionale".
            7.  Sono  abrogati  gli  articoli  38  e  39  del decreto
          legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29. Sono fatti salvi i
          procedimenti  concorsuali  per  i  quali'  sia  stato  gia'
          pubblicato il bando di concorso".
            -  Si  riporta  l'art.  20  della  legge  n. 59/1997 come
          modificato  dalla  legge  qui pubblicata (le modifiche sono
          evidenziate in corsivo):
            "Art.  20.  -  1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni
          anno,  presenta  al  Parlamento  un disegno di legge per la
          delegificazione    di    norme   concernenti   procedimenti
          amministrativi,    anche    coinvolgenti    amministrazioni
          centrali,  locali  o  autonome,  indicando  i  criteri  per
          l'esercizio   della   potesta'   regolamentare   nonche'  i
          procedimenti   oggetto   della   disciplina,  salvo  quanto
          previsto  alla  lettera  a)  del  comma  5.  In allegato al
          disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato di
          attuazione    della    semplificazione   dei   procedimenti
          amministrativi. 2. Con lo stesso disegno di legge di cui al
          comma  1,  il  Governo  individua i procedimenti relativi a
          funzioni  e  servizi che, per le loro caratteristiche e per
          la   loro  pertinenza  alle  comunita'  territoriali,  sono
          attribuiti  alla  potesta'  normativa delle regioni e degli
          enti  locali,  e indica i principi che restano regolati con
          legge  della  Repubblica  ai sensi degli artt. 117, primo e
          secondo comma, e 128 della Costituzione.
            3.  I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri,  su  proposta  del  Presidente  del Consiglio dei
          Ministri   -   Dipartimento  della  funzione  pubblica,  di
          concerto  con  il  Ministro competente, previa acquisizione
          del  parere delle competenti Commissioni parlamentari e del
          Consiglio  di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio
          dei  Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta
          del  Ministro  competente,  riunioni tra le amministrazioni
          interessate.  Decorsi  trenta  giorni  dalla  richiesta  di
          parere  alle  Commissioni,  i  regolamenti  possono  essere
          comunque emanati.
            4. I regolamenti entrano in vigore il sessantesimo giorno
          successivo   alla   data  della  loro  pubblicazione  nella
          Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana. Con effetto
          dalla  stessa  data sono abrogate le nonne, anche di legge,
          regolatrici dei procedimenti.
            5.  I  regolamenti  si  conformano  ai seguenti criteri e
          principi:
            a)  semplificazione  dei procedimenti amministrativi e di
          quelli  che  agli  stessi risultano strettamente connessi o
          strumentali,  in  modo  da  ridurre  il  numero  delle fasi
          procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
          riordinando  le  competenze  degli  uffici,  accorpando  le
          funzioni  per  settori omogenei, sopprimendo gli organi che
          risultino  superflui e costituendo centri interservizi dove
          raggruppare  competenze  diverse ma confluenti in una unica
          procedura;
            b)   riduzione   dei   termini  per  la  conclusione  dei
          procedimenti  e  uniformazione  dei  tempi  di  conclusione
          previsti per procedimenti tra loro analoghi;
            c)  regolazione  uniforme  dei  procedimenti dello stesso
          tipo  che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni o
          presso diversi uffici della medesima amministrazione;
            d)  riduzione del numero di procedimenti amministrativi e
          accorpamento  dei  procedimenti  che  si  riferiscono  alla
          medesima  attivita',  anche  riunendo  in  una  unica fonte
          regolamentare,   ove   cio'   corrisponda  ad  esigenze  di
          semplificazione  e  conoscibilita'  normativa, disposizioni
          provenienti   da   fonti   di  rango  diverso,  ovvero  che
          pretendono  particolari procedure, fermo restando l'obbligo
          di porre in essere le procedure stesse;
            e)  semplificazione  e  accelerazione  delle procedure di
          spesa  e  contabili,  anche mediante adozione ed estensione
          alle  fasi  di  integrazione  dell'efficacia degli atti, di
          disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2,
          del   decreto   legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  e
          successive modificazioni;
            f)  trasferimento  ad  organi  monocratici o ai dirigenti
          amministrativi  di  funzioni  anche  decisionali,  che  non
          richiedano, in ragione della loro specificita', l'esercizio
          in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
          con  conferenze  di  servizi o con interventi, nei relativi
          procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
            g) individuazione delle responsabilita' e delle procedure
          di verifica e controllo;
            g-bis)  soppressione  dei  procedimenti che risultino non
          piu'   rispondenti   alle   finalita'   e   agli  obiettivi
          fondamentali  definiti  dalla legislazione di settore o che
          risultino    in   contrasto   con   i   principi   generali
          dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
            g-ter)  soppressione dei procedimenti che comportino, per
          !amministrazione  e per i cittadini, costi piu' elevati dei
          benefici  conseguibili,  anche  attraverso  la sostituzione
          dell'attivita'   amministrativa   diretta   con   forme  di
          autoregolamentazione da parte degli interessati;
            g-quater)  adeguamento  della  disciplina  sostanziale  e
          procedimentale  dell'attivita'  e degli atti amministrativi
          ai  principi della normativa comunitaria, anche sostituendo
          al regime concessorio quello autorizzatorio;
            g-quinquies)  soppressione  dei procedimenti che derogano
          alla   normativa   procedimentale  di  carattere  generale,
          qualora  non  sussistano  piu' le ragioni che giustifichino
          una difforme disciplina settoriale.
            6.  I  servizi di controllo interno compiono accertamenti
          sugli   effetti   prodotti   dalle   norme   contenute  nei
          regolamenti  di  semplificazione  e  di  accelerazione  dei
          procedimenti    amministrativi    e    possono    formulare
          osservazioni  e proporre suggerimenti per la modifica delle
          norme   stesse   e   per   il   miglioramento   dell'azione
          amministrativa.
            7.  Le  regioni  a  statuto ordinario regolano le materie
          disciplinate  dai  commi da 1 a 6 nel rispetto dei principi
          desumibili   dalle  disposizioni  in  essi  contenute,  che
          costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico.
          Tali  disposizioni  operano direttamente nei riguardi delle
          regioni  fino  a  quando  esse  non  avranno  legiferato in
          materia.  Entro  due  anni  dalla data di entrata in vigore
          della  presente  legge,  le regioni a statuto speciale e le
          province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano provvedono ad
          adeguare  i  rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali
          contenute nella legge medesima.
            8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel
          rispetto  dei  principi,  criteri  e  modalita'  di  cui al
          presente  articolo,  quali norme generali regolatrici, sono
          emanati  appositi  regolamenti  ai  sensi e per gli effetti
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          per  disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla
          presente legge, nonche' le seguenti materie:
            a)  sviluppo  e programmazione del sistema universitario,
          di  cui  alla  legge  7  agosto  1990, n. 245, e successive
          modificazioni, nonche' valutazione del medesimo sistema, di
          cui  alla  legge  24  dicembre  1993,  n. 537, e successive
          modificazioni;
            b)  composizione  e  funzioni  degli organismi collegiali
          nazionali  e  locali  di rappresentanza e coordinamento del
          sistema universitario, prevedendo altresi' l'istituzione di
          un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi,
          con compiti consultivi e di proposta;
            c)  interventi  per  il  diritto allo studio e contributi
          universitari.   Le   norme  sono  finalizzate  a  garantire
          l'accesso  agli  studi  universitari agli studenti capaci e
          meritevoli  privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono
          degli    studi,    a    determinare   percentuali   massime
          dell'ammontare  complessivo  della  contribuzione  a carico
          degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello
          Stato   per  le  universita',  graduando  la  contribuzione
          stessa,   secondo   criteri   di  equita',  solidarieta'  e
          progressivita'  in relazione alle condizioni economiche del
          nucleo   familiare,   nonche'   a   definire   parametri  e
          metodologie  adeguati  per  la  valutazione delle effettive
          condizioni  economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui
          alla  presente  lettera sono soggette a revisione biennale,
          sentite le competenti Commissioni parlamentari;
            d)  procedure  per il conseguimento del titolo di dottore
          di  ricerca,  di cui all'art. 73 del decreto del Presidente
          della  Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di
          approvazione  degli  atti  dei  concorsi per ricercatore in
          deroga  all'art.  5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993,
          n. 537;
            e)   procedure   per   l'accettazione   da   parte  delle
          universita'  di  eredita', donazioni e legati, prescindendo
          da   ogni   autorizzazione   preventiva,   ministeriale   o
          prefettizia.
            9.  I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e c),
          sono  emanati  previo parere delle Commissioni parlamentari
          competenti per materia.
            10.  In  attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui
          al  comma  8,  lettera  c),  il  decreto del Presidente del
          Consiglio  dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2
          dicembre  1991,  n.  390, e' emanato anche nelle more della
          costituzione  della  Consulta nazionale per il diritto agli
          studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.
            11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo
          propone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero
          di  delegificazione  necessarie  alla compilazione di testi
          unici   legislativi   o   regolamentari,   con  particolare
          riferimento alle materie interessate dalla attuazione della
          presente  legge. In sede di prima attuazione della presente
          legge,  il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine
          di  sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei
          decreti  legislativi  di  cui  all'art.  4,  norme  per  la
          delegificazione  delle  materie di cui all'art. 4, comma 4,
          lettera  c),  non  coperte  da  riserva  assoluta di legge,
          nonche'  testi unici delle leggi che disciplinano i settori
          di  cui  al  medesimo  art.  4,  comma 4, lettera c), anche
          attraverso   le   necessarie   modifiche,   integrazioni  o
          abrogazioni  di  norme,  secondo  i  criteri previsti dagli
          artt. 14 e 17 e dal presente articolo".
            - Si riporta l'allegato 1 previsto dall'art. 20, comma 8,
          della  legge  n. 59/1997, come integrato e modificato dalla
          legge  qui  pubblicata (le integrazioni sono evidenziate in
          corsivo):

                                                           ALLEGATO 1
                                     (previsto dall'art. 20, comma 8)

            1.  Procedimento per il versamento di somme all'entrata e
          la  riassegnazione  ai capitoli di spesa del bilancio dello
          Stato   (con   particolare   riferimento  ai  finanziamenti
          dell'Unione europea):
            regio-decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 55; legge 5
          agosto 1978, n. 468, art. 17;
            legge 16 aprile 1987, n. 183, art. 6;
            regolamento  approvato  con  decreto del Presidente della
          Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, arti. 7 e 10;
            legge 19 febbraio 1992, n. 142, art. 74;
            decreto  del  Ministro  del  tesoro  del 15 ottobre 1992,
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 253 del 27 ottobre
          1992;
            legge  23  dicembre  1993,  n.  559, art. 25, sostitutivo
          dell'art. 5 della citata legge n. 468 del 1978;
            legge 28 dicembre 1995, n. 551, art. 24, comma 19.
            2. Procedimento di concessione ai comuni di un contributo
          per le spese di gestione degli uffici giudiziari:
            legge 24 aprile 1941, n. 392;
            legge 25 giugno 1956, n. 702;
            legge 15 febbraio 1957, n. 26.
            3. Procedimento in materia di collaborazioni culturali:
            decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, art. 7, comma
          6;
            legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 3, comma 27.
            4. Procedimenti per l'erogazione delle spese per missioni
          e lavoro straordinario del personale dello Stato:
            decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 860;
            legge 18 dicembre 1973, n. 836;
            decreto  del  Presidente della Repubblica 22 luglio 1977,
          n. 422;
            decreto  del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978,
          n. 513;
            legge 26 luglio 1978, n. 417.
            5. Procedimento per la fornitura di apparecchi di protesi
          e di presidi agli invalidi del lavoro:
            testo  unico  approvato  con decreto del Presidente della
          Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, art. 178.
            6.   Presa   in   consegna   di  immobili  e  compiti  di
          sorveglianza sugli immobili demaniali:
            regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
            regio decreto 23 maggio 1924, n. 127;
            legge 29 ottobre 1991, n. 358;
            decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n.
          287;
            legge 23 dicembre 1994, n. 724.
            7.  Procedimento  per  la  concessione del nulla osta per
          ascensori e montacarichi, nonche' della relativa licenza di
          esercizio:
            legge 24 ottobre 1942, n. 1415;
            regolamento  approvato  con  decreto del Presidente della
          Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767;
            regolamento  approvato  con  decreto del Presidente della
          Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497;
            decreto  del  Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
          n. 616, art. 19.
            8.   Procedimento  di  autorizzazione  alle  imprese  per
          autoproduzione:
            legge 9 gennaio 1991, n. 9.
            9.  Procedimento  di concessione per l'approvvigionamento
          di  acqua  pubblica da corpo idrico superficiale naturale o
          artificiale, o da acque sotterranee riconosciute pubbliche:
            regolamento  approvato  con regio decreto 14 agosto 1920,
          n. 1285;
            testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933,
          n. 1775;
            legge 24 gennaio 1977, n. 7;
            decreto  del  Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
          n.  616;  decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito,
          con modificazioni dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;
            decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275.
            10.  Procedimento  di  concessione  per  la distribuzione
          automatica di carburante:
            decreto-legge  26  ottobre  1970, n. 745, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034;
            decreto  del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971,
          n. 1269;
            decreto  del  Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
          n. 616;
            decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 11
          settembre  1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218
          del 18 settembre 1989;
            decreto-legge  29  marzo  1993,  n.  82,  convertito, con
          modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162.
            11.  Procedimento  per  la  denuncia  di  installazioni e
          dispositivi  di protezione contro le scariche atmosferiche,
          di  dispositivi  di messa a terra di impianti elettrici, di
          impianti elettrici pericolosi:
            decreto  del  Presidente della Repubblica 27 aprile 1955,
          n. 547, artt. 38, 39, 40, 336 e 338;
            regolamento  approvato  con  decreto del Presidente della
          Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
            legge 5 marzo 1990, n. 46;
            decreto  del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991,
          n. 447.
            12.  Procedura  per  le acquisizioni di beni e servizi di
          informatica:
            decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358;
            decreto  del  Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
          n. 573;
            legge  24 dicembre 1993, n. 537, art. 6, modificato dalla
          legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 44;
            decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.
            13.  Procedimento  di  sgombero  d'ufficio di occupazione
          abusiva  di  suolo  demaniale  marittimo: artt. 54 e 55 del
          codice della navigazione.
            14. Procedimento di prevenzione degli incendi:
            legge 26 luglio 1965, n. 966;
            regolamento  approvato  con  decreto del Presidente della
          Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
            legge 7 dicembre 1984, n. 818.
            15. Procedimento in materia di collaudi degli impianti da
          parte  dell'Istituto  superiore  per  la  prevenzione  e la
          sicurezza del lavoro (ISPESL):
            regolamento  approvato  con regio decreto 12 maggio 1927,
          n. 824;
            decreto  del  Presidente della Repubblica 27 aprile 1955,
          n. 547, artt. 25 e 131;
            regolamento  approvato  con  decreto del Presidente della
          Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497.
            16.   Procedimento  per  la  disciplina  degli  albi  dei
          beneficiari di provvidenze di natura economica:
            legge 30 dicembre 1991, n. 412.
            17.  Procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche
          private,   di   approvazione   delle   modifiche  dell'atto
          costitutivo e dello statuto, di autorizzazione all'acquisto
          di  beni  immobili, all'accettazione di atti di liberalita'
          da parte di associazioni o fondazioni, nonche' di donazioni
          o lasciti in favore di enti:
            codice civile, artt. 12, 16 e 17;
            disposizioni attuative del codice civile, artt. 5 e 7;
            legge 5 giugno 1850, n. 1037;
            regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;
            legge 21 giugno 1896, n. 218;
            regio decreto 26 luglio 1896, n. 361;
            legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 65.
            18.  Procedimento di espropriazione per causa di pubblica
          utilita':
            legge 25 giugno 1865, n. 2359;
            legge 22 ottobre 1971, n. 865.
            19.    Procedimento    per    l'erogazione   e   per   la
          rendicontazione   della   spesa  da  parte  dei  funzionari
          delegati operanti presso le rappresentanze all'estero:
            regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
            regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
            legge 6 febbraio 1985, n. 15;
            legge 22 dicembre 1990, n. 401;
            decreto  del  Presidente della Repubblica 20 aprile 1994,
          n. 367.
            20.  Procedimento  di  autorizzazione  al  lavoro  per  i
          cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea:
            legge 30 dicembre 1986, n. 943;
            decreto-legge  30  dicembre 1989, n. 416, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.
            21.   Procedimento   di  concessione  di  beni  demaniali
          marittimi nel caso di piu' domande di concessione:
            art. 37 del codice della navigazione.
            22.   Procedimenti   di  esecuzione  delle  decisioni  di
          condanna e risarcimento di danno erariale:
            norme  approvate  con  regio decreto 5 settembre 1909, n.
          776;
            regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
            regolamento  approvato  con regio decreto 13 agosto 1933,
          n. 1038;
            testo  unico  approvato con regio decreto 12 luglio 1934,
          n. 1214.
            23.   Procedimento   di   riconoscimento  di  infermita',
          concessione   di  equo  indennizzo,  pensione  privilegiata
          ordinaria   (modifiche   ed  integrazioni  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 349):
            testo  unico  approvato  con decreto del Presidente della
          Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
            decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
          686; testo unico approvato con decreto del Presidente della
          Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;
            decreto-legge  21 settembre 1987, n. 387, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472;
            legge 8 agosto 1991, n. 274;
            decreto  del  Presidente della Repubblica 20 aprile 1994,
          n. 349.
            24.  Procedimenti  di  approvazione  e rilascio pareri da
          parte  dei Ministeri vigilanti delle delibere assunte dagli
          organi  collegiali  degli  enti  pubblici  non economici in
          materia  di  approvazione  dei  bilanci,  di programmazione
          dell'impiego   dei   fondi  disponibili,  di  modifica  dei
          regolamenti  di erogazione delle prestazioni istituzionali,
          di   modifica   della   struttura  amministrativa  e  della
          dotazione di personale:
            testo  unico  approvato  con decreto del Presidente della
          Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
            legge 30 aprile 1969, n. 153;
            legge 20 marzo 1975, n. 70, art. 29;
            legge 23 dicembre 1978, n. 833;
            legge 11 marzo 1988, n. 67;
            legge 9 marzo 1989, n. 88;
            decreto  del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1990,
          n. 43, art. 14, comma 14;
            decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n. 29; legge 24
          dicembre 1993, n. 537, art. 3.
            25.  Procedimento  di  unificazione  dei  termini  per  i
          contributi previdenziali:
            legge 30 aprile 1969, n. 153;
            decreto-legge  12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.
            26.  Procedimento  di autorizzazione per la realizzazione
          di nuovi impianti produttivi:
            legge 17 agosto 1942, n. 1150;
            decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.
          303;
            legge 5 novembre 1971, n. 1086;
            legge 28 gennaio 1977, n. 10.
            27.  Procedimento  per la nomina e decadenza dei capi dei
          dipartimenti  e degli uffici della Presidenza del Consiglio
          dei  Ministri,  nonche' dei consiglieri ed esperti e per il
          conferimento di incarichi di consulenza:
            legge 23 agosto 1988, n. 400, artt. 18, 21, 28, 29 e 31;
            regolamento  approvato  con  decreto del Presidente della
          Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85;
            decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n.
          106;
            decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 10
          marzo 1994, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 65 alla
          Gazzetta  Ufficiale  n.  95  del  26  aprile  1994, recante
          riorganizzazione nell'ambito della Presidenza del Consiglio
          dei   Ministri   dei   dipartimenti   e  degli  uffici  del
          segretariato generale.
            28.  Procedimento  per la liquidazione dei supplementi di
          pensione   e   per   la  ricostruzione  delle  pensioni  di
          competenza dell'assicurazione generale obbligatoria:
            decreto  del  Presidente della Repubblica 26 aprile 1957,
          n. 818, art. 22;
            decreto  del  Presidente della Repubblica 27 aprile 1968,
          n.  488,  art.  19,  sostitutivo dell'art. 4 della legge 12
          agosto 1962, n. 1338;
            legge 23 aprile 1981, n. 155, art. 7.
            29. Procedimento di accertamento di infrazione alle nonne
          sull'esercizio  del commercio su aree pubbliche da parte di
          cittadini extracomunitari:
            legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 27.
            30.  Procedimento  di liquidazione di pensioni, assegni e
          indennita' di guerra:
            legge 28 luglio 1971, n. 585;
            testo  unico  approvato  con decreto del Presidente della
          Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.
            31.   Procedimento  per  la  ricongiunzione  dei  periodi
          assicurativi:
            legge 7 febbraio 1979, n. 29, art. 2.
            32.   Procedimenti   per   la  stipula  di  contratti  di
          collaborazione per attivita' didattiche:
            legge 11 luglio 1980, n. 312, art. 69;
            testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,
          n. 297, art. 273.
            33.   Procedimenti   per   la   gestione  dell'itinerario
          scolastico degli alunni e per lo svolgimento degli esami di
          idoneita'  con  esclusione  degli  esami  di maturita' e di
          diploma finale:
            testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,
          n.  297, dall'art. 143 all'art. 150; dall'art. 176 all'art.
          187; dall'art. 192 all'art. 199.
            34.  Procedimenti  per  lo  svolgimento  degli  esami  di
          ammissione,  revisione, promozione, idoneita', compimento e
          diploma  nelle  accademie e nei conservatori con esclusione
          degli esami di maturita' e di diploma (male:
            testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,
          n. 297, artt. 250 e 252.
            35.  Procedimenti in materia di cessazione dal servizio e
          trattamento di quiescenza del personale della scuola:
            legge 4 gennaio 1968, n. 15;
            testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,
          n. 297, artt. 510 e 580.
            36.  Procedimenti  in  materia di ordinamento dello stato
          civile: regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.
            37. Istruttoria per la valutazione di incidenti rilevanti
          connessi a determinate attivita' industriali:
            decreto  del  Presidente della Repubblica 17 maggio 1988,
          n. 175.
            38.  Procedimento  per  il  finanziamento  della  ricerca
          corrente  e finalizzata svolta dagli Istituti di ricovero e
          cura  a carattere scientifico con personalita' giuridica di
          diritto pubblico e privato:
            decreto  legislativo  30  dicembre 1992, n. 502, art. 12,
          comma 2, lettera a), n. 3);
            decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, art. 6, commi
          3, 4.
            39.  Procedimento  per il finanziamento annuo della Croce
          rossa italiana:
            decreto-legge  20 settembre 1995, n. 390, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge 20 novembre 1995, n. 490, art.
          7.
            40.  Procedimento  per l'assegnazione del contributo alla
          Lega italiana contro i tumori e al Centro internazionale di
          ricerche per il cancro a Lione:
            legge  18  marzo  1982,  n. 88 e legge 21 aprile 1977, n.
          164;
            legge  28 dicembre 1995, n. 549, art. 1, comma 40 (Tab. A
          - Amministrazione 17 - Ministero della sanita').
            41.  Procedimenti  per  l'ammissione  alle agevolazioni e
          agli  aiuti concessi alle imprese per le spese di ricerca e
          le  innovazioni tecnologiche, per l'erogazione dei relativi
          finanziamenti,  con  determinazione  di  forme, modalita' e
          limiti  dei  medesimi  finanziamenti e della proprieta' dei
          risultati,    nonche'    per    incentivare   la   ricerca,
          l'innovazione  e  la relativa formazione nelle diverse aree
          del Paese:
            legge 12 agosto 1977, n. 675;
            legge 17 febbraio 1982, n. 46;
            legge 1 marzo 1986, n. 64;
            legge 5 agosto 1988, n. 346;
            legge 5 ottobre 1991, n. 317;
            decreto-legge  22  ottobre  1992, n. 415, convertito, con
          modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488;
            decreto-legge  23 settembre 1994, n. 547, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644;
            decreto-legge  31  gennaio  1995,  n. 26, convertito, con
          modificazioni dalla legge 29 marzo 1995, n. 95;
            decreto-legge  8  febbraio  1995, n. 32, convertito dalla
          legge 7 aprile 1995, n. 104;
            decreto-legge  23  giugno  1995,  n.  244, convertito con
          modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341;
            decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;
            decreto-legge  17  giugno  1996,  n. 321, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421;
            decreto-legge  23  ottobre  1996, n. 548, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641.
            42.      Procedure      relative      all'incentivazione,
          all'ampliamento,   alla  ristrutturazione  e  riconversione
          degli impianti industriali:
            legge 12 agosto 1977, n. 675;
            decreto-legge  20  maggio  1993,  n. 149, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237;
            decreto-legge  10  giugno  1994,  n. 357, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489;
            decreto-legge  20  giugno  1994,  n. 396, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481.
            43.   Procedure  per  la  localizzazione  degli  impianti
          industriali  e  per  la determinazione delle aree destinate
          agli insediamenti produttivi:
            legge 17 agosto 1942, n. 1150;
            legge 5 novembre 1971, n.1086;
            legge 28 gennaio 1977, n. 10;
            decreto  del  Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
          n. 616;
            decreto-legge  27  giugno  1985,  n. 312, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;
            legge 8 luglio 1986, n. 349; legge 9 gennaio 1991, n. 10;
            legge 26 ottobre 1995, n. 447.
            44.  Procedure per la produzione e commercializzazione di
          additivi  alimentari  e per la conservazione delle sostanze
          alimentari:
            legge 30 aprile 1962, n. 283;
            decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107.
            45. Procedimento per il trattamento delle acque reflue:
            legge 5 gennaio 1994, n. 36.
            46.    Procedimenti    relativi    alla    produzione   e
          commercializzazione dei presidi sanitari:
            legge 30 aprile 1962, n. 283;
            decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n.
          1255;
            decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
            47.  Procedure  attinenti  le  specialita'  medicinali di
          automedicazione:
            decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;
            decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541.
            48.  Procedure di autorizzazione e commercializzazione di
          presidi medici-chirurgici:
            regio-decreto 27 luglio 1934, n. 1265 recante testo unico
          delle leggi sanitarie (art. 189);
            decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n.
          128.
            49. Procedimento per la richiesta di escavazione di pozzi
          e   per   la   concessione  di  utilizzo  d'acqua  per  uso
          industriale:
            regio-decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
            50.  Procedimento  per  l'esecuzione di opere interne nei
          fabbricati ad uso impresa:
            legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 26;
            decreto-legge  27  giugno  1985,  n. 312, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.
            51.    Procedimento    relativo    alla    organizzazione
          territoriale del servizio idrico integrato:
            legge 16 aprile 1987, n. 183;
            decreto  del  Presidente della Repubblica 24 maggio 1988,
          n. 236;
            legge  18  maggio  1989, n. 183; legge 5 gennaio 1994, n.
          36.
            52.  Procedimenti  relativi  alla  realizzazione di nuovi
          interventi nelle aree depresse:
            decreto-legge  23  giugno  1995,  n. 244, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.
            53.  Procedimenti  relativi  agli interventi straordinari
          nel Mezzogiorno:
            legge 1 marzo 1986, n. 64;
            decreto-legge  22  ottobre  1992.  n. 415; convertito con
          cazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.
            54.   Procedimenti   relativi   ad  interventi  a  favore
          dell'imprenditoria femminile:
            legge 25 febbraio 1992, n. 215.
            55.  Procedimenti  per  il credito alla cooperazione e la
          salvaguardia dei livelli occupazionali:
            legge 27 febbraio 1985, n. 49.
            56.  Procedimenti per l'assicurazione ed il finanziamento
          del credito all'esportazione:
            legge 24 maggio 1977, n. 227.
            57.   Procedimenti   per  il  risanamento  dell'industria
          siderurgica:
            legge 31 maggio 1984, n. 193.
            58. Procedimenti a favore dell'industria bellica:
            legge 24 dicembre 1985, n. 808;
            decreto-legge  20  maggio  1993,  n. 149, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, art. 6.
            59.  Procedimenti  per  la concessione di finanziamenti a
          favore del commercio:
            legge 10 ottobre 1975, n. 517.
            60.  Procedimenti  relativi  agli interventi a favore dei
          centri    commerciali    all'ingrosso    e    dei   mercati
          agro-alimentari:
            legge 28 febbraio 1986, n. 41.
            61.   Procedimenti  relativi  agli  interventi  a  favore
          dell'imprenditoria giovanile:
            decreto-legge  31  gennaio  1995,  n. 26, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95.
            62.  Procedimenti per la concessione di contributi per la
          promozione degli investimenti esteri in Italia:
            decreto-legge  25  marzo  1993,  n.  78, convertito dalla
          legge 20 maggio 1993, n. 156.
            63.  Procedimenti per la concessione di contributi per la
          realizzazione     di     progetti-pilota     nel    settore
          agro-alimentare   in   Paesi  non  appartenenti  all'Unione
          europea:
            legge 20 ottobre 1990, n. 304, art. 2.
            64.  Procedimenti  per  la concessione di finanziamenti a
          tasso agevolato per la partecipazione a gare internazionali
          in Paesi non appartenenti all'Unione europea:
            legge 20 ottobre 1990, n. 304, art. 3.
            65. Procedimenti per la concessione di finanziamenti alle
          imprese italiane esportatrici:
            decreto-legge  28  maggio  1981,  n. 251, convertito, con
          modificazioni dalla legge 29 luglio 1981, n. 394.
            66.   Procedimenti   di   concessione  di  contributi  ad
          istituti,  enti  ed  associazioni  per  iniziative  volte a
          promuovere le esportazioni:
            legge 29 ottobre 1954, n. 1083.
            67.  Procedimenti  sull'assicurazione  e il finanziamento
          dei  crediti  inerenti  all'esportazione di merci e servizi
          nonche'  alla cooperazione economica e finanziaria in campo
          internazionale:
            legge 24 maggio 1977, n. 227.
            68.  Procedimenti  di  finanziamento  e di concessione di
          contributi   per  la  cooperazione  nei  Paesi  in  via  di
          sviluppo:
            legge 26 febbraio 1987, n. 49.
            69.  Procedimenti di concessione di contributi a consorzi
          per il commercio estero:
            legge 21 febbraio 1989, n. 83.
            70.  Procedimenti di concessione di contributi a consorzi
          agroalimentari e turistico-alberghieri:
            decreto-legge  28  maggio  1981,  n. 251, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394.
            71. Procedimenti di concessione di contributi alle camere
          di commercio italiane all'estero:
            legge 1 luglio 1970, n. 518.
            72.   Procedimenti   di  concessione  di  contributi  per
          l'incremento  della  collaborazione con i Paesi dell'Europa
          centrale ed orientale: legge 26 febbraio 1992, n. 212.
            73.  Procedimenti  sulla promozione alla partecipazione a
          societa' ed imprese miste all'estero:
            legge 24 aprile 1990, n. 100;
            legge 9 gennaio 1991, n. 19, art. 2.
            74.  Procedimenti  per  l'iscrizione  all'albo  nazionale
          degli  autotrasportatori e per l'applicazione delle tariffe
          sull'autotrasporto delle merci:
            legge 6 giugno 1974, n. 298;
            decreto  del  Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976,
          n. 32;
            decreto  del  Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978,
          n. 56.
            75. Procedimento in materia di strumenti per pesare:
            legge 10 ottobre 1975, n. 517;
            decreto-legge  26  gennaio  1987,  n.  9, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121.
            76.  Procedimenti  di  concessione  di  beni  del demanio
          marittimo utilizzati per finalita' turistiche, ricreative e
          per   la   realizzazione   e   la   gestione  di  attivita'
          commerciali,  ricreative, sportive, turistiche e per quelle
          relative ai porti:
            artt. 33-37 del codice della navigazione;
            artt. 5-21 del regolamento di esecuzione del codice della
          navigazione,  approvato  con  decreto  del Presidente della
          Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
            decreto-legge  5  ottobre  1993,  n. 400, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494;
            legge 28 gennaio 1994, n. 84;
            decreto-legge  21  ottobre  1996, n. 535, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647.
            77.  Procedimenti  per  il  rilascio di autorizzazioni di
          pubblica   sicurezza   per  lo  svolgimento  di  industrie,
          mestieri, esercizi ed attivita' imprenditoriali e tenuta di
          registri in materia di attivita' commerciali:
            testo  unico  delle leggi di pubblica sicurezza approvato
          con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
            regolamento  di esecuzione del testo unico delle leggi di
          pubblica  sicurezza,  approvato  con regio decreto 6 maggio
          1940, n. 635;
            legge 1 marzo 1975, n. 44;
            decreto  del  Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
          n. 616;
            legge 17 maggio 1983, n. 217.
            78.  Procedimento di dichiarazione di agibilita' da parte
          della  Commissione provinciale di vigilanza per i locali di
          pubblico spettacolo e trattenimento:
            testo  unico  delle leggi di pubblica sicurezza approvato
          con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
            decreto  del  Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
          n. 616.
            79.  Procedimenti  di  vigilanza e controllo su bevande e
          acque minerali:
            legge 2 maggio 1976, n. 160.
            80.  Procedimenti  di  controllo  su  grassi idrogenati e
          margarina: legge 23 dicembre 1956, n. 1526;
            legge 16 giugno 1960, n. 623.
            81. Procedimento di controllo su importazione, produzione
          e detenzione latte in polvere e burro:
            legge 11 aprile 1974, n. 138.
            82.   Procedimenti   relativi   alla  detenzione  e  alla
          commercializzazione di sostanze zuccherine e miele:
            decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1960,
          n. 162;
            legge 12 ottobre 1982, n. 753.
            83.    Procedimenti    relativi   alla   vendita   e   al
          confezionamento di mosti, vini e aceto:
            decreto  del  Presidente della Repubblica 12 luglio 1963,
          n. 930; decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio
          1960, n. 162;
            legge 2 maggio 1976, n. 160.
            84.  Procedimento  di  controllo  su  tappi di chiusura e
          contenitori:  decreto  del  Presidente  della Repubblica 26
          ottobre 1972, n. 633.
            85.   Procedimenti   relativi   al   controllo   e   alla
          commercializzazione e al deposito degli alcoli:
            regio decreto 25 novembre 1909, n. 762;
            regio decreto 6 novembre 1930, n. 1643;
            regio decreto 27 novembre 1933, n. 1604;
            decreto-legge  18  aprile  1950, n. 142, convertito dalla
          legge 16 giugno 1950, n. 331;
            legge 28 marzo 1968, n. 415;
            decreto legislativo 27 novembre 1992, n. 464.
            86. Procedimento per la certificazione antimafia:
            legge 31 maggio 1965, n. 575;
            legge 19 marzo 1990, n. 55;
            legge 17 gennaio 1994, n. 47;
            decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.
            87.  Procedimento  di  autorizzazione  alla costruzione e
          all'esercizio   di   impianti   di  produzione  di  energia
          elettrica   che   utilizzano  fonti  convenzionali  (gruppi
          elettrogeni):
            legge 9 gennaio 1991, n. 9.
            88.   Procedimento   per  il  versamento  dei  contributi
          assistenziali:
            decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
            89.   Procedimento   per   l'iscrizione   unica  ai  fini
          previdenziali ed assistenziali (sportelli polifunzionali):
            legge 30 dicembre 1991, n. 412.
            90.  Procedimento  per  la concessione del trattamento di
          Cassa integrazione guadagni straordinaria:
            decreto-legge  30  ottobre  1984, n. 726, convertito, con
          modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;
            legge 23 luglio 1991, n. 223;
            decreto-legge  16  maggio  1994,  n. 299, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.
            91.  Procedimento  per  la concessione del trattamento di
          integrazione salariale a seguito della stipula di contratti
          di solidarieta':
            decreto-legge  30  ottobre  1984, n. 726, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;
            decreto-legge  20  maggio  1993,  n. 148, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
            92.  Procedimento per la presentazione di ricorsi avverso
          l'applicazione delle tariffe dei premi assicurativi per gli
          infortuni sul lavoro e le malattie professionali:
            testo  unico  approvato  con decreto del Presidente della
          Repubblica 30 giugno 1962, n. 1124.
            93.  Procedimento  per  l'applicazione  di  sanzioni  nei
          confronti delle aziende che occupano lavoratori pensionati,
          per  mancata  osservanza del divieto di cumulo fra pensione
          ed attivita' lavorativa subordinata:
            decreto  del  Presidente della Repubblica 27 aprile 1968,
          n. 488;
            legge 24 novembre 1981, n. 689;
            decreto-legge  30  dicembre 1987, n. 536, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48;
            decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
            94.   Procedimento   per   l'iscrizione,   variazione   e
          cancellazione delle imprese e delle societa' commerciali:
            legge 11 giugno 1971; n. 426;
            decreto-legge  15  gennaio  1993,  n.  6, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63;
            legge 12 agosto 1993, n. 310.
            95.   Procedimento  per  la  tenuta  e  conservazione  di
          documenti di lavoro e dei libri aziendali obbligatori:
            legge 10 gennaio 1935, n. 112;
            decreto  del  Presidente della Repubblica 27 aprile 1955,
          n. 547;
            decreto  del  Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
          n. 1124;
            legge 30 aprile 1969, n. 153;
            decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29 settembre
          1973, n. 605;
            legge 11 gennaio 1979, n. 12;
            decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
            decreto-legge  1  ottobre  1996,  n. 510, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
            96.   Procedure   relative   alla   composizione   e   al
          funzionamento    delle    commissioni    provinciali    per
          l'artigianato    e    all'iscrizione,    modificazione    e
          cancellazione all'Albo delle imprese artigiane:
            decreto  del  Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
          n. 616;
            legge 8 agosto 1985, n. 443;
            decreto-legge  15  gennaio  1993,  n.  6, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63.
            97. Procedimento per la denuncia di inizio di attivita' e
          per   la  domanda  di  iscrizione  all'Albo  delle  imprese
          artigiane  od al registro delle imprese per le attivita' di
          installazione,  di  ampliamento  e  di trasformazione degli
          impianti:
            legge 5 marzo 1990, n. 46;
            decreto  del  Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
          n. 392.
            98.  Procedimenti  per la denuncia di inizio di attivita'
          ai  fini  dell'iscrizione  nel  registro  delle  imprese di
          quelle  esercenti  attivita'  di  autoriparazione  e per la
          domanda  di  iscrizione all'Albo delle imprese artigiane od
          al registro delle imprese:
            legge 5 febbraio 1992, n. 122;
            decreto  del  Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
          n. 387.
            99.  Procedimenti  per  il  rilascio  di  autorizzazioni,
          licenze,   nulla   osta,  permessi  comunali  per  attivare
          esercizi  industriali  o  artigiani,  fabbriche, magazzini,
          officine,  laboratori  destinati  alla  produzione  ed alla
          vendita  di  prodotti e merci od all'esercizio di qualsiasi
          commercio, arte, industria o mestiere:
            regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297;
            regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;
            regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
            legge 29 novembre 1952, n. 2388;
            legge 5 novembre 1971, n. 1086;
            legge 28 febbraio 1985, n. 47.
            100.  Procedimenti di denuncia nominativa all'INAIL degli
          assicurati:
            decreto-legge  9  ottobre  1989,  n. 338, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389;
            decreto-legge  15  gennaio  1993,  n.  6, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63.
            101.   Procedimenti  di  riconoscimento  dell'invalidita'
          civile:
            legge 15 ottobre 1990, n. 295.
            102.   Procedimenti   per   l'aggiudicazione  di  appalti
          pubblici di servizi:
            decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979,
          n. 696;
            decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.
            103.  Procedimenti  per l'affidamento di appalti pubblici
          di forniture:
            decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979,
          n. 696;
            decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358.
            104.  Procedimenti  per  il rilascio delle autorizzazioni
          per lo scarico idrico al suolo:
            legge 10 maggio 1976, n. 319.
            105.  Procedimenti  per  il  rilascio  delle  concessioni
          edilizie:
            legge 17 agosto 1942, n. 1150 (art. 31);
            legge 28 gennaio 1977, n. 10 (art. 4);
            decreto-legge  23  gennaio  1982,  n.  9, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94;
            decreto-legge  5  ottobre  1993,  n. 398, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  4 dicembre 1993, n. 493 (art.
          4).
            106.  Procedimenti  per  l'aggiudicazione  di  appalti di
          lavori pubblici:
            regolamento  approvato  con  decreto del Presidente della
          Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696;
            decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 10
          gennaio 1991, n. 55;
            decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406;
            legge 11 febbraio 1994, n. 109;
            decreto-legge  3  aprile  1995,  n.  101, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216.
            107. Procedimenti per l'iscrizione all'Albo nazionale dei
          costruttori:
            legge  10  febbraio  1962, n. 57; legge 8 agosto 1977, n.
          584;
            legge 19 marzo 1990, n. 55;
            decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 10
          gennaio 1991, n 55.
            108.  Procedimento  per  il rilascio di autorizzazioni di
          pubblica   sicurezza   per  lo  svolgimento  di  industrie,
          mestieri, esercizi ed attivita' imprenditoriali:
            testo  unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
          con  regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773, e relativo
          regolamento  di  esecuzione  approvato  con regio decreto 6
          maggio 1940, n. 635.
            109.  Procedimenti  per  il rilascio delle autorizzazioni
          per le emissioni in atmosfera:
            decreto  del  Presidente della Repubblica 24 maggio 1988,
          n. 203;
            decreto  del  Presidente della Repubblica 25 luglio 1991,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 175 del 27 luglio
          1991.
            110.  Procedimenti per l'autorizzazione all'immissione di
          nuove  sostanze farmaceutiche e specialita' medicinali gia'
          in   uso  all'estero  e  per  l'inclusione  nel  prontuario
          farmaceutico nazionale:
            decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178.
            111.  Procedure  per  la verifica e il controllo di nuovi
          sistemi e protocolli terapeutici sperimentali:
            legge 7 agosto 1973, n. 519;
            decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267;
            decreto  del  Presidente  della  Repubblica  21 settembre
          1994.
            112.  Procedimenti  riguardanti  l'erogazione,  dei fondi
          destinati alla formazione professionale e allo sviluppo:
            legge 21 dicembre 1978, n. 845;
            legge 14 febbraio 1987, n. 40;
            legge 16 aprile 1987, n. 183;
            decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408, convertito dalla
          legge 12 novembre 1988, n. 492;
            decreto-legge  20  maggio  1993,  n. 148, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
            legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1.
            112-bis.  Procedimento  per il collocamento ordinario dei
          lavoratori:
            legge 29 aprile 1949, n. 264;
            legge 28 febbraio 1987, n. 56;
            legge 23 luglio 1991, n. 223;
            decreto-legge  1  ottobre  1996,  n. 510, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;
            legge 24 giugno 1997, n. 196.
            112-ter. Adempimenti obbligatori delle imprese in materia
          di lavoro dipendente:
            regio  decreto-legge  15  marzo  1923, n. 692, convertito
          dalla legge 17 aprile 1925, n. 473;
            decreto-legge  30  ottobre  1984, n. 726, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;
            legge 10 aprile 1991, n. 125.
            112-quater.  Procedimenti  di  rilascio di autorizzazioni
          all' esportazione e all'importazione:
            regolamento  (CE)  n.  520/94  del Consiglio, del 7 marzo
          1994;
            regolamento  (CE)  n.  737194  della  Commissione, del 30
          marzo 1994;
            decreto  del  Ministro  per  il commercio con l'estero 30
          ottobre  1990,  pubblicato  nel supplemento ordinario n. 68
          alla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 1990.
            112-quinquies.  Procedimento  di rilascio del certificato
          di agibilita':
            testo  unico  delle  leggi sanitarie, approvato con regio
          decreto 27 luglio 1934, n. 1265, art. 221;
            legge 5 novembre 1971, n. 1086;
            legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 52;
            legge 9 gennaio 1989, n. 13.
            112-sexies.  Procedimenti  di  rilascio di autorizzazioni
          per trasporti eccezionali:
            decreto  legislativo  30  aprile 1992, n. 285, artt. 61 e
          62;
            regolamento  emanato  con  decreto  del  Presidente della
          Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
            112-septies.   Procedimento   per   la  composizione  del
          contenzioso   in   materia  di  premi  per  l'assicurazione
          infortuni:
            decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.
            112-octies.  Procedimenti relativi all'elencazione e alla
          dichiarazione delle cose trasportate in conto proprio:
            legge 6 giugno 1974, n. 298, art. 39;
            decreto  del  Presidente  della  Repubblica  16 settembre
          1977, n. 783.
            112-nonies.    Procedimenti   per   il   rilascio   delle
          autorizzazioni  in  materia  di  temporanee importazioni ed
          esportazioni:
            testo  unico  delle  disposizioni  legislative in materia
          doganale,   approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, artt. da 175 a 221.
            112-decies. Procedimento per la riscossione delle entrate
          patrimoniali dello Stato:
            testo  unico  approvato con regio decreto 14 aprile 1910,
          n. 639.
            112-undecies.    Procedimenti    relativi    a   sorvoli,
          rilevamenti  e  riprese  aeree e satellitari sul territorio
          nazionale e sulle acque territoriali:
            regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161;
            codice  della navigazione, approvato con regio decreto 30
          marzo 1942, n. 327, artt. 793, 825 e 1200;
            legge 2 febbraio 1960, n. 68;
            legge 30 gennaio 1963, n. 141, art. 1;
            decreto  del  Presidente della Repubblica 14 giugno 1968,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 178 del 15 luglio
          1968;
            legge 24 ottobre 1977, n. 801, art. 12;
            legge 25 marzo 1985, n. 106;
            decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n.
          404,  art.  6,  come sostituito dall art. 3 del decreto del
          Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 207".
            -  Si  riporta  l'art.  21  della  legge  n. 59/1997 come
          modificato  dalla  legge  qui pubblicata (le modifiche sono
          evidenziate in corsivo):
            "Art.  21. - 1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche
          e  degli  istituti  educativi  si inserisce nel processo di
          realizzazione  della  autonomia  e  della  riorganizzazione
          dell'intero  sistema formativo. Ai fini della realizzazione
          della  autonomia  delle istituzioni scolastiche le funzioni
          dell'Amministrazione  centrale  e periferica della pubblica
          istruzione   in   materia   di  gestione  del  servizio  di
          istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di
          fruizione  del  diritto  allo  studio  nonche' gli elementi
          comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia di
          gestione   e  programmazione  definiti  dallo  Stato,  sono
          progressivamente  attribuite  alle istituzioni scolastiche,
          attuando   a   tal   fine  anche  l'estensione  ai  circoli
          didattici,  alle  scuole medie, alle scuole e agli istituti
          di  istruzione  secondaria,  della  personalita'  giuridica
          degli  istituti  tecnici  e  professionali e degli istituti
          d'arte  ed  ampliando  l'autonomia  per  tutte le tipologie
          degli  istituti  di  istruzione, anche in deroga alle norme
          vigenti   in   materia  di  contabilita'  dello  Stato.  Le
          disposizioni  del presente articolo si applicano anche agli
          istituti  educativi,  tenuto  conto delle loro specificita'
          ordinamentali.
            2.  Ai  fini  di quanto previsto nel comma 1, si provvede
          con  uno  o piu' regolamenti da adottare ai sensi dell'art.
          17,  comma  2,  della  legge  23  agosto  1988, n. 400, nel
          termine  di nove mesi dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge, sulla base dei criteri generali e principi
          direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del
          presente   articolo.   Sugli   schemi   di  regolamento  e'
          acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio
          di   Stato,   il   parere   delle   competenti  commissioni
          parlamentari.  Decorsi  sessanta  giorni dalla richiesta di
          parere  alle  commissioni,  i  regolamenti  possono  essere
          comunque  emanati.  Con i regolamenti predetti sono dettate
          disposizioni  per  armonizzare le norme di cui all'art. 355
          del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
          1994, n. 297, con quelle della presente legge.
            3.  I  requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione
          della   personalita'   giuridica   e   dell'autonomia  alle
          istituzioni  scolastiche  di cui al comma 1, anche tra loro
          unificate  nell'ottica  di  garantire  agli utenti una piu'
          agevole  fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe
          dimensionali   in   relazione   a   particolari  situazioni
          territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle
          esigenze  e  alla  varieta'  delle situazioni locali e alla
          tipologia    dei    settori    di    istruzione    compresi
          nell'istituzione   scolastica.   Le   deroghe  dimensionali
          saranno  automaticamente  concesse  nelle  province  il cui
          territorio  e'  per  almeno  un  terzo  montano,  in cui le
          condizioni   di  viabilita'  statale  e  provinciale  siano
          disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di
          insediamenti abitativi.
            4.   La   personalita'   giuridica   e  l'autonomia  sono
          attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a
          mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui
          al  comma  3 attraverso piani di dimensionamento della rete
          scolastica,  e  comunque  non  oltre  il  31  dicembre 2000
          contestualmente   alla   gestione   di  tutte  le  funzioni
          amministrative   che   per   loro   natura  possono  essere
          esercitate  dalle  istituzioni  autonome.  In  ogni caso il
          passaggio  al  nuovo regime di autonomia sara' accompagnato
          da  apposite iniziative di formazione del personale, da una
          analisi  delle  realta' territoriali, sociali ed economiche
          delle  singole  istituzioni  scolastiche per l'adozione dei
          conseguenti   interventi  perequativi  e  sara'  realizzato
          secondo criteri di gradualita' che valorizzino le capacita'
          di iniziativa delle istituzioni stesse.
            5.  La dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni
          scolastiche gia' in possesso di personalita' giuridica e di
          quelle  che l'acquistano ai sensi del comma 4 e' costituita
          dall'assegnazione   dello   Stato   per   il  funzionamento
          amministrativo   e   didattico,   che   si   suddivide   in
          assegnazione  ordinaria  e  assegnazione  perequativa. Tale
          dotazione  finanziaria e' attribuita senza altro vincolo di
          destinazione  che quello dell'utilizzazione prioritaria per
          lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione
          e  di  orientamento  proprie  di  ciascuna  tipologia  e di
          ciascun indirizzo di scuola.
            6.   Sono   abrogate   le   disposizioni   che  prevedono
          autorizzazioni  preventive per l'accettazione di donazioni,
          eredita'  e  legati da parte delle istituzioni scolastiche,
          ivi   compresi   gli   istituti   superiori  di  istruzione
          artistica,  delle  fondazioni  o  altre  istituzioni aventi
          finalita'  di  educazione  o di assistenza scolastica. Sono
          fatte   salve   le  vigenti  disposizioni  di  legge  o  di
          regolamento  in  materia  di  avviso  ai  successibili. Sui
          cespiti  ereditari  e  su quelli ricevuti per donazione non
          sono  dovute  le  imposte in vigore per le successioni e le
          donazioni.
            7.  Le  istituzioni  scolastiche  che  abbiano conseguito
          personalita'  giuridica  e autonomia ai sensi del comma 1 e
          le  istituzioni  scolastiche  gia' dotate di personalita' e
          autonomia,  previa  realizzazione  anche  per queste ultime
          delle  operazioni  di  dimensionamento  di  cui al comma 4,
          hanno  autonomia  organizzativa  e  didattica, nel rispetto
          degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli
          standard di livello nazionale.
            8.   L'autonomia   organizzativa   e'   finalizzata  alla
          realizzazione  della flessibilita', della diversificazione,
          dell'efficienza  e  dell'efficacia del servizio scolastico,
          alla  integrazione  e  al  miglior utilizzo delle risorse e
          delle  strutture, all'introduzione di tecnologie innovative
          e  al  coordinamento  con il contesto territoriale. Essa si
          esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli
          in materia di unita' oraria della lezione, dell'unitarieta'
          del  gruppo  classe  e  delle modalita' di organizzazione e
          impiego  dei  docenti,  secondo finalita' di ottimizzazione
          delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e
          temporali,  fermi  restando i giorni di attivita' didattica
          annuale  previsti  a  livello  nazionale,  la distribuzione
          dell'attivita'  didattica  in  non  meno  di  cinque giorni
          settimanali,  il  rispetto dei complessivi obblighi annuali
          di  servizio  dei docenti previsti dai contratti collettivi
          che  possono  essere  assolti  invece  che in cinque giorni
          settimanali  anche sulla base di un'apposita programmazione
          plurisettimanale.
            9.  L'autonomia didattica e' finalizzata al perseguimento
          degli   obiettivi   generali   dei   sistema  nazionale  di
          istruzione,  nel  rispetto  della liberta' di insegnamento,
          della  liberta' di scelta educativa da parte delle famiglie
          e del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia nella scelta
          libera    e    programmata   di   metodologie,   strumenti,
          organizzazione  e  tempi  di  insegnamento, da adottare nel
          rispetto    della    possibile    pluralita'   di   opzioni
          metodologiche,  e in ogni iniziativa che sia espressione di
          liberta'   progettuale,  compresa  l'eventuale  offerta  di
          insegnamenti  opzionali,  facoltativi  o  aggiuntivi  e nel
          rispetto  delle  esigenze  formative  degli studenti. A tal
          fine,  sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 71,
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri
          per   la   determinazione   degli  organici  funzionali  di
          istituto,   fermi   restando   il   monte   annuale  orario
          complessivo   previsto  per  ciascun  curriculum  e  quello
          previsto   per   ciascuna  delle  discipline  ed  attivita'
          indicate  come  fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di
          studi  e  l'obbligo  di  adottare  procedure e strumenti di
          verifica e valutazione della produttivita' scolastica e del
          raggiungimento degli obiettivi.
            10.   Nell'esercizio   dell'autonomia   organizzativa   e
          didattica   le   istituzioni  scolastiche  realizzano,  sia
          singolarmente   che   in   forme  consorziate,  ampliamenti
          dell'offerta   formativa   che   prevedano  anche  percorsi
          formativi   per   gli  adulti,  iniziative  di  prevenzione
          dell'abbandono  e  della dispersione scolastica, iniziative
          di  utilizzazione  delle strutture e delle tecnologie anche
          in  orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo
          del   lavoro,  iniziative  di  partecipazione  a  programmi
          nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi
          tra  le  regioni  e  l'amministrazione scolastica, percorsi
          integrati  tra  diversi  sistemi  formativi. Le istituzioni
          scolastiche  autonome  hanno  anche  autonomia  di ricerca,
          sperimentazione   e   sviluppo   nei  limiti  del  proficuo
          esercizio  dell'autonomia  didattica  e  organizzativa. Gli
          istituti   regionali   di   ricerca,   sperimentazione   e'
          aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione,
          la  Biblioteca  di documentazione pedagogica e le scuole ed
          istituti  a  carattere  atipico di cui alla parte I, titolo
          II,  capo  III,  del  testo  unico  approvato  con  decreto
          legislativo  16  aprile  1994,  n. 297, sono riformati come
          enti   finalizzati   al   supporto   dell'autonomia   delle
          istituzioni scolastiche autonome.
            11.  Con  regolamento  adottato ai sensi del comma 2 sono
          altresi' attribuite la personalita' giuridica e l'autonomia
          alle  Accademie  di belle arti, agli Istituti superiori per
          le  industrie  artistiche,  ai Conservatori di musica, alle
          Accademie  nazionali di arte drammatica e di danza, secondo
          i  principi  contenuti  nei  commi  8,  9  e  10  e con gli
          adattamenti  resi  necessari  dalle specificita' proprie di
          tali istituzioni.
            12.  Le  universita' e le istituzioni scolastiche possono
          stipulare  convenzioni  allo scopo di favorire attivita' di
          aggiornamento,  di  ricerca  e di orientamento scolastico e
          universitario.
            13.  Con  effetto  dalla  data di entrata in vigore delle
          norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le
          disposizioni   vigenti   con  esse  incompatibili,  la  cui
          ricognizione  e' affidata ai regolamenti stessi. Il Governo
          e' delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla
          data  di  entrata  in  vigore  delle  predette disposizioni
          regolamentari  le  norme  del testo unico di cui al decreto
          legislativo  16  aprile  1994,  n. 297, apportando tutte le
          conseguenti e necessarie modifiche.
            14.  Con  decreto del Ministro della pubblica istruzione,
          di  concerto  con  il  Ministro del tesoro, sono emanate le
          istruzioni   generali   per  l'autonoma  allocazione  delle
          risorse,  per  la  formazione  dei bilanci, per la gestione
          delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento
          dei  servizi  di  tesoreria  o  di  cassa,  nonche'  per le
          modalita'  del  riscontro  delle gestioni delle istituzioni
          scolastiche, anche in attuazione dei principi contenuti nei
          regolamenti  di  cui  al  comma  2.  E' abrogato il comma 9
          dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
            15.  Entro  il 30 novembre 1998 il Governo e' delegato ad
          emanare  un  decreto  legislativo  di  riforma degli organi
          collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e
          periferico  che  tenga conto della specificita' del settore
          scolastico,  valorizzando  l'autonomo apporto delle diverse
          componenti  e  delle  minoranze  linguistiche riconosciute,
          nonche' delle specifiche professionalita' e competenze, nel
          rispetto dei seguenti criteri:
            a) armonizzazione della composizione, dell'organizzazione
          e  delle  funzioni  dei  nuovi  organi  con  le  competenze
          dell'amministrazione  centrale e periferica come ridefrnita
          a  norma  degli  artt.  12  e  13  nonche' con quelle delle
          istituzioni scolastiche autonome;
            b)  razionalizzazione  degli organi a norma dell'art. 12,
          comma 1, lettera p);
            c)   eliminazione   delle  duplicazioni  organizzative  e
          funzionali,  secondo quanto previsto dell'art. 12, comma 1,
          lettera g);
            d)  valorizzazione  del  collegamento  con  le  comunita'
          locali a norma dell'art. 12, comma 1, lettera i);
            e)  attuazione  delle disposizioni di cui all'art. 59 del
          decreto  legislativo  3  febbraio 1993, n. 29, e successive
          modificazioni,   nella  salvaguardia  del  principio  della
          liberta' di insegnamento.
            16.   Nel   rispetto  del  principio  della  liberta'  di
          insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove
          figure  professionali del personale docente, ferma restando
          l'unicita'  della funzione, ai capi d'istituto e' conferita
          la   qualifica  dirigenziale  contestualmente  all'acquisto
          della  personalita'  giuridica  e  dell'autonomia  da parte
          delle  singole  istituzioni  scolastiche.  I contenuti e le
          specificita'  della qualifica dirigenziale sono individuati
          con  decreto legislativo integrativo delle disposizioni del
          decreto  legislativo  3  febbraio 1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  da  emanare  entro  un  anno  dalla data di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge, sulla base dei
          seguenti criteri:
            a)  l'affidamento,  nel  rispetto  delle competenze degli
          organi   collegiali  scolastici,  di  autonomi  compiti  di
          direzione,  di coordinamento e valorizzazione delle risorse
          umane,  di  gestione  di risorse finanziarie e strumentali,
          con connesse responsabilita' in ordine ai risultati;
            b)  il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera a) e
          l'organizzazione  e  le'  attribuzioni dell'amministrazione
          scolastica  periferica,  come ridefrnite ai sensi dell'ari.
          13, comma 1;
            c) la revisione del sistema di reclutamento, riservato al
          personale  docente  con adeguata anzianita' di servizio, in
          armonia  con le modalita' previste dall'art. 28 del decreto
          legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
            d)  l'attribuzione  della  dirigenza  ai  capi d'istituto
          attualmente  in  servizio,  assegnati  ad  una  istituzione
          scolastica  autonoma,  che frequentino un apposito corso di
          formazione.
            17.  Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici sara'
          disciplinato  in  sede  di  contrattazione  collettiva  del
          comparto scuola, articolato in autonome aree.
            18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'art. 13 la
          riforma   degli   uffici  periferici  del  Ministero  della
          pubblica    istruzione   e'   realizzata   armonizzando   e
          coordinando   i   compiti   e  le  funzioni  amministrative
          attribuiti  alle  regioni  ed  agli  enti  locali  anche in
          materia  di  programmazione  e  riorganizzazione della rete
          scolastica.
            19.  Il  Ministro della pubblica istruzione presenta ogni
          quattro   anni   al  Parlamento,  a  decorrere  dall'inizio
          dell'attuazione   dell'autonomia   prevista   nel  presente
          articolo,  una relazione sui risultati conseguiti, anche al
          fine  di  apportare  eventuali  modifiche  normative che si
          rendano necessarie.
            20.  Le regioni a statuto speciale e le province autonome
          di  Trento  e  di Bolzano disciplinano con propria legge la
          materia  di  cui  al  presente  articolo nel rispetto e nei
          limiti  dei  propri  statuti  e  delle  relative  norme  di
          attuazione.
            20-bis.  Con la stessa legge regionale di cui al comma 20
          la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalita' di
          svolgimento e di certificazione di una quarta prova scritta
          di  lingua  francese,  in aggiunta alle altre prove scritte
          previste dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425. Le modalita'
          e  i  criteri  di  valutazione  delle  prove  d'esame  sono
          definiti  nell'ambito  dell apposito regolamento attuativo,
          d'intesa  con la regione Valle d Aosta. E abrogato il comma
          5 dell'art. 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425".
            -  Il  comma  5  dell'art.  3  della  legge  n.  425/1997
          (Disposizioni   per   la   riforma  degli  esami  di  Stato
          conclusivi  dei  corsi  di  studio di istruzione secondaria
          superiore) era il seguente:
            "5.  Nelle scuole della Valle d'Aosta la conoscenza delle
          lingue  italiana  e  francese, parificate a norma dell'art.
          38,  primo  comma,  della  legge costituzionale 26 febbraio
          1948,  n 4, recante "Statuto speciale per la Valle d'Aosta"
          e'  accertata nell'ambito dello svolgimento delle tre prove
          scritte,  di  cui  almeno  una deve essere svolta in lingua
          italiana e una in lingua francese a scelta del candidato".

    

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