Legge Ordinaria n. 198 del 18/06/1998 G.U. n. 150 del 30 Giugno 1998
Modifiche alla legge 6 novembre 1989, n. 368, recante istituzione del Consiglio generale degli italiani all' estero
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
                         la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. Dopo il comma 1 dell'articolo  1 della legge 6 novembre 1989, n.
368, e' inserito il seguente:
  "1-bis. Il  CGIE e'  l'organismo di rappresentanza  delle comunita'
italiane all'estero presso tutti gli  organismi che pongono in essere
politiche che interessano le comunita' italiane all'estero".
  2. Al comma 2 dell'articolo 1  della legge 6 novembre 1989, n. 368,
dopo  le  parole:  "il mantenimento  dell'identita'  culturale"  sono
inserite le  seguenti: "e linguistica"  e dopo le  parole: "comunita'
locali"  sono  aggiunte le  seguenti:  ",  nonche' di  facilitare  il
coinvolgimento delle comunita' italiane residenti nei Paesi in via di
sviluppo  nelle   attivita'  di  cooperazione  allo   sviluppo  e  di
collaborazione nello svolgimento  delle iniziative commerciali aventi
come parte  principale l'Istituto nazionale per  il commercio estero,
le camere  di commercio,  industria, artigianato  e agricoltura  e le
altre forme associative dell'imprenditoria italiana".
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai    sensi  dell'art.  10,  commi   2 e 3, del testo unico
          delle  disposizioni  sulla   promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre
          1985,  n. 1092,   al solo fine  di  facilitare  la  lettura
          delle  disposizioni  di  legge modificate o alle   quali e'
          operato il   rinvio.  Restano    invariati  il    valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
           Nota all'art. 1:
            -  Il  testo  del  comma  2  dell'art.    1 della legge 6
          novembre 1989, n.  368 (Istituzione  del Consiglio generale
          degli  italiani all'estero), cosi'  come  modificato  dalla
          presente legge, e' il seguente:
            "2.  Il  CGIE,    in aderenza ai principi affermati dagli
          articoli 3 e 35   della Costituzione,   ha   il    fine  di
          promuovere    e agevolare   lo sviluppo delle condizioni di
          vita delle comunita' italiane all'estero e dei loro singoli
          componenti,    di  rafforzare  il  collegamento   di   tali
          comunita'   con   la  vita  politica, culturale,  economica
          e  sociale dell'Italia, di assicurare  la  piu'    efficace
          tutela   dei  diritti  degli  italiani  all'estero    e  di
          facilitarne il  mantenimento dell'identita' culturale     e
          linguistica,     l'integrazione     nelle    societa'    di
          accoglimento  e    la  partecipazione    alla  vita   delle
          comunita'    locali,   nonche'      di   facilitare      il
          coinvolgimento  delle comunita'   italiane residenti    nei
          Paesi    in   via    di   sviluppo   nelle    attivita'  di
          cooperazione  allo sviluppo  e   di   collaborazione  nello
          svolgimento delle iniziative commerciali aventi  come parte
          principale l'Istituto nazionale per il commercio estero, le
          camere   di   commercio,   industria,  artigianato        e
          agricoltura    e      le    altre     forme     associative
          dell'imprenditoria italiana".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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