Legge Ordinaria n. 205 del 11/06/1998 G.U. n. 152 del 2 Luglio 1998
Norme per la concessione di contributi statali in favore delle associazioni combattentistiche
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
               IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. Il Ministro della difesa provvede al sostegno delle attivita' di
promozione  sociale  e  di  tutela  degli  associati   svolte   dalle
associazioni combattentistiche di cui alla legge 31 gennaio 1994,  n.
93, sottoposte alla propria vigilanza, per  gli  esercizi  finanziari
1998, 1999 e 2000, mediante ripartizione, con proprio decreto, con le
modalita' di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549,  di  contributi
per un importo complessivo di lire 8 miliardi per il 1998 e di lire 4
miliardi annue per gli anni 1999 e 2000. 
 
    



          Avvertenza:
            Il  testo  delle  note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    
           Note all'art. 1: 
            - La legge 31 gennaio 1994, n. 93, reca:  "Norme  per  la
          concessione     di     contributi     alle     associazioni
          combattentistiche". 
            - La legge 28 dicembre 1995, n. 549, reca: 
          "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica". 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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