Legge Ordinaria n. 29 del 23/02/2001 G.U. n. 51 del 2 Marzo 2001
Nuove disposizioni in materia di interventi per i beni e le attivit¿ culturali
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                    Interventi su beni culturali
  1.  Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21
dicembre   1999,   n.   513,  nonche'  per  la  valorizzazione  e  il
potenziamento  di  musei,  e'  autorizzata  la  spesa  di lire 27.000
milioni  per  l'anno  2001,  di  lire 28.500 milioni per l'anno 2002,
nonche' di lire 40.000 milioni per l'anno 2003.
  2.  Gli  interventi di cui al comma 1 sono definiti con decreto del
Ministro per i beni e le attivita' culturali, da emanare entro trenta
giorni  dalla  data di entrata in vigore della presente legge, previo
parere delle Soprintendenze competenti per territorio.
  3.  Gli  interventi  di cui al presente articolo, nonche' quelli di
cui  all'articolo  3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
come  modificato  dal  comma  9 dell'articolo 5 della presente legge,
possono  essere  direttamente  effettuati  dai  soggetti proprietari,
possessori  o  detentori dei beni ai quali sono assegnate le relative
risorse, sotto la vigilanza della competente Soprintendenza.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          apporovato  con  D.P.R.  28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  opearto  il rinvio, Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note all'art. 1:
              - L'art.  1,  comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n.
          513,  recante "Interventi straordinari nel settore dei beni
          e delle attivita' culturali", cosi' recita:
              "Art.  1.  -  1.  Per la realizzazione di interventi di
          restauro,  conservazione e valorizzazione di beni culturali
          e  per la concessione dei relativi contributi, ivi compresi
          quelli   destinati   alla  realizzazione  dei  musei,  sono
          autorizzati:
                a) per  i  beni  non  statali  un  limite  di impegno
          quindicennale  di  lire  6 miliardi a decorrere dal 1999 da
          assegnare ai destinatari dei contributi;
                b) per  i  beni statali una spesa di lire 19 miliardi
          per  ciascuno  degli  anni 1999 e 2000 e di lire 5 miliardi
          per l'anno 2001".
              - Il comma 83 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996,
          n.  662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza
          pubblica",  come  modificato  dalla  presente  legge, cosi'
          recita:
                "83.  Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze, da
          emanare  ai  sensi  dell'art.  17,  comma  3,  della  legge
          23 agosto  1988,  n.  400,  sono  stabiliti nuovi giochi ed
          estrazioni   infrasettimanali  del  gioco  del  lotto.  Con
          decreto  del  Ministro  delle  finanze,  di  concerto con i
          Ministri del tesoro e per i beni culturali e ambientali, da
          emanare  entro  il 30 giugno di ogni anno, sulla base degli
          utili  erariali derivanti dal gioco del lotto accertati nel
          rendiconto   dell'esercizio  immediatamente  precedente  e'
          riservata  in  favore  del Ministero per i beni culturali e
          ambientali  una  quota  degli  utili  derivanti dalla nuova
          estrazione  del  gioco  del  lotto,  non  superiore  a  300
          miliardi  di  lire,  per il recupero e la conservazione dei
          beni    culturali,    archeologici,   storici,   artistici,
          archivistici  e librari, nonche' per interventi di restauro
          paesaggistico".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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