Legge Ordinaria n. 436 del 29/11/2001 G.U. n. 293 del 18 Dicembre 2001
Utilizzo delle disponibilità finanziarie residue in vista della Conferenza ONU sul crimine organizzato transnazionale ai sensi del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 238, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 304
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
                         la seguente legge:

                               Art. 1

  1. Gli interventi strutturali previsti dall'articolo 1, comma 2 del
decreto-legge  28 agosto 2000, n. 238, convertito, con modificazioni,
dalla   legge   27   ottobre   2000,   n.   304,  gli  interventi  di
riqualificazione  urbana  e  di  restauro delle opere e dei monumenti
piu'  significativi  della  citta'  di  Palermo gia' deliberati dalla
Commissione  speciale costituita ai sensi dell'articolo 3 del decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  del 21 febbraio 2000,
nonche' previa deliberazione della medesima Commissione speciale, gli
interventi  volti  a  garantire  la sicurezza di strutture a rischio,
sono  completati  o realizzati entro il 31 dicembre 2001, nell'ambito
degli stanziamenti previsti dal suddetto decreto-legge.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
              - L'argomento del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 238,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000,
          n. 304, e' riportato nella nota all'art. 1, comma 1.
          Nota all'art. 1, comma 1:
              - Il testo del comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge 28
          agosto 2000, n. 238 (Disposizioni urgenti per assicurare lo
          svolgimento   a   Palermo   della  Conferenza  sul  crimine
          transnazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge
          27 ottobre 2000, n. 304, e' il seguente:
              "2. Per  gli  interventi  strutturali,  anche di natura
          mobile  o  temporanea,  necessari  alla realizzazione della
          Conferenza  di cui al comma 1, deliberati dalla commissione
          speciale  istituita con il decreto di cui al medesimo comma
          1,  e'  autorizzato  il  limite di impegno quindicennale di
          lire  5.000  milioni  per l'anno 2001, quale concorso dello
          Stato  agli  oneri  derivanti  dalla contrazione di mutui o
          altre operazioni che il comune di Palermo e' autorizzato ad
          effettuare.  Per  le  stesse finalita' la regione siciliana
          puo'  destinare  fino  a  35 miliardi di lire, a valere sui
          fondi  disponibili  ad essa attribuiti per l'attuazione dei
          programmi di edilizia residenziale pubblica".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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