Legge Ordinaria n. 442 del 21/12/2001 G.U. n. 298 del 24 Dicembre 2001
Disposizioni integrative in materia di impiegati a contratto in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura all' estero
    La Camera dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
                        (Proroga di termini). 
 
1. E' prorogata, entro il termine di due anni dalla data  di  entrata
in vigore della presente legge,  la  scadenza  per  l'immissione  nei
ruoli del Ministero degli affari esteri, ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 134, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e nell'ambito  delle
dotazioni organiche esistenti, della quota  residua  del  contingente
per il 1999 di cinquanta impiegati di cittadinanza italiana che, alla
data del 23 dicembre 1996, erano in servizio presso le Rappresentanze
diplomatiche  e  gli  Uffici  consolari   con   contratto   a   tempo
indeterminato, la cui assunzione era prevista per il 1999. 
2.  Il  termine  di  cui  al  comma  1  e'  prorogato   limitatamente
all'inquadramento del solo personale  a  contratto  con  mansioni  di
concetto nella posizione economica B3. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati  il  valore  e   l'efficacia   degli   atti   qui
          trascritti. 
          Nota all'art. 1: 
                - L'art. 1, comma 134 della legge 23  dicembre  1996,
          n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della  finanza
          pubblica" e' il seguente: 
              "Art. 1. - 134. Gli impiegati di cittadinanza  italiana
          in servizio presso le  rappresentanze  diplomatiche  e  gli
          uffici  consolari  con  contratto  a  tempo   indeterminato
          possono essere immessi nei ruoli del Ministero degli affari
          esteri, nell'ambito delle dotazioni  organiche  determinate
          ai sensi dell'art. 22, comma 16, della  legge  23  dicembre
          1994, n. 724, in numero massimo  di  cinquanta  unita'  per
          ciascun  anno  del  triennio  1997-1999,  tramite  appositi
          concorsi per  titoli  ed  esami  purche'  in  possesso  dei
          requisiti prescritti  per  le  qualifiche  cui  aspirano  e
          purche'  abbiano  compiuto  almeno  tre  anni  di  servizio
          continuativo e  lodevole.  Le  relative  modalita'  saranno
          fissate con decreto del Ministro degli  affari  esteri,  di
          concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con  il
          Ministro  del  tesoro.  Gli  impiegati  a  contratto  cosi'
          immessi nei ruoli  sono  destinati,  quale  sede  di  prima
          destinazione, a prestare servizio presso  l'amministrazione
          centrale per un periodo minimo di due anni". 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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