Legge Ordinaria n. 85 del 22/03/2001 G.U. n. 76 del 31 Marzo 2001
Delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:

                               Art. 1.
   (Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni integrative
             e correttive del nuovo codice della strada)

   1.  Il Governo e' delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data
di  entrata  in vigore della presente legge, previa deliberazione del
Consiglio  dei ministri, su proposta dei Ministri dei lavori pubblici
e  dei  trasporti  e  della  navigazione,  di  concerto con gli altri
Ministri   interessati,   e  nel  rispetto  della  procedura  di  cui
all'articolo   4,   un   decreto   legislativo  recante  disposizioni
integrative  e  correttive  del  nuovo codice della strada, di cui al
decreto   legislativo   30   aprile   1992,   n.  285,  e  successive
modificazioni,  nonche'  della  legislazione  vigente  concernente la
disciplina  della  motorizzazione  e  della circolazione stradale, in
conformita'  ai  principi ed ai criteri direttivi di cui all'articolo
2.
   2. Il Governo e' altresi' delegato ad adottare, anche con separati
decreti  legislativi,  nei  termini  e secondo le procedure di cui al
comma 1, nonche' nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di
cui   all'articolo   2,  disposizioni  per  integrare,  coordinare  e
armonizzare   il  nuovo  codice  della  strada  con  le  altre  norme
legislative  comunque  rilevanti  in materia, nonche' disposizioni di
carattere transitorio.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi   2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legisiativi
          qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note all'art. 1, comma 1:
              -  Il  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n. 285,
          recante  "Nuovo  codice  della  strada" e' pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  18  maggio  1992,  n. 114, supplemento
          ordinario.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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