Legge Ordinaria n. 44 del 07/02/2006 G.U. n. 40 del 17 Febbraio 2006
Nuove disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell' accompagnatore militare
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art 1. 
 
 
          Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare 
 
  1. In relazione alla soppressione del servizio militare di  leva  e
in  attesa  della  riforma  organica  della  disciplina  dell'assegno
sostitutivo dell'accompagnatore militare, per gli anni 2006 e 2007 la
misura dell'assegno previsto in  favore  dei  pensionati  affetti  da
invalidita' ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 
288, e' fissata: 
    a) in 900 euro mensili, esenti da imposte, per dodici  mensilita'
in favore degli invalidi ascritti alle lettere A), numeri 1), 2),  3)
e 4), secondo comma, e A-bis) della tabella E annessa al testo  unico
delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n.  915,  e  successive
modificazioni; 
    b) in misura ridotta del 50 per cento in  favore  degli  invalidi
ascritti alle lettere B), numero 1), C), D) ed E), numero  1),  della
citata tabella E. 
  2. Il beneficio di  cui  al  comma  1  spetta  altresi'  ai  grandi
invalidi per servizio previsti  dal  secondo  comma  dell'articolo  3
della legge 2 maggio 1984, n. 111, nonche' ai  pensionati  di  guerra
affetti da invalidita' comunque specificate nella  citata  tabella  E
che siano insigniti di medaglia d'oro al valor militare. 
  3. I soggetti che  alla  data  del  1°  gennaio  2006  percepiscono
l'assegno sostitutivo, ai sensi della legge 27 dicembre 2002, n. 288,
hanno diritto a percepire, per il periodo compreso tra il 1°  gennaio
2006 e la data di entrata in vigore della presente  legge,  l'importo
fissato dalla presente legge con detrazione delle somme eventualmente
percepite nello stesso periodo ai sensi della citata legge n. 288 del
2002. 
  4. Alla liquidazione degli  assegni  di  cui  alla  presente  legge
provvedono  le  amministrazioni  e  gli  enti  gia'  competenti  alla
liquidazione dei trattamenti pensionistici agli aventi diritto. 
 
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione di dei
          decreti    del   Presidente   della   Repubblica   e   sule
          pubblicazioni    ufficiale   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Note all'art. 1:
              - Il testo dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n.
          288 (Provvidenze in favore dei grandi invalidi), pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2002, e' il
          seguente:
              «Art.   1   (Assegno   sostitutivo  dell'accompagnatore
          militare). - 1. (Omissis).
              2.  A  decorrere  dal 1° gennaio 2003, qualora gli enti
          preposti  non  siano  in grado di procedere, entro sessanta
          giorni  dalla  ricezione  della richiesta, all'assegnazione
          degli  accompagnatori  di cui al secondo comma dell'art. 21
          del  citato  testo  unico  di cui al decreto del Presidente
          della  Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituito
          dal  comma  1  del  presente  articolo,  ai grandi invalidi
          affetti dalle infermita' di cui alle lettere A), numeri 1),
          2),  3)  e  4),  secondo  comma,  e  A-bis) della tabella E
          allegata  al  medesimo  testo  unico  di cui al decreto del
          Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, che, alla data
          di  entrata in vigore della presente legge, fruiscono di un
          accompagnatore  militare in servizio obbligatorio di leva o
          di  un  accompagnatore  del  servizio  civile  compete,  in
          sostituzione,  un  assegno mensile esente da imposte di 878
          euro  per dodici mensilita', nei limiti dell'autorizzazione
          di spesa di cui all'art. 3, comma 1.
              3.  L'assegno sostitutivo dell'accompagnatore di cui al
          comma  2  puo'  essere  adeguato  con  apposito decreto del
          Ministro  dell'economia  e delle finanze, nell'ambito delle
          risorse del fondo di cui all'art. 2.
              4.  Entro il 30 aprile 2003, e successivamente entro il
          30 aprile  di  ciascun anno, con decreto del Ministro della
          difesa,  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze  e  con  il  Ministro  del lavoro e delle politiche
          sociali,  si  procede  all'accertamento  del  numero  degli
          assegni   corrisposti   a   tale   data   in   sostituzione
          dell'accompagnatore  e,  fatta  salva l'applicazione in via
          prioritaria  della  disposizione  di  cui  al  comma  2, si
          provvede,  nell'ambito  delle  risorse disponibili e previa
          definizione    delle    procedure   da   seguire   per   la
          corresponsione  dei benefici economici, alla determinazione
          del  numero  degli  assegni  che  potranno,  a tale titolo,
          essere  liquidati  agli  altri  aventi  diritto,  dando  la
          precedenza   a  coloro  che  abbiano  fatto  richiesta  del
          servizio  di  accompagnamento almeno una volta nel triennio
          precedente  la  data  di  entrata  in vigore della presente
          legge  e  ai  quali  gli  enti preposti non siano stati ne'
          siano  in  grado di assicurarlo. Ove spettante, nell'ambito
          delle  risorse  disponibili,  in favore dei grandi invalidi
          affetti dalle infermita' di cui alle lettere A), numeri 1),
          2),  3)  e  4),  secondo  comma  e  A-bis)  della tabella E
          allegata  al  testo  unico di cui al decreto del Presidente
          della  Repubblica  n.  915  del 1978, verra' corrisposto un
          assegno  sostitutivo  mensile  esente da imposte pari a 878
          euro  per  dodici mensilita'; per i soggetti con infermita'
          di cui alle lettere B), numero 1); C); D) ed E), numero 1),
          della medesima tabella E, tale assegno sara' corrisposto in
          misura ridotta al 50 per cento.
              5. Alla liquidazione degli assegni di cui alla presente
          legge   provvedono  le  amministrazioni  e  gli  enti  gia'
          competenti  alla liquidazione dei trattamenti pensionistici
          agli aventi diritto.».
              - La  tabella  E  annessa al testo unico delle norme in
          materia  di  pensioni  di  guerra,  di  cui  al decreto del
          Presidente  della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come
          sostituita  da  ultimo  dalla  tabella  allegata alla legge
          6 ottobre 1986, n. 656, e' la seguente:

                                                           «Tabella E
                          Assegni di superinvalidita'

                                      A)

              1)  Alterazioni  organiche  e  irreparabili di ambo gli
          occhi  che  abbiano  prodotto cecita' bilaterale assoluta e
          permanente.
              2)  Perdita anatomica o funzionale di quattro arti fino
          al  limite  della  perdita  totale delle due mani e dei due
          piedi insieme.
              3)  Lesioni  del  sistema  nervoso centrale (encefalo e
          midollo  spinale)  che abbiano prodotto paralisi totale dei
          due  arti  inferiori  e  paralisi della vescica e del retto
          (paraplegici rettovescicali).
              4)   Alterazioni   delle   facolta'   mentali  tali  da
          richiedere  trattamenti  sanitari obbligatori in condizioni
          di   degenza   nelle   strutture  ospedaliere  pubbliche  o
          convenzionate.
              L'assegno  sara'  mantenuto  alla  dimissione quando la
          malattia  mentale  determini gravi e profondi perturbamenti
          della  vita  organica  e  sociale e richieda il trattamento
          sanitario obbligatorio presso i centri di sanita' mentale e
          finche' dura tale trattamento.
              L'assegno  sara' mantenuto od attribuito anche a coloro
          che,  alla  data di entrata in vigore della legge 13 maggio
          1978,   n.  180,  affetti  da  alterazioni  delle  facolta'
          mentali, ancora socialmente pericolosi, risultavano dimessi
          dagli  ospedali  psichiatrici  ai  sensi  dell'art.  69 del
          regolamento   manicomiale   approvato   con  regio  decreto
          16 agosto  1909,  n.  615,  e affidati per la custodia e la
          vigilanza  alla  famiglia  con la necessaria autorizzazione
          del tribunale.
              Nei  confronti  dei soggetti di cui al precedente comma
          verra'  conservato l'assegno se si verificano le condizioni
          di   cui   al   primo   comma.   Alla  dimissione  trovera'
          applicazione il disposto del secondo comma.
              (Annue: L. 8.616.000 dal 1° gennaio 1985).
              (Annue: L. 12.000.000 dal 1° gennaio 1986).

                                    A-bis)

              1) La perdita di ambo gli arti superiori fino al limite
          della perdita delle due mani.
              2) La disarticolazione di ambo le cosce o l'amputazione
          di   esse  con  la  impossibilita'  assoluta  e  permanente
          dell'applicazione di apparecchio di protesi.
              (Annue: L. 7.754.400 dal 1° gennaio 1985).
              (Annue: L. 10.800.000 dal 1° gennaio 1986).

                                      B)

              1)  Lesioni  del  sistema  nervoso centrale (encefalo e
          midollo  spinale),  con  conseguenze  gravi e permanenti di
          grado tale da apportare, isolatamente o nel loro complesso,
          profondi  ed  irreparabili perturbamenti alla vita organica
          sociale.
              2)  Tubercolosi  o  altre  infermita' gravi al punto da
          determinare   una   assoluta  e  permanente  incapacita'  a
          qualsiasi  attivita'  fisica  e  da  rendere  necessaria la
          continua o quasi continua degenza a letto.
            (Annue: L. 6.892.800 dal 1° gennaio 1985).
            (Annue: L. 9.600.000 dal 1° gennaio 1986).

                                      C)

              1)  Perdita di un arto superiore e di un arto inferiore
          dello  stesso lato sopra il terzo inferiore rispettivamente
          del    braccio    e   della   coscia   con   impossibilita'
          dell'applicazione dell'apparecchio di protesi.
              (Annue: L. 6.031.200 dal 1° gennaio 1985).
              (Annue: L. 8.400.000 dal 1° gennaio 1986).

                                      D)

              1) Amputazione di ambo le cosce a qualsiasi altezza.
              (Annue: L. 5.169.600 dal 1° gennaio 1985).
              (Annue: L. 7.200.000 dal 1° gennaio 1986).

                                      E)

              1)  Alterazioni  organiche  ed irreparabili di ambo gli
          occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare da 1/100
          a meno di 1/50 della normale.
              2)  Perdita  di  un  arto  superiore e di uno inferiore
          sopra  il  terzo  inferiore  rispettivamente  del braccio e
          della coscia.
              3)  Perdita  di  dieci  oppure  di nove dita delle mani
          compresi i pollici.
              4)  Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra
          il  terzo  inferiore  della coscia e l'altro sopra il terzo
          inferiore della gamba.
              5)  Alterazioni  delle  facolta' mentali che richiedono
          trattamenti  sanitari  obbligatori  non  in  condizioni  di
          degenza    nelle    strutture   ospedaliere   pubbliche   o
          convenzionate  o che abbiano richiesto trattamenti sanitari
          obbligatori  in  condizioni di degenza ospedaliera, cessati
          ai  sensi della legge n. 180 del 13 maggio 1978, sempreche'
          tali alterazioni apportino profondi perturbamenti alla vita
          organica e sociale.
              (Annue: L. 4.308.000 dal 1° gennaio 1985).
              (Annue: L. 6.000.000 dal 1° gennaio 1986).

                                      F)

              1) Perdita totale di una mano e dei due piedi insieme.
              2)  Perdita  di  due  arti,  uno  superiore  e  l'altro
          inferiore,  amputati rispettivamente al terzo inferiore del
          braccio e al terzo inferiore della gamba.
              3)  Perdita  di  due  arti,  uno  superiore  e  l'altro
          inferiore,  amputati  rispettivamente  al  terzo  inferiore
          dell'avambraccio e al terzo inferiore della coscia.
              4)  Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra
          al   terzo  inferiore  della  coscia  e  l'altro  al  terzo
          inferiore della gamba.
              5)  Perdita  di  ambo  gli arti inferiori di cui uno al
          terzo  inferiore  della  coscia  e  l'altro  fino  al terzo
          inferiore della gamba.
              6) Perdita delle due gambe a qualsiasi altezza.
              7)  Alterazioni  delle  facolta'  mentali che apportino
          profondi perturbamenti alla vita organica e sociale.
              8)  Tubercolosi  o  altre  infermita' gravi al punto da
          determinare   una   assoluta  e  permanente  incapacita'  a
          qualsiasi  attivita'  fisica,  ma non tale da richiedere la
          continua o quasi continua degenza a letto.
              (Annue: L. 3.446.400 dal 1° gennaio 1985).
              (Annue: L. 4.800.000 dal 1° gennaio 1986).

                                      G)

              1)  Perdita  dei  due piedi o di un piede e di una mano
          insieme.
              2) La disarticolazione di un'anca.
              3)   Tutte   le   alterazioni  delle  facolta'  mentali
          (schizofrenia    e    sindromi    schizofreniche,   demenza
          paralitica,   demenze   traumatiche,   demenza  epilettica,
          distimie  gravi,  ecc.)  che rendano l'individuo incapace a
          qualsiasi attivita'.
              4)  Tubercolosi  grave  al  punto  da  determinare  una
          assoluta incapacita' a proficuo lavoro.
              (Annue: L. 2.584.800 dal 1° gennaio 1985).
              (Annue: L. 3.600.000 dal 1° gennaio 1986).

                                      H)

              1) Castrazione e perdita pressoche' totale del pene.
              2)   La   fistola   gastrica,   intestinale,   epatica,
          pancreatica, splenica, retto vescicale ribelle ad ogni cura
          e l'ano preternaturale.
              3)  Sordita'  bilaterale organica assoluta e permanente
          quando  si  accompagni  alla  perdita  o a disturbi gravi e
          permanenti  della favella o a disturbi della sfera psichica
          e dell'equilibrio statico-dinamico.
              4)   Cardiopatie   organiche  in  stato  di  permanente
          scompenso  con  grave e permanente insufficienza coronarica
          ecg accertata o gravi al punto da richiedere l'applicazione
          di   pace-maker   o   il   trattamento  con  by-pass  o  la
          sostituzione valvolare.
              5)  Anchilosi  completa  di  un'anca  se  unita a grave
          alterazione funzionale del ginocchio corrispondente.
              (Annue: L. 1.723.200 dal 1° gennaio 1985).
              (Annue: L. 2.400.000 dal 1° gennaio 1986).».
              - Il  testo  dell'art.  3 della legge 2 maggio 1984, n.
          111  (Adeguamento  delle  pensioni dei mutilati ed invalidi
          per  servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni
          di  guerra  dal  decreto  del  Presidente  della Repubblica
          30 dicembre   1981,  n.  834),  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 124 del 7 maggio 1984, e' il seguente:
              «Art.    3    (Indennita'    di    assistenza    e   di
          accompagnamento).   -  Ai  mutilati  e  agli  invalidi  per
          servizio  affetti  da  una  delle mutilazioni o invalidita'
          contemplate  nella  tabella  E,  allegata  al  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  30 dicembre 1981, n. 834, e'
          liquidata  d'ufficio,  con  decorrenza dal 10 gennaio 1984,
          una  indennita'  mensile  per la necessita' di assistenza e
          per  la  retribuzione  di un accompagnatore, anche nel caso
          che  il  servizio  di assistenza o di accompagnamento venga
          disimpegnato da un famigliare del minorato, pari a:

1) per la lettera A                     |                 L. 384.000;
2) per la lettera A-bis                 |                  } 335.000;
3) per la lettera B                     |                  } 296.000;
4) per la lettera C                     |                  } 260.000;
5) per la lettera D                     |                  } 220.000;
6) per la lettera E                     |                  } 182.000;
7) per la lettera F                     |                  } 143.000;
8) per la lettera G                     |                  } 105.000;
9) per la lettera H                     |                   } 69.000.

              Gli  invalidi  di  guerra  e per servizio affetti dalle
          invalidita' specificate nella tabella E allegata al decreto
          del  Presidente  della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834,
          nelle  lettere A, numeri 1, 2, 3 e 4, comma secondo; A-bis;
          B,  numero  1;  C;  D;  E,  numero  1,  possono ottenere, a
          richiesta, anche nominativa, un accompagnatore militare.
              Per  la  particolare assistenza di cui necessitano, gli
          invalidi  ascritti  alla  lettera A,  numeri  1,  2, 3 e 4,
          secondo  comma, e gli invalidi ascritti alla lettera A-bis,
          numero   1,   della  tabella  E  allegata  al  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  30 dicembre  1981,  n.  834,
          possono chiedere l'assegnazione di altri due accompagnatori
          militari  e,  in  luogo  di  ciascuno di questi, possono, a
          domanda, ottenere la liquidazione di un assegno a titolo di
          integrazione    dell'indennita'    di   assistenza   e   di
          accompagnamento.  La competente autorita' militare, in caso
          di  assegnazione  del  secondo  e del terzo accompagnatore,
          dara'  immediata  comunicazione  di  tale  adempimento alla
          Direzione  provinciale  del  tesoro  che  ha  in  carico la
          partita  dell'invalido  beneficiario per i provvedimenti di
          competenza.  La misura dell'integrazione di cui al presente
          comma,  da  liquidarsi  in  sostituzione  di ciascuno degli
          accompagnatori  militari  previsti  dal  comma  stesso,  e'
          stabilita:
                1)  in  L.  900.000  mensili  per  gli  ascritti alla
          lettera A,  numero  1,  della tabella E allegata al decreto
          del  Presidente  della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834,
          che  abbiano  riportato  per  causa  di  servizio  anche la
          mancanza  dei  due arti superiori o inferiori o la sordita'
          bilaterale,  ovvero per tali menomazioni abbiano conseguito
          trattamento  pensionistico privilegiato ordinario, ed in L.
          900.000  per  gli  ascritti  al  numero  2  della  predetta
          lettera A;
                2) in L. 600.000 mensili per gli invalidi ascritti ai
          numeri 1, 3 e 4, secondo comma, della lettera A;
                3) in L. 400.000 mensili per gli ascritti al numero 1
          della  lettera A-bis.  Un  secondo  accompagnatore militare
          compete,  a domanda, agli invalidi ascritti alla tabella E,
          lettera A-bis,  numero  2,  i  quali,  in luogo del secondo
          accompagnatore,  possono  chiedere  la  liquidazione  di un
          assegno,   a  titolo  di  integrazione  dell'indennita'  di
          assistenza e di accompagnamento, nella misura di L. 200.000
          mensili.
              L'indennita', comprese le eventuali integrazioni di cui
          ai  precedenti  commi quarto e quinto, e' corrisposta anche
          quando  gli  invalidi  siano ammessi in ospedali o in altri
          luoghi di cura.
              Quando  gli  invalidi di cui al presente articolo siano
          ammessi  in istituti rieducativi o assistenziali, l'importo
          corrisposto   a   titolo   di   indennita',   comprese   le
          integrazioni eventualmente spettanti in luogo del secondo e
          del  terzo accompagnatore, e' devoluto, per quattro quinti,
          all'istituto  ovvero  agli  enti  pubblici  o assistenziali
          giuridicamente  riconosciuti a carico dei quali il ricovero
          e' avvenuto e, per il rimanente quinto, all'invalido.
              Ai   fini  dell'applicazione  della  norma  di  cui  al
          precedente comma, gli enti interessati provvederanno a dare
          comunicazione   dell'eventuale   ricovero   alla  Direzione
          provinciale  del  tesoro  che  ha  in  carico la partita di
          pensione dell'invalido ricoverato.».

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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