Legge Ordinaria n. 115 del 03/08/2009 G.U. n.187 del 13 agosto 2009
Riconoscimento della personalità giuridica della Scuola per l'Europa di Parma (2434)
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:

                               Art. 1.


  Riassetto giuridico-funzionale della Scuola per l'Europa di Parma


  1.  La  Scuola  per  l'Europa  di  Parma,  istituita  in attuazione
dell'articolo  3,  comma  5,  dell'Accordo  di Sede tra la Repubblica
italiana  e  l'Autorita'  europea per la sicurezza alimentare (EFSA),
ratificato  ai  sensi  della legge 10 gennaio 2006, n. 17, di seguito
denominata   «Scuola»,   a   decorrere  dal  1°  settembre  2010,  e'
istituzione  ad  ordinamento  speciale  con personalita' giuridica di
diritto   pubblico   e   autonomia   amministrativa,   finanziaria  e
patrimoniale.  La Scuola e' associata al sistema delle Scuole europee
e  ne  adotta gli ordinamenti, i programmi, il modello didattico e il
modello amministrativo.
  2.   La   Scuola   e'   posta  sotto  la  vigilanza  del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
  3.  La  Scuola fornisce, ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione
recante  lo  Statuto  delle  Scuole europee, come ratificata ai sensi
della  legge  6 marzo 1996, n. 151, un'istruzione scolastica materna,
elementare e secondaria ai figli dei dipendenti dell'EFSA, garantendo
un  apprendimento  plurilingue  coerente  con il Sistema delle Scuole
europee.  Nei  limiti  stabiliti  con  il  decreto di cui al comma 7,
consente  l'accesso  anche  ai  figli  dei  dipendenti delle societa'
convenzionate   con   l'Autorita'  medesima,  nonche'  ai  figli  dei
cittadini italiani.
  4.  La  Scuola  adotta  gli ordinamenti per le sezioni linguistiche
anglofona,  francofona  e italiana della scuola materna, elementare e
secondaria  con  programmi  e con struttura conformi al sistema delle
Scuole  europee,  in modo da consentire il rilascio, alla conclusione
della settima classe, del titolo finale di «baccelliere europeo».
  5.  La  costituzione delle sezioni e delle classi avviene in deroga
al  limite  del numero di alunni frequentanti e ai parametri numerici
previsti dalla normativa nazionale.
  6. Gli organi della Scuola sono:
   a) il consiglio di amministrazione;
   b) il comitato tecnico-scientifico, con funzioni anche di raccordo
con i consigli di ispezione delle Scuole europee;
   c) gli organi collegiali presenti nelle Scuole europee di tipo I;
   d) il dirigente della Scuola, di cui al comma 9;
   e) il collegio dei revisori dei conti.
  7.  Con decreto adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge   23   agosto  1988,  n.  400,  dal  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia   e   delle   finanze,  il  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione  e  l'innovazione  e  con  il  Ministro  degli affari
esteri,  sono disciplinati l'assetto amministrativo della Scuola e il
trattamento  giuridico-economico  del personale della Scuola stessa e
sono  indicati  le  funzioni e la composizione degli organi di cui al
comma  6, il numero dei contratti attivabili ai sensi del comma 8 e i
criteri  di accesso per gli alunni appartenenti alle categorie di cui
al comma 3, secondo periodo, del presente articolo.
  8.  Per  l'assolvimento  dei propri compiti la Scuola si avvale, ai
sensi  dell'articolo  3,  comma  5,  dell'Accordo  di  Sede di cui al
comma 1  del  presente articolo, di personale assunto con contratto a
tempo  determinato.  I  contratti,  di durata biennale, rinnovabili a
seguito  di  valutazione positiva, sono stipulati previo espletamento
di   un'apposita   procedura   concorsuale,   anche  in  deroga  alle
disposizioni   vigenti   in   materia   di  svolgimento  delle  prove
concorsuali,  definita  con  regolamento della Scuola. La Scuola puo'
procedere  all'assunzione  di  personale  anche mediante contratti di
prestazione d'opera.
  9.  Alla  direzione della Scuola e' preposto un dirigente, nominato
dal  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca, in
possesso   di  specifiche  competenze,  di  comprovate  capacita'  di
direzione,  di  adeguata  conoscenza  degli  ordinamenti delle Scuole
europee  e  di  proprieta' di espressione, scritta e orale, in almeno
due  lingue  comunitarie.  La  durata  dell'incarico  non puo' essere
inferiore  a  tre  anni  ne'  eccedere  il  limite di cinque anni. Il
dirigente  della  Scuola e' il rappresentante legale dell'istituzione
scolastica.
  10.  Il  personale  dirigente,  docente,  amministrativo, tecnico e
ausiliario  dei ruoli metropolitani destinatario dei contratti di cui
al  comma  8  e'  collocato  in posizione di fuori ruolo per l'intera
durata  dell'incarico  conferito,  con  retribuzione  a  valere sulle
risorse  di  cui  all'articolo  3, comma 1. Il posto lasciato vacante
nella  sede  di  titolarita'  puo'  essere coperto esclusivamente con
altro personale di ruolo in soprannumero ovvero con personale assunto
con contratto a tempo determinato. Il personale collocato fuori ruolo
deve  avere  superato  il  periodo di prova. I docenti e il personale
amministrativo,  tecnico e ausiliario, all'atto del rientro in ruolo,
hanno  priorita'  di  scelta  tra  le  sedi  disponibili.  Qualora il
collocamento  fuori ruolo abbia avuto durata non superiore a due anni
scolastici,   il   predetto   personale,  all'atto  della  cessazione
dall'incarico,  e'  assegnato  alla  sede  nella  quale  era titolare
all'atto  del  collocamento  fuori  ruolo.  Il  servizio svolto nella
Scuola e' equiparato al corrispondente servizio prestato nelle scuole
italiane.
  11.  Al  dirigente, al personale docente, amministrativo, tecnico e
ausiliario, tenuto conto dei particolari requisiti professionali e di
conoscenza  linguistica necessari, e' corrisposta, per la sola durata
dell'incarico  presso la Scuola, una retribuzione equiparata a quella
vigente  nelle  Scuole  europee  di  tipo  I; la corresponsione della
suddetta  retribuzione non da' titolo alla sua conservazione all'atto
del  rientro  nel  ruolo  di appartenenza. Ai docenti di madre lingua
straniera   e'   altresi'   riconosciuta   un'indennita'   di   prima
sistemazione.
 
          Avvertenza:
             Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con D.P.R.  28  dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
             - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 5, dell'Accordo
          di  Sede  tra  la Repubblica italiana e l'Autorita' europea
          per  la  sicurezza  alimentare  (EFSA), ratificato ai sensi
          della  legge  10  gennaio  2006,  n.  17,  pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 2006, n. 21:
             «Art. 3
             (Sostegno generale)
          . - … (Omissis)...
              a)  L'Italia  si  adoperera'  per  fornire una adeguata
          istruzione  scolastica  materna,  primaria  e secondaria ai
          figli    del   personale   dell'Autorita'   garantendo   un
          apprendimento  plurilingue  coerente  con  il sistema delle
          Scuole europee.
             L'Italia   realizzera'   tale   impegno  attraverso  una
          istituzione  scolastica,  statale o paritaria, associata al
          sistema delle Scuole europee.
             Il   reclutamento   del   relativo   personale  avverra'
          attraverso   nomine  in  deroga  anche  facendo  ricorso  a
          contratti   di   prestazione   d'opera  di  durata  annuale
          rinnovabili.
             Analogamente  in  deroga  al  limite di numero di alunni
          frequentanti  si  provvedera'  per  la  costituzione  delle
          sezioni e delle classi;
              b)   L'Italia  e  l'Autorita'  stabiliranno  di  comune
          accordo la data a partire dalla quale sara' data attuazione
          alle disposizioni di cui al precedente comma (a).».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 3 della Convenzione
          recante lo Statuto delle Scuole europee, come ratificata ai
          sensi  della  legge  6  marzo  1996, n. 151, pubblicata nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  23 marzo
          1996, n. 70:
             «Art.  3.  -  1.  L'insegnamento  impartito nelle Scuole
          comprende  l'istruzione  fino  al  termine degli studi medi
          superiori.
             Esso puo' articolarsi come segue:
              ciclo materno;
              ciclo elementare, di cinque anni d'insegnamento;
              ciclo secondario, di sette anni d'insegnamento.
             Per  quanto  possibile,  le  Scuole terranno conto delle
          esigenze  in materia di formazione tecnica, in cooperazione
          con il sistema scolastico del paese ospitante.
             2.  L'insegnamento  e'  impartito dagli insegnanti a cui
          viene dato comando o che sono designati dagli Stati membri,
          conformemente  alle decisioni prese dal Consiglio superiore
          secondo la procedura di cui all'art. 12, punto 4.
             3.  a) Qualsiasi proposta di modifica della struttura di
          base di una Scuola richiede la votazione all'unanimita' dei
          rappresentanti  degli  Stati  membri  in  sede di Consiglio
          superiore.
              b) Qualsiasi proposta di modifica del regime statutario
          degli  insegnanti  richiede la votazione all'unanimita' del
          Consiglio superiore.».
             - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge
          23  agosto  1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attivita'
          di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri»:
             «Art. 17 (Regolamenti). - ...(Omissis)…
             3.  Con  decreto  ministeriale  possono  essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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