Legge Ordinaria n. 93 del 10/07/2009 G.U. n.168 del 22 luglio 2009
Senatori CANTONI ed altri: Modifica dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, in materia di arruolamento dei congiunti di appartenenti alle Forze armate vittime del dovere (2120)
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:

                               Art. 1.



  1.  All'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28
febbraio  2001,  n. 82, e successive modificazioni, le parole: "fermo
restando l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica ed attitudinale,"
sono  sostituite  dalla  seguenti: "fermi restando sia l'accertamento
dell'idoneita'  psico-fisica ed attitudinale, ad eccezione del limite
di altezza che e' stabilito in misura non inferiore a metri 1,50, sia
il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c),
e), g) e h), della legge 23 agosto 2004, n. 226,".
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 10 luglio 2009

                             NAPOLITANO

                                           Berlusconi, Presidente del
                                             Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Alfano

 
          Avvertenza:
             Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi   2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato il  rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
             -  Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, lettera b),
          del   decreto   legislativo   28   febbraio   2001,  n.  82
          (Disposizioni   integrative   e   correttive   del  decreto
          legislativo  12 maggio 1995, n. 196, in materia di riordino
          dei  ruoli,  modifica  alle norme di reclutamento, stato ed
          avanzamento   del   personale  non  direttivo  delle  Forze
          armate), cosi' come modificato dalla presente legge:
             «Nell'ambito    di   ciascuna   Forza   armata,   previo
          superamento  di  un corso propedeutico svolto con modalita'
          definite  dal  relativo  Capo  di  Stato  Maggiore, possono
          inoltre  essere  ammessi  alla frequenza del primo corso di
          formazione  utile  per l'immissione nel ruolo dei volontari
          di  truppa in servizio permanente, nei limiti delle vacanze
          organiche    e    fermi    restando    sia   l'accertamento
          dell'idoneita'  posico-fisica ed attitudinale, ad eccezione
          del  limite  di  altezza  che e' stabilito nella misura non
          inferiore  a  metri  1,50, sia al possesso dei requisiti di
          cui  all'art.  4,  comma  1,lettere  c), e), g) e h), della
          legge  23  agosto  2004,  n.  226,  il  coniuge  e  i figli
          superstiti  nonche'  i fratelli qualora unici supersiti del
          personale   delle   Forze   armate   deceduto   o  divenuto
          permanentemente  inabile  al servizio militare, per effetto
          di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni
          internazionali  di  pace  ovvero  in  attivita'  operative,
          individuate  con  decreto  del  Ministro  della  difesa, in
          esecuzione  dei  compiti  di  cui  all'art. 1, commi 3 e 5,
          della legge 14 novembre 2000, n. 331.».

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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