Legge Ordinaria n. 106 del 07/07/2010 G.U. n.160 del 12 luglio 2010
BERGAMINI; VELO ed altri; POLI ed altri: Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio (3007-3171-3198)
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
 
Interventi in favore dei familiari delle  vittime  e  in  favore  dei
          superstiti del disastro ferroviario di Viareggio 
 
  1. E' assegnata al commissario delegato di  cui  all'ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei Ministri n.  3800  del  6  agosto  2009,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del  22  agosto  2009,  1a
somma di 10 milioni di euro per l'anno 2010 per speciali  elargizioni
in favore dei familiari delle vittime  del  disastro  ferroviario  di
Viareggio del 29 giugno 2009 e in favore di coloro che  a  causa  del
disastro hanno riportato lesioni gravi e gravissime. 
  2. Il sindaco del comune di Viareggio, d'intesa con il  commissario
delegato di cui al comma 1, individua i familiari delle vittime  e  i
soggetti che hanno riportato lesioni gravi e  gravissime  di  cui  al
comma 1 e determina la  somma  spettante  a  ciascuno  di  essi.  Per
ciascuna vittima e' attribuita ai familiari una somma complessiva non
inferiore a euro 200.000, che e' determinata tenuto conto anche dello
stato di  effettiva  necessita'.  Ai  soggetti  che  hanno  riportato
lesioni gravi e  gravissime  e'  attribuita  una  somma  determinata,
nell'ambito  dell'importo  complessivo  stabilito  dal  comma  1,  in
proporzione alla gravita' delle lesioni subite e tenuto  conto  dello
stato  di  effettiva  necessita'.  All'attribuzione  delle   speciali
elargizioni di cui  al  presente  articolo  si  provvede  nei  limiti
dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1. 
  3. Le elargizioni di cui al comma 1 spettanti  ai  familiari  delle
vittime sono assegnate e corrisposte secondo il seguente ordine: 
    a) al coniuge superstite, con esclusione del coniuge rispetto  al
quale  sia  stata  pronunciata  sentenza  anche  non  definitiva   di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili  del  matrimonio  e
del coniuge cui sia stata  addebitata  la  separazione  con  sentenza
passata in giudicato, e ai figli se a carico; 
    b) ai figli, in mancanza del coniuge superstite  o  nel  caso  di
coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata  sentenza  anche  non
definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti  civili  del
matrimonio o di coniuge cui sia stata addebitata la  separazione  con
sentenza passata in giudicato; 
    c) ai genitori; 
    d) ai fratelli e alle sorelle se conviventi a carico; 
    e) ai conviventi  a  carico  negli  ultimi  tre  anni  precedenti
l'evento; 
    f) al convivente more uxorio. 
  4. Il commissario delegato di cui al comma 1,  in  conformita'  con
l'atto del sindaco del comune di Viareggio di cui al comma 2,  adotta
i provvedimenti di elargizione. 
  5. Le elargizioni di cui al comma 1 sono esenti da ogni  imposta  o
tassa e sono assegnate in aggiunta ad ogni altra somma cui i soggetti
beneficiari  abbiano  diritto  a  qualsiasi  titolo  ai  sensi  della
normativa vigente. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo della nota qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alla quale  e'  operato
          il rinvio e della  quale  restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia. 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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