Legge Ordinaria n. 45 del 07/04/2011 G.U. n.90 del 19 aprile 2011
STUCCHI ed altri: Modifica all'articolo 1 della legge 3 dicembre 1962, n. 1712, concernente la composizione dei comitati consultivi provinciali presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (2587)
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
  1. Dopo il numero 3) del secondo comma dell'articolo 1 della  legge
3 dicembre 1962, n. 1712, e' inserito il seguente: 
    «3-bis)  da  un  rappresentante  dell'associazione   maggiormente
rappresentativa a livello  nazionale  dei  mutilati  e  invalidi  del
lavoro, designato dall'organismo provinciale della stessa;». 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 7 aprile 2011 
 
                             NAPOLITANO 
 
                    Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 
 
          Avvertenza: 
              - Il testo della nota qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 2, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura della disposizione  di  legge  modificata  e  della
          quale restano invariati il valore e l'efficacia. 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo dell'art. 1 della legge 3 dicembre 1962,  n.
          1712,  (Istituzione  dei  Comitati  consultivi  provinciali
          presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro  gli
          infortuni sul lavoro), cosi' come modificato dalla presente
          legge, e' il seguente: 
              «Art.  1.  Presso  le  sedi  provinciali  dell'Istituto
          nazionale per  l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul
          lavoro sono istituiti Comitati consultivi provinciali. 
              I Comitati sono composti: 
                1) da 10 rappresentati dei lavoratori, dei quali  uno
          in rappresentanza dei dirigenti, e da 6 rappresentanti  dei
          datori di lavoro nel numero stabilito per  ciascun  settore
          produttivo dal Ministro  per  il  lavoro  e  la  previdenza
          sociale; 
                2) da un  funzionario  degli  organi  periferici  del
          Ministero del lavoro e della previdenza sociale; 
                3) da medico provinciale; 
                3-bis)   da   un   rappresentante   dell'associazione
          maggiormente  rappresentativa  a  livello   nazionale   dei
          mutilati e invalidi del  lavoro,  designato  dall'organismo
          provinciale della stessa; 
                4)   dal    direttore    della    sede    provinciale
          dell'Istituto, che funge da segretario. 
               I membri del Comitato sono nominati  con  decreto  del
          prefetto su  designazione  delle  organizzazioni  sindacali
          provinciali di categoria piu' rappresentative per i  membri
          di cui al punto 1) del precedente comma, ed in  conformita'
          alle direttive del Ministro per il lavoro e  la  previdenza
          sociale per il membro di cui al punto 2) del comma stesso. 
              Qualora le organizzazioni sindacali  non  provvedano  a
          trasmettere  le  designazioni  di  competenza  nel  termine
          fissato dal prefetto, questi ha la facolta' di  provvedervi
          direttamente in loro sostituzione.». 

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