Legge Ordinaria n. 195 del 12/10/2016 G.U. n.253 del 28 ottobre 2016
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015 (3973)
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
                             (Entrate). 
 
   1. Le  entrate  tributarie,  extratributarie,  per  alienazione  e
ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di  crediti,  nonche'
per accensione di prestiti, accertate nell'esercizio finanziario 2015
per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in euro
829.108.055.833,10. 
   2. I residui attivi delle Amministrazioni  centrali  dello  Stato,
determinati   alla   chiusura    dell'esercizio    2014    in    curo
209.126.424.675,26,  non  hanno  subito  modifiche  nel  corso  della
gestione 2015. 
   3. I residui attivi al 31 dicembre 2015 ammontano complessivamente
a euro 208.259.542.552,38, cosi' risultanti: 
    

               Somme      Somme rimaste   Somme rimaste    Totale
              versate      da versare     da riscuotere
   
                                  (in euro)
        
Accertamenti
         733.755.824.097,21
                         27.743.982.883,12
                                         67.608.248.852,77
                                                   829.108.055.833,10
Residui attivi
dell'esercizio
2014      37.773.252.671,72
                          9.545.510.019,14
                                        103.361.800.797,35
                                                   150.680.563.488,21
                      -------------------------------------
                              208.259.542.552,38
                      =====================================

    
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 

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