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IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
Ha sanzionato e promulga la seguente legge approvata dall'Assemblea
Costituente:
Art. 1.
I dipendenti civili o militari dello Stato o i dipendenti degli
Enti locali, che hanno prestato giuramento a norma degli articoli 2,
3 e 4 della legge 23 dicembre 1946, n. 478, incorrono nella revoca
dall'impiego per mancata fede al giuramento, indipendentemente
dall'eventuale azione penale, se commettono nell'esercizio delle loro
funzioni, uno o piu' atti che contrastino direttamente col giuramento
di fedelta' alla Repubblica e al suo Capo, o di leale osservanza
delle leggi dello Stato.