Legge Ordinaria n. 1318 del 16/11/1947 Pubblicata nella G.U. del 16 novembre 1947
Revoca dall'impegno per mancata fede al giuramento
                   IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Ha sanzionato e promulga la seguente legge approvata dall'Assemblea
Costituente:

                               Art. 1.

  I  dipendenti  civili  o  militari dello Stato o i dipendenti degli
Enti  locali, che hanno prestato giuramento a norma degli articoli 2,
3  e  4  della legge 23 dicembre 1946, n. 478, incorrono nella revoca
dall'impiego   per  mancata  fede  al  giuramento,  indipendentemente
dall'eventuale azione penale, se commettono nell'esercizio delle loro
funzioni, uno o piu' atti che contrastino direttamente col giuramento
di  fedelta'  alla  Repubblica  e  al suo Capo, o di leale osservanza
delle leggi dello Stato.
 

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