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IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
Ha sanzionato e promulga la seguente legge approvata dall'Assemblea
Costituente:
Art. 1.
Per la prima formazione delle liste elettorali in provincia di
Gorizia si applicano le disposizioni della legge 7 ottobre 1947, n.
1058, con le seguenti modificazioni:
Art. 13. - E' sostituito dal seguente:
"Non oltre il 15 dicembre 1947 la Commissione elettorale comunale
procede alla formazione delle liste generali, distinte per uomini e
donne, in ordine alfabetico e in doppio esemplare.
In un elenco a parte sono segnati i nominativi di coloro la cui
domanda di iscrizione nelle liste non sia stata accolta, con la
indicazione, a fianco di ciascun nominativo, delle ragioni del
diniego".
Art. 15. - Il primo e il secondo comma sono sostituiti dai
seguenti:
"Il 16 dicembre 1947 il sindaco invita, con manifesto da affiggersi
all'albo comunale ed in altri luoghi pubblici, chiunque intenda
proporre ricorsi contro le liste generali predisposte dalla
Commissione elettorale comunale, a presentarli non oltre il 26
dicembre 1947, con le modalita' di cui al successivo art. 17.
Durante questo periodo un esemplare delle liste generali, maschili
e femminili, sottoscritto dal presidente della Commissione elettorale
comunale e dal segretario, deve rimanere depositato nell'ufficio
comunale, insieme con i titoli e i documenti relativi a ciascun
nominativo. Ogni cittadino ha diritto di prenderne visione".
Art. 16. - Il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"A coloro la cui domanda d'iscrizione non sia stata accolta o che
non siano stati inclusi nelle liste generali per essere incorsi in
una delle incapacita' previste dall'art. 2, il sindaco notifica per
iscritto la decisione della Commissione elettorale comunale,
indicandone i motivi, non oltre cinque giorni dalla pubblicazione
delle liste".
Art. 17. - Il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Ogni cittadino, entro il 26 dicembre 1947, puo' ricorrere alla
Commissione elettorale mandamentale contro qualsiasi iscrizione o
diniego di iscrizione nelle liste generali predisposte dalla
Commissione elettorale comunale".
Art. 22. - Il primo e il secondo comma sono sostituiti dai
seguenti:
"Non piu' tardi del 31 dicembre 1947, il sindaco deve trasmettere
al presidente della Commissione elettorale mandamentale:
1) una copia delle liste generali, maschili e femminili,
corredata di tutti i documenti relativi;
2) i ricorsi presentati contro dette liste, con tutti i documenti
che vi si riferiscono;
3) i verbali delle operazioni e deliberazioni della Commissione
elettorale comunale.
L'altro esemplare delle liste rimane conservato nella segreteria
del Comune".
Art. 23. - Il n. 2 del primo comma e' sostituito dal seguente:
"2) cancella dalle liste generali formate dalla Commissione
elettorale comunale i cittadini che vi sono stati indebitamente
compresi, anche quando non vi sia reclamo".
Il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"La Commissione si raduna non prima del sesto giorno successivo a
quello nel quale ha ricevuto gli atti".
Art. 24. - E' sostituito dal seguente:
"Entro il 25 gennaio 1948 la Commissione elettorale mandamentale
deve avere provveduto all'approvazione delle liste generali. Nel
medesimo termine le liste devono essere restituite al Comune insieme
con tutti i documenti.
Nei sei giorni successivi la Commissione elettorale comunale, con
l'assistenza del segretario, apporta, in conformita' della copia
delle liste generali approvate dalla Commissione elettorale
mandamentale, le conseguenti variazioni all'esemplare delle liste
generali depositate nel Comune.
Delle rettificazioni eseguite il segretario comunale redige verbale
che, firmato dal presidente della Commissione elettorale comunale e
dal segretario, e' immediatamente trasmesso al prefetto, al
procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente per
territorio ed al presidente della Commissione elettorale mandamentale
al quale e' restituita anche la copia delle liste generali approvata
dalla Commissione stessa.
Entro lo stesso termine di cui al secondo comma, le decisioni della
Commissione elettorale mandamentale sono, a cura del sindaco,
notificate agli interessati con le modalita' di cui all'ultimo comma
dell'art. 16.
Le liste generali rettificate debbono rimanere depositate nella
segreteria comunale dal 1° al 10 febbraio 1948 ed ogni cittadino ha
diritto di prenderne visione.
Dell'avvenuto deposito il sindaco da' pubblico avviso".
Art. 27. - E' sostituito dal seguente:
"Entro il 15 dicembre 1947 la Commissione elettorale comunale
provvede, con unica deliberazione, alla ripartizione del Comune in
sezioni elettorali, alla delimitazione delle circoscrizioni delle
sezioni, alla designazione del luogo di riunione di ciascuna di esse
ed all'assegnazione degli elettori alle singole sezioni, nonche' alla
compilazione delle liste degli elettori per ogni sezione".
Art. 31. - I termini di cui al primo comma sono anticipati
rispettivamente al 16 dicembre 1947 e al 26 dicembre 1947.
Il termine di cui al penultimo comma e' anticipato al 31 dicembre
1947.
Art. 32. - Il termine di cui al primo comma e' anticipato al 25
gennaio 1948.
Art. 56. - Al primo comma e aggiunto il seguente periodo:
"In provincia di Gorizia il prefetto provvede con decreto alla
prima costituzione delle Commissioni elettorali mandamentali che
rimarranno in carica fino al 30 giugno 1948".