Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 1379 del 12/12/1947 Pubblicata nella G.U. del 12 dicembre 1947
Norme per la compilazione delle liste elettorali nella provincia di Gorizia
Norme per la compilazione delle liste elettorali nella provincia di Gorizia
IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Ha sanzionato e promulga la seguente legge approvata dall'Assemblea Costituente: Art. 1. Per la prima formazione delle liste elettorali in provincia di Gorizia si applicano le disposizioni della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, con le seguenti modificazioni: Art. 13. - E' sostituito dal seguente: "Non oltre il 15 dicembre 1947 la Commissione elettorale comunale procede alla formazione delle liste generali, distinte per uomini e donne, in ordine alfabetico e in doppio esemplare. In un elenco a parte sono segnati i nominativi di coloro la cui domanda di iscrizione nelle liste non sia stata accolta, con la indicazione, a fianco di ciascun nominativo, delle ragioni del diniego". Art. 15. - Il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti: "Il 16 dicembre 1947 il sindaco invita, con manifesto da affiggersi all'albo comunale ed in altri luoghi pubblici, chiunque intenda proporre ricorsi contro le liste generali predisposte dalla Commissione elettorale comunale, a presentarli non oltre il 26 dicembre 1947, con le modalita' di cui al successivo art. 17. Durante questo periodo un esemplare delle liste generali, maschili e femminili, sottoscritto dal presidente della Commissione elettorale comunale e dal segretario, deve rimanere depositato nell'ufficio comunale, insieme con i titoli e i documenti relativi a ciascun nominativo. Ogni cittadino ha diritto di prenderne visione". Art. 16. - Il secondo comma e' sostituito dal seguente: "A coloro la cui domanda d'iscrizione non sia stata accolta o che non siano stati inclusi nelle liste generali per essere incorsi in una delle incapacita' previste dall'art. 2, il sindaco notifica per iscritto la decisione della Commissione elettorale comunale, indicandone i motivi, non oltre cinque giorni dalla pubblicazione delle liste". Art. 17. - Il primo comma e' sostituito dal seguente: "Ogni cittadino, entro il 26 dicembre 1947, puo' ricorrere alla Commissione elettorale mandamentale contro qualsiasi iscrizione o diniego di iscrizione nelle liste generali predisposte dalla Commissione elettorale comunale". Art. 22. - Il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti: "Non piu' tardi del 31 dicembre 1947, il sindaco deve trasmettere al presidente della Commissione elettorale mandamentale: 1) una copia delle liste generali, maschili e femminili, corredata di tutti i documenti relativi; 2) i ricorsi presentati contro dette liste, con tutti i documenti che vi si riferiscono; 3) i verbali delle operazioni e deliberazioni della Commissione elettorale comunale. L'altro esemplare delle liste rimane conservato nella segreteria del Comune". Art. 23. - Il n. 2 del primo comma e' sostituito dal seguente: "2) cancella dalle liste generali formate dalla Commissione elettorale comunale i cittadini che vi sono stati indebitamente compresi, anche quando non vi sia reclamo". Il terzo comma e' sostituito dal seguente: "La Commissione si raduna non prima del sesto giorno successivo a quello nel quale ha ricevuto gli atti". Art. 24. - E' sostituito dal seguente: "Entro il 25 gennaio 1948 la Commissione elettorale mandamentale deve avere provveduto all'approvazione delle liste generali. Nel medesimo termine le liste devono essere restituite al Comune insieme con tutti i documenti. Nei sei giorni successivi la Commissione elettorale comunale, con l'assistenza del segretario, apporta, in conformita' della copia delle liste generali approvate dalla Commissione elettorale mandamentale, le conseguenti variazioni all'esemplare delle liste generali depositate nel Comune. Delle rettificazioni eseguite il segretario comunale redige verbale che, firmato dal presidente della Commissione elettorale comunale e dal segretario, e' immediatamente trasmesso al prefetto, al procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio ed al presidente della Commissione elettorale mandamentale al quale e' restituita anche la copia delle liste generali approvata dalla Commissione stessa. Entro lo stesso termine di cui al secondo comma, le decisioni della Commissione elettorale mandamentale sono, a cura del sindaco, notificate agli interessati con le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 16. Le liste generali rettificate debbono rimanere depositate nella segreteria comunale dal 1° al 10 febbraio 1948 ed ogni cittadino ha diritto di prenderne visione. Dell'avvenuto deposito il sindaco da' pubblico avviso". Art. 27. - E' sostituito dal seguente: "Entro il 15 dicembre 1947 la Commissione elettorale comunale provvede, con unica deliberazione, alla ripartizione del Comune in sezioni elettorali, alla delimitazione delle circoscrizioni delle sezioni, alla designazione del luogo di riunione di ciascuna di esse ed all'assegnazione degli elettori alle singole sezioni, nonche' alla compilazione delle liste degli elettori per ogni sezione". Art. 31. - I termini di cui al primo comma sono anticipati rispettivamente al 16 dicembre 1947 e al 26 dicembre 1947. Il termine di cui al penultimo comma e' anticipato al 31 dicembre 1947. Art. 32. - Il termine di cui al primo comma e' anticipato al 25 gennaio 1948. Art. 56. - Al primo comma e aggiunto il seguente periodo: "In provincia di Gorizia il prefetto provvede con decreto alla prima costituzione delle Commissioni elettorali mandamentali che rimarranno in carica fino al 30 giugno 1948".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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