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IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
Ha sanzionato e promulga la seguente legge approvata dall'Assemblea
Costituente:
Art. 1.
Oltre i casi previsti dall'art. 2 della legge 7 ottobre 1947, n.
1548, non sono elettori, per il periodo di cinque anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, coloro i quali hanno
ricoperto le seguenti cariche nel regime fascista e in quello
repubblicano sociale fascista:
1) ministri e sottosegretari di Stato in carica dal 15 gennaio
1925;
2) senatori, tranne quelli non deferiti all'Alta Corte di
giustizia, o per i quali l'Alta Corte abbia respinto la proposta di
decadenza; deputati delle legislature XXVII, XXVIII e XXIX, tranne i
deputati della XXVII che non giurarono o che esercitarono
l'opposizione nell'Aula o che furono dichiarati decaduti con la
mozione del 9 novembre 1926 o che fecero parte della Consulta
Nazionale o dell'Assemblea Costituente; consiglieri nazionali;
3) membri del consiglio nazionale del partito fascista o del
partito fascista repubblicano; membri del tribunale speciale per la
difesa della Stato e dei tribunali speciali della repubblica sociale
fascista;
4) alti gerarchi del partito fascista, sino al grado di
segretario federale (provinciale) incluso;
5) ufficiale generali della milizia volontaria per la sicurezza
nazionale in servizio permanente retribuito, eccettuati gli addetti
ai servizi speciali, ufficiali della guardia nazionale repubblicana,
delle brigate nere, delle legioni autonome e dei reparti speciali di
polizia della repubblica sociale fascista;
6) capi di provincia e questori nominati dalla repubblica sociale
fascista;
7) coloro che per la loro attivita' fascista siano stati esclusi
dall'insegnamento o dagli albi professionali.