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IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
Ha sanzionato e promulga la seguente legge approvata dall'Assemblea
Costituente:
Art. 1.
Chiunque promuove la ricostituzione del disciolto partito fascista,
sotto qualunque forma di partito o di movimento che, per
l'organizzazione militare o paramilitare o per l'esaltazione o l'uso
di mezzi violenti di lotta, persegua finalita' proprie del disciolto
partito fascista, e' punito con la reclusione da due a venti anni e
con la confisca dei beni.
Chiunque vi partecipa e' punito con la reclusione sino a tre anni.