Legge Ordinaria n. 1546 del 03/12/1947 Pubblicata nella G.U. del 3 dicembre 1947
Norme per la repressione dell'attività fascista e dell'attività diretta alla restaurazione dell'istituto monarchico
                   IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Ha sanzionato e promulga la seguente legge approvata dall'Assemblea
Costituente:
                               Art. 1.

  Chiunque promuove la ricostituzione del disciolto partito fascista,
sotto   qualunque   forma   di   partito  o  di  movimento  che,  per
l'organizzazione  militare o paramilitare o per l'esaltazione o l'uso
di  mezzi violenti di lotta, persegua finalita' proprie del disciolto
partito  fascista,  e' punito con la reclusione da due a venti anni e
con la confisca dei beni.
  Chiunque vi partecipa e' punito con la reclusione sino a tre anni.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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