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IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
Ha sanzionato e promulga la seguente legge approvata dall'Assemblea
Costituente:
Art. 1.
L'esercizio dell'attivita' di produzione di films e' libero.
Le imprese produttrici debbono denunciare tempestivamente l'inizio
di lavorazione dei films all'Ufficio centrale per la cinematografia,
di cui al seguente art. 2, fornendo tutti gli elementi necessari per
l'accertamento della nazionalita' del film.