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IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
Ha sanzionato e promulga la seguente legge approvata dall'Assemblea
Costituente:
Articolo unico
E' convalidato il decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 29 marzo 1947, n. 143, concernente l'istituzione di una imposta
straordinaria progressiva sul patrimonio, con le modificazioni e le
aggiunte, di cui al testo dagli articoli seguenti:
TITOLO I
Imposta straordinaria progressiva sul patrimonio
delle persone fisiche
Art. 2.
Sono soggette all'imposta straordinaria progressiva le persone
fisiche.
Gli enti collettivi sono soggetti ad una imposta straordinaria
proporzionale.
Art. 3.
Ai fini dell'imposta straordinaria progressiva, si considerano nel
patrimonio del marito i beni acquistati dalla moglie, a titolo
oneroso, dopo il 28 marzo 1937.
Agli stessi fini si considerano nel patrimonio del marito le azioni
intestate al nome della moglie in occasione della nominativita'
obbligatoria dei titoli azionari, disposta dal regio decreto-legge 25
ottobre 1941, n. 1148, convertito nella legge 9 febbraio 1942, n. 96.
E' fatta eccezione per i beni per i quali sia dimostrato che
l'acquisto rappresenta trasformazione di beni posseduti dalla moglie
anteriormente a detta data, o acquisiti successivamente a titolo
gratuito, ovvero investimento di redditi propri, conseguiti durante
il matrimonio, o di capitali provenienti da accensione di debiti.
Ai medesimi fini, si considerano nel patrimonio degli ascendenti i
beni da essi ceduti ai discendenti dopo il 28 marzo 1937, quando la
cessione dipenda:
a) da trasferimenti a titolo gratuito, esclusi quelli effettuati
per costituzione di dote o per costituzione di patrimonio
ecclesiastico o per fare altra assegnazione ai discendenti per causa
di seguito matrimonio;
b) da trasferimenti a titolo oneroso, salvo non sia dimostrato
che l'acquisto rappresenta trasformazione di beni posseduti
dall'acquirente anteriormente alla data predetta o acquisiti
successivamente a titolo gratuito, ovvero investimento di redditi
propri o di capitali provenienti da accensioni di debiti.
Ai medesimi fini si considerano nel patrimonio del padre le azioni
intestate al nome dei figli in occasione della nominativita'
obbligatoria dei titoli azionari disposta dal regio decreto-legge 25
ottobre 1941, n. 1148, convertito nella legge 9 febbraio 1942, n. 96,
salvo non sia dimostrato che le azioni erano state acquistate dal
figlio - a titolo gratuito o a titolo oneroso - prima della
conversione.
Quando si fa luogo al cumulo previsto nel presente articolo, il
contribuente ha il diritto di rivalersi, verso gli intestatari dei
beni cumulati, della quota proporzionale d'imposta afferente i beni
medesimi.
Art. 5.
L'imposta straordinaria e' dovuta, tanto dal cittadino quanto dallo
straniero, sul patrimonio costituito da beni esistenti nello Stato.
Il cittadino italiano residente in Italia deve l'imposta anche sul
patrimonio costituito da beni esistenti fuori dello Stato e da titoli
emessi all'estero, salva l'applicazione delle convenzioni
internazionali contro le doppie imposizioni. In ogni caso i beni
esistenti fuori dello Stato ed i titoli emessi all'estero si
computano nel patrimonio del cittadino ai fini della determinazione
della aliquota.
Art. 7.
Sono esenti dall'imposta straordinaria gli agenti diplomatici di
cittadinanza straniera, purche' esista reciprocita' di trattamento da
parte dello Stato che rappresentano, ed i consoli ed agenti consolari
di cittadinanza straniera, in quanto non esercitino una industria o
un commercio in Italia e non siano amministratori di aziende
commerciali, sempre che esista reprocita' di trattamento da parte
dello Stato da cui dipendono e salvo le speciali convenzioni
consolari.
Art. 8.
Sono esenti dall'imposta straordinaria sul patrimonio i seguenti
cespiti:
1) i capitali corrispondenti a contributi che, per legge o per
contratto, siano stati versati a Casse di previdenza, o di soccorso,
istituite contro i rischi di malattia, infortuni, vecchiaia ed
invalidita'; a Casse di previdenza o Casse di pensioni per gli
impiegati privati, od a Casse di pensione per vedove o orfani,
contemplate alle lettere c) ed f) dell'art. 2 del regio decreto-legge
29 aprile 1923, n. 966;
2) i capitali corrispondenti a rendite vitalizie o ad altre
rendite di carattere temporaneo;
3) il prezzo di riscatto delle somme assicurate sulla vita, fatta
eccezione per i contratti di assicurazione a premio unico, stipulati
dopo il 10 giugno 1940;
4) le chiese ed ogni altro edificio destinato al culto, col
mobilio, gli arredi sacri, i reliquari e qualunque altro oggetto
servente al culto medesimo;
5) i titoli del Prestito della Ricostruzione, autorizzato con
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1946,
n. 262, che non siano stati convertiti in titoli 5 per cento;
6) le cose mobili, che presentano interesse artistico, storico,
archeologico o etnografico, quando facciano parte di collezioni o
serie notificate ai sensi dell'art. 5 della legge 1° giugno 1939, n.
1089, oppure siano soggetto a pubblico uso o godimento;
7) le rendite dei benefici ecclesiastici maggiori e minori.
Art. 9.
I terreni si valutano in base ai valori medi del periodo 1ª luglio
1946-31 marzo 1947, mediante applicazione al reddito imponibile
dominicale, risultante dalla revisione disposta con il regio
decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno
1939, n. 976, di coefficienti stabiliti dalla Commissione censuaria
centrale.
Le scorte dei terreni agrari, anche se dati in affitto, si valutano
in base ai valori medi del periodo 1ª luglio 1946-31 marzo 1947,
mediante applicazione ai redditi imponibili agrari iscritti in
catasto, depurati della parte corrispondente al lavoro direttivo, di
coefficienti stabiliti dalla Commissione suddetta.
Quando le scorte sono di spettanza del proprietario e del colono,
la quota di reddito agrario da attribuirsi al colono e' determinata
dall'Ufficio distrettuale delle imposte, salvo ricorso alle
Commissioni amministrative.
I fabbricati si valutano in base ai valori medi del periodo 1ª
luglio 1946-31 marzo 1947, mediante applicazione alla loro
consistenza di coefficienti determinati dalla Commissione censuaria
centrale.
Le aree fabbricabili si valutano in base ai valori medi del periodo
1° luglio 1946-31 marzo 1947, determinati caso per caso.
Art. 10.
I coefficienti per la valutazione dei terreni e relative scorte
sono stabiliti per zone economico-agrarie, con riguardo alla qualita'
di coltura ed alla classe di produttivita'.
I coefficienti per la valutazione dei fabbricati sono stabiliti,
per ogni comune, con riguardo alle categorie ed alle classi istituite
per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, ai sensi del
regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito nella legge 11
agosto 1939, n. 1249, discriminando i fabbricati secondo che siano o
no soggetti a regime vincolistico.
Art. 11.
I coefficienti previsti negli articoli precedenti sono predisposti
dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, la
quale li comunica, per tutti i comuni di ciascuna provincia, alle
singole Commissioni censuarie comunali ed alla Commissione censuaria
provinciale.
Le Commissioni censuarie comunali hanno facolta' di presentare,
entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione dei coefficienti,
alla Commissione censuaria provinciale le proprie osservazioni sui
coefficienti stessi.
Entro novanta giorni dalla scadenza del termine sopra stabilito, la
Commissione censuaria provinciale inoltra, con le proprie proposte,
alla Commissione censuaria centrale, per il tramite dell'Ufficio
tecnico erariale, contemporaneamente per tutte le zone
economico-agrarie e per tutti i comuni della provincia, le
osservazioni che siano state formulate dalle Commissioni censuarie
comunali.
La Commissione censuaria centrale, tenute presenti le proposte
presentate in termini dalle Commissioni censuarie provinciali e
sentita l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali,
stabilisce in via definitiva i coefficienti per ciascuna zona
economico-agraria e per ciascun comune.
Art. 12.
Contro le valutazioni dei terreni, eseguite dagli Uffici
distrettuali delle imposte dirette con i coefficienti indicati negli
articoli precedenti, i contribuenti possono ricorrere alle
Commissioni amministrative per questioni riflettenti la non
corrispondenza dei fondi alla qualita' di coltura risultante dal
catasto. Gli Uffici distrettuali delle imposte possono, a loro volta,
rettificare le risultanze catastali, quando esse non corrispondano
alla qualita' di coltura, salvo il diritto del contribuente di
ricorrere, contro la rettifica, alle Commissioni suddette.
Contro le valutazioni dei fabbricati eseguite dagli Uffici
distrettuali delle imposte con i coefficienti indicati negli articoli
precedenti, i contribuenti possono, ai soli fini della imposta
straordinaria sul patrimonio, ricorrere alle Commissioni
amministrative per questioni riflettenti la natura, la consistenza o
l'assegnazione del fabbricato alla categoria o alla classe, quando la
destinazione o le caratteristiche di esso siano, in atto,
notevolmente diverse da quelle dell'unita' tipo, approvate dalla
Commissione censuaria centrale come rappresentative della categoria o
classe cui il fabbricato e' stato assegnato.
Art. 14.
Il valore della nuda proprieta' e' determinato in base alla
differenza tra il valore dell'intera proprieta' - stabilito ai sensi
degli articoli precedenti - e quello dell'usufrutto. Lo stesso
criterio si applica per la valutazione della proprieta', quando
questa e' gravata da diritti di uso e di abitazione.
Il valore da attribuire ai diritti di usufrutto, uso o abitazione,
si calcola scontando alla data del 28 marzo 1947 il valore
dell'annualita' di reddito percepita, riferita al periodo 1° luglio
1946-31 marzo 1947:
a) alla ragione del tasso contrattuale, o, in mancanza, alla
ragione composta del 5 per cento, se trattasi di diritti la cui
scadenza e' esattamente conosciuta;
b) alla ragione del tasso contrattuale, o, in mancanza, alla
ragione composta del 5 per cento e con riguardo alle probabilita' di
vita corrispondenti alla classe di eta' del reddituario, se trattasi
di diritti che cesseranno con la morte di lui, in conformita' ad una
tabella da approvarsi con decreto del Ministro per le finanze.
Qualora l'annualita' di reddito sia percepita in natura, il valore
di essa e' calcolato in base alla quantita' dei prodotti nel triennio
1944-1946 ed ai prezzi correnti nel periodo 1° luglio 1946-31 marzo
1947.
Nei casi di assicurazione sulla vita, previsti nel n. 3 dell'art.
8, il capitale corrispondente e valutato al prezzo di riscatto alla
data del 28 marzo 1947.
Art. 15.
I censi, canoni, livelli ed altre prestazioni di carattere perpetuo
o enfiteutico compresi i canoni da colonia perpetua, si tengono in
conto in ragione del 100 per 5 del rispettivo ammontare, a meno che,
per convenzione o per legge, non debbasi applicare, per il riscatto,
un saggio diverso.
Nel caso in cui il canone sia stabilito in natura, il suo valore si
determina in base alla media dei prezzi del periodo 1° luglio 1946-31
marzo 1947.
Art. 17.
Le aziende industriali e commerciali, comprese in esse quelle
esercenti industrie agrarie di qualsiasi genere, si valutano nel loro
complesso, tenuto conto dei vari elementi che le compongono, sulla
base dei valori medi del periodo 1° ottobre 1946-31 marzo 1947.
Art. 18.
I buoni del tesoro ordinari si valutano per il loro importo
nominale, con deduzione dello sconto dalla data del 28 marzo 1947 a
quella della loro scadenza.
Gli altri titoli emessi o garantiti dallo Stato si valutano in base
alla quotazione media ufficiale del trimestre 1° gennaio 1947-31
marzo 1947.
Le azioni, obbligazioni, cartelle di prestito ed ogni altro titolo
di credito quotato in borsa sono valutati in base alla media dei
prezzi di compenso del trimestre indicato nel comma precedente.
I buoni postali fruttiferi sono valutati per l'importo nominale.
I valori medi dei titoli quotati in borsa saranno rilevati in
apposita tabella da approvarsi con decreto del Ministro per le
finanze.
Art. 19.
Per i titoli azionari non quotati in borsa, nonche' per le quote di
partecipazione in societa' ed enti, si adottano i valori medi del
trimestre 1° gennaio 1947-31 marzo 1947, tenendo conto dei criteri di
valutazione valevoli per l'imposta di negoziazione, ed in ogni caso,
per quanto riguarda le aziende industriali e commerciali, del valore
dei vari elementi che ne compongono il patrimonio, ai sensi del
precedente art. 17.
Gli Uffici distrettuali delle imposte dirette, entro il termine
stabilito nel secondo comma dell'art. 61 del presente decreto,
notificano alle societa' od enti, aventi sede nella propria
circoscrizione, l'accertamento del valore dei titoli e delle quote,
relativamente al periodo di tempo indicato nel comma precedente.
Contro tale accertamento la societa' od ente puo', entro il termine
perentorio di giorni trenta dalla notifica, presentare ricorso alla
Commissione competente per territorio ad eseguire la valutazione dei
titoli ai fini dell'imposta di negoziazione.
Per la risoluzione delle vertenze si osservano le norme valevoli
per l'accertamento dell'imposta di negoziazione; la rappresentanza
dell'Amministrazione finanziaria e' affidata, nel giudizio di primo
grado, ad un funzionario dell'Amministrazione provinciale delle
imposte dirette e, nel giudizio di secondo grado, all'ispettore
compartimentale per le imposte dirette competente per territorio.
Il valore definitivamente accertato nei confronti della societa' od
ente in conformita' dei commi precedenti si assume come valore
definitivo dei titoli e delle quote di partecipazione agli effetti
dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio dovuta dai
singoli proprietari dei titoli e delle quote medesime.
Per le obbligazioni, le cartelle di prestito ed ogni altro titolo
di credito non quotato in borsa, si adotta la valutazione in base
alla quale e' stata liquidata l'imposta di negoziazione per l'anno
1947.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai titoli
azionari quotati in borsa, quando nel trimestre 1° gennaio 1947-31
marzo 1947 non esistano almeno due prezzi di compenso nella borsa, in
cui furono quotati.
Art. 20.
I titoli esteri sono valutati in base alla media delle quotazioni
ufficiali nel luogo di emissione, o, in mancanza di tali quotazioni,
in base ai valori correnti di mercato del luogo di emissione, nel
periodo 1° ottobre 1946-31 marzo 1947, rapportando il valore cosi'
determinato a quello corrispondente al valore in lire italiane, sulla
base del cambio corrente alla data del 28 marzo 1947, che sara'
rilevato in una tabella da approvarsi con decreto del Ministro per le
finanze.
Art. 20-bis.
Per quanto riguarda le azioni o le quote di partecipazione in
societa' costituite in Italia e aventi beni all'estero, si applicano
le disposizioni del secondo comma dell'art. 5.
Art. 21.
Tutti i cespiti, non specificati negli articoli precedenti, si
valutano in base alla media dei valori del periodo 1° ottobre 1946-31
marzo 1947.
Art. 22.
Dall'ammontare lordo dei patrimonio complessivo sono ammessi in
detrazione:
a) tutti i debiti a carico del contribuente, di cui sia
riconosciuta l'effettiva sussistenza alla data del 28 marzo 1947. Per
i debiti contratti dopo il 10 giugno 1940 o che non abbiano data
certa, la detrazione e' subordinata alla dimostrazione del loro
impiego;
b) la somma corrispondente alla capitalizzazione, fatta a norma
dell'art. 15, dei censi, canoni, livelli ed altre prestazioni
previste nell'articolo stesso;
c) le somme corrispondenti al valore degli usi civici e di ogni
altro onere reale gravanti sui cespiti facenti parte del patrimonio
del contribuente;
d) tutte le imposte, tasse e contributi a favore dello Stato,
provincie, comuni ed altri enti autorizzati per legge ad imporre
tributi obbligatori, riferentisi al periodo anteriore alla data del
28 marzo 1947 ed ancora dovuti a tale data.
Art. 23.
Quando la esistenza di un debito di qualsiasi natura, denunziato
dal debitore agli effetti della detrazione dal proprio patrimonio, e'
negata dal creditore, il rapporto giuridico e' considerato
inesistente, a tutti gli effetti, fra le parti.
Per i crediti derivanti da rapporti con imprese commerciali e
sempre che si tratti di atti inerenti all'esercizio dell'impresa, la
esistenza del debito puo' venire provata in base alle scritture
contabili dell'impresa creditrice regolarmente tenute.
Quando si tratti di rapporti con aziende di credito indicate alle
lettere a), b), c), e d), dell'articolo 5 del regio decreto-legge 12
marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, ed
al regio decreto-legge 17 luglio 1937, n. 1400, convertito nella
legge 7 aprile 1938, n. 636, la esistenza del debito puo' essere
provata in base agli estratti del saldi conti, attestati conformi
alle scritturazioni da uno dei dirigenti dell'Istituto.
Art. 24.
Chiunque abbia dato titoli di qualsiasi specie in anticipazione o a
riporto bancario che abbia sostanziale carattere di anticipazione e'
soggetto all'imposta straordinaria per il valore dei titoli stessi,
determinato a mente degli articoli 18 e 19 del presente decreto e ha
diritto di ottenere in deduzione l'ammontare del debito verso
l'istituto od il privato sovventore dell'anticipazione. Quando le
operazioni di cui sopra abbiano avuto luogo dopo il 1° gennaio 1946
la deduzione e' subordinata alla dimostrazione dell'impiego
dell'importo del debito.
Chiunque abbia dato titoli di qualsiasi specie a riporto di borsa o
di speculazione e' soggetto all'imposta straordinaria pel valore dei
titoli stessi risultante dal prezzo di compenso del mese di marzo
1947 o determinato per lo stesso mese ai sensi dell'articolo 19 e ha
diritto di ottenere in deduzione l'ammontare del debito verso
l'Istituto o verso il prenditore dei titoli a riporto.
Quando il riporto di borsa o di speculazione abbia avuto luogo dopo
il 1° gennaio 1946 la deduzione e' subordinata alla dimostrazione
dell'impiego dell'importo del debito.
Il prenditore dei titoli a riporto e' soggetto all'imposta
straordinaria per la somma che, alla, data del 28 marzo 1947, aveva
impiegata in operazioni di riporto.
Art. 25.
Si presume che facciano parte del patrimonio del contribuente le
seguenti quote percentuali in conto rispettivamente del valore del
mobilio, dell'arredamento e dei gioielli, del danaro, dei depositi e
dei titoli di credito al portatore:
Fino a Fino a Fino a Oltre
5 milioni 10 milioni 30 milioni 50 milioni
Mobilio, arredamento
e gioielli........... 3% 5% 7% 10%
Denaro, depositi e
titoli di credito al
portatore............ 2% 4% 6% 10%
Dette quote si computano con riferimento al patrimonio netto,
risultante dalla differenza, tra il valore lordo delle attivita',
escluse quelle costituite dai cespiti sopra indicati e l'ammontare
delle passivita' deducibili.
I titoli nominativi dello Stato, dichiarati dal contribuente, sono
computati nella quota presuntiva fino alla concorrenza del 50 per
cento della medesima.
Le quote stabilite nel primo comma rappresentano l'ammontare minimo
dei cespiti soggetti all'imposta, al quale si elevano i valori
eventualmente dichiarati per una cifra inferiore, fermo l'obbligo, da
parte del contribuente, di dichiarare il maggior valore di ognuno dei
cespiti indicati effettivamente posseduto, e ferma la facolta', da
parte della finanza, di procedere all'accertamento di maggiori valori
in base a dati e circostanze di fatto.
La quota presunta in conto mobilio, arredamento e gioielli e'
ridotta alla meta' nei riguardi del cittadino e dello straniero
residenti all'estero, che abbiano beni nello Stato. La quota non si
aggiunge se non risulti che detti contribuenti possiedano del mobilio
nello Stato.
Art. 26.
Il denaro ed i titoli di credito al portatore entrati nel
patrimonio del contribuente dopo il 1° gennaio 1944, in dipendenza di
alienazioni di beni, di successione ereditaria e di donazione si
presumono ancora posseduti alla data del 28 marzo 1947, salvo al
contribuente di dimostrarne il consumo o l'impiego in cespiti
dichiarati o comunque accertati ai fini della imposta straordinaria,
o esenti dall'imposta stessa.
Art. 26-bis.
Quando il tenore di vita del contribuente, posto in relazione con i
suoi redditi conosciuti o altri elementi indiziari lascino
fondatamente ritenere che il patrimonio accertato a suo carico in via
analitica sia inferiore a quello effettivamente posseduto, puo'
procedersi ad accertamento presuntivo.
Art. 27.
Il contribuente, che dimostri di aver sottoscritto al Prestito
della Ricostruzione 3,50 per cento e di essere ancora in possesso dei
relativi titoli alla data del 28 marzo 1947, ha il diritto di
ottenere che l'importo dei titoli stessi sia, al prezzo di emissione,
portato in detrazione dal danaro, depositi e titoli di credito al
portatore accertati nel suo patrimonio a mente degli articoli 25 e
26, nei limiti della quota presuntiva.
Se il prestito e' stato sottoscritto contraendo un debito, questo
non e' ammesso in detrazione dal patrimonio lordo.
Ai fini della disposizione contenuta nel primo comma il
contribuente deve presentare l'elenco dei titoli, con l'indicazione
del taglio e del numero.
I titoli del Prestito della Ricostruzione sottoscritti dalla moglie
o dai discendenti potranno essere computati a favore del marito o
degli ascendenti nei casi di coacervo obbligatorio, di cui
all'articolo 3.
Art. 28.
Sono soggetti all'imposta i contribuenti il cui patrimonio
imponibile, al lordo della detrazione stabilita nel comma seguente,
raggiunga il valore di lire 3.000.000.
Dal patrimonio imponibile si detrae la somma di lire 2.000.000.
Dal cumulo dei patrimoni tassabili dei genitori al netto ciascuno
della detrazione fissa di 2.000.000, e' ammessa un'ulteriore
detrazione pari a un ventesimo con un massimo di lire 300.000 per
ogni figlio. Questa detrazione si distribuisce proporzionalmente tra
i due patrimoni. La detrazione stessa non si applica quando il
cumulo, al netto di essa, superi i 10.000.000 di lire.
L'ammontare della detrazione e' calcolato nel patrimonio di ciascun
figlio ai fini dell'imposta straordinaria.
Art. 29.
L'ammontare dell'imposta da corrispondersi e' determinato in base
alle seguenti aliquote, riferite al patrimonio al lordo delle
detrazioni indicate nell'articolo precedente ed applicate sul
patrimonio al netto delle detrazioni suddette:
per i patrimoni di:
3.000.000 di lire.......... 6,- %
5.000.000 di lire.......... 7,23 %
10.000.000 di lire.......... 8,53 %
50.000.000 di lire.......... 13,57 %
100.000.000 di lire.......... 17,50 %
200.000.000 di lire.......... 23,29 %
500.000.000 di lire.......... 35,46 %
1.000.000.000 di lire.......... 50, - %
1.500.000.000 di lire ed oltre 61,61 %
Per i patrimoni intermedi la misura dell'aliquota e' determinata
in base alla formula seguente:
y = 6 + 0,0002885 (x - 3.000.000) 0,576
nella quale x rappresenta la cifra del patrimonio imponibile e y
l'aliquota.
I patrimoni imponibili vengono arrotondati nel seguente modo:
per unita'
Lire Lire di Lire
- - -
tra 3.000.000 e 5.000.000 . . . . . . 50.000
tra 5.000.001 e 10.000.000 . . . . . . 100.000
tra 10.000.001 e 50.000.000 . . . . . . 200.000
tra 50.000.001 e 100.000.000 . . . . . . 500.000
tra 100.000.001 e 200.000.000 . . . . . . 1.000.000
tra 200.000.001 e 500.000.000 . . . . . . 2.000.000
tra 500.000.001 e 1.000.000.000 . . . . . . 5.000.000
tra 1.000.000.001 ed oltre . . . . . . . . . . . 10.000.000
Con decreto del Ministro per le finanze sara' pubblicata una
tabella indicante le aliquote e la misura d'imposta corrispondente
alle varie cifre di patrimoni imponibili.
Art. 30.
Tutti coloro che, a norma del presente decreto, sono tenuti al
pagamento dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio
devono presentare, entro il 30 settembre 1947, la relativa
dichiarazione all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, nella
cui circoscrizione trovasi il comune nel quale il contribuente ha il
suo domicilio fiscale. Sono anche tenuti a presentare la
dichiarazione, entro il 31 dicembre 1947, coloro che, pur non essendo
soggetti all'imposta straordinaria, abbiano un patrimonio che, al
lordo delle passivita', secondo la consistenza al 28 marzo 1947,
raggiunga l'importo di lire 1.500.000.
I termini suddetti sono prorogati di tre mesi per i contribuenti
residenti fuori dello Stato, considerandosi valida la presentazione
fatta presso gli uffici diplomatici e consolari all'estero.
I prigionieri di guerra e gli internati civili e militari
all'estero possono ottenere di essere riammessi in termine, quando
dimostrino di non aver tempestivamente adempiuto all'obbligo della
dichiarazione per effetto della prigionia o dell'internamento.
Art. 33.
Per quanto riguarda i cespiti, la dichiarazione deve indicare:
a) per i terreni - compresi i fabbricati rurali - il Comune e la
localita' in cui sono situati, la intestazione della partita
catastale, le colture, il reddito imponibile ai fini della imposta
terreni e, se il terreno e' dato in fitto, il canone e le generalita'
dell'affittuario;
b) per i fabbricati, il comune in cui sono situati, la via ed il
numero civico, la destinazione, il numero dei piani e dei vani, il
reddito imponibile ai fini della imposta sui fabbricati.
Per i terreni e fabbricati acquisiti dopo il 10 giugno 1940, deve
indicarsi anche il titolo di acquisto;
c) per i censi, canoni, livelli ed altre prestazioni di carattere
perpetuo, il titolo costitutivo, le generalita' del debitore e
l'ammontare annuo;
d) per le miniere, cave, torbiere, saline, tonnare, laghi e
stagni da pesca, il comune e la localita' in cui sono situati, le
attrezzature fisse e gli strumenti;
e) per le opere in corso di costruzione, l'ubicazione, lo stato
di avanzamento dei lavori alla data del 28 marzo 1947 e il capitale
investito;
f) per le aree fabbricabili, il comune in cui sono situate, il
numero e l'intestazione della partita catastale, l'ubicazione,
l'estensione e le condizioni dell'area e le eventuali opere in essa
eseguite;
g) per le aziende industriali e commerciali, la elencazione dei
diversi elementi, attivi e passivi, che le compongono, come il
macchinario, le attrezzature, i mobili, gli arredamenti, i crediti, i
brevetti ed altri titoli di privativa, i titoli che fanno parte
dell'azienda, secondo le risultanze dell'inventario, aggiornato alla
data del 28 marzo 1947 od, in mancanza, di un inventario da redigersi
ai fini del presente decreto. Le esistenze di magazzino devono
risultare da inventario separato ed analitico, con l'indicazione
della qualita', quantita' e prezzo unitario per ogni tipo di merce;
h) per le quote di partecipazione in societa', la denominazione e
la sede della societa';
i) per i titoli pubblici e privati, la indicazione, per ogni tipo
di titoli, dell'ente emittente, dalla qualita', della quantita' e del
taglio;
l) per i depositi e conti presso istituti di credito e casse
postali, l'ente depositario, gli estremi del deposito o conto ed il
saldo alla data del 28 marzo 1947;
m) per i crediti, il titolo costitutivo, l'ammontare, anche se
scaduto, da esigere alla data del 28 marzo 1947, le generalita' ed il
domicilio del debitore, con la specificazione delle eventuali
circostanze di fatto che ne lascino presumere la perdita totale o
parziale;
n) per ogni altro cespite non elencato nel presente articolo, la
consistenza, le caratteristiche ed ogni altro elemento necessario od
utile per la sua identificazione.
Art. 44.
I funzionari dell'Amministrazione delle imposte dirette oltre alle
facolta' loro conferite dall'articolo 37 del testo unico 24 agosto
1877, n. 4021, sull'imposta di ricchezza mobile, possono, ai fini
della applicazione del presente decreto, farsi presentare ed
ispezionare tutti i registri, anche ausiliari e comunque tenuti, atti
e documenti degli enti pubblici e privati, delle societa',
amministrazioni, imprese, commissionari, agenti e mediatori di ogni
genere, e farsi rilasciare copie ed estratti dei registri, atti e
documenti, anche se riguardino interessi di persone fisiche od enti
collettivi non tenuti al pagamento dell'imposta istituita col
presente decreto.
La presente disposizione non si applica in confronto delle banche e
delle aziende di credito, nei confronti delle quali l'Amministrazione
finanziaria ha pero' facolta' di accertare, valendosi degli organi
proposti alla vigilanza sul credito, la reale consistenza, alla data
del 28 marzo 1947, dei debiti denunciati dal contribuente.
Art. 45.
I notai e tutti coloro che, non esercitando l'industria del
credito, abbiano, a qualunque titolo, valori in deposito, spettanti a
soggetti indicati nell'articolo 2, sono tenuti a denunziare
all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette nella cui
circoscrizione risiedono, il cognome, il nome, la paternita' ed il
domicilio del depositante, e, qualora ad essi sia noto, anche
l'ammontare e la natura dei valori depositati.
Su richiesta dell'Amministrazione finanziaria le societa' per
azioni sono tenute a dichiarare i possessori dei loro titoli
azionari, quali risultano dai libri dei soci.
Art. 46.
Le Commissioni giudicanti hanno tutte le facolta' conferite
dall'articolo 44 ai funzionari delle imposte.
Le Commissioni di prima istanza hanno, inoltre, la facolta' di
eseguire d'ufficio accertamenti non proposti dagli Uffici
distrettuali e di elevare le cifre di patrimonio fissate dagli
Uffici, o concordate tra i contribuenti e l'ufficio, anche se gia'
inscritte a ruolo.
Sono applicabili ai fini del presente decreto, le disposizioni
contenute negli articoli 15 e 21 del regio decreto legislativo 27
maggio 1946, n. 436.
La facolta' concessa dal comma precedente alle Commissioni cessa
col 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui si verifica la
prescrizione dell'azione della finanza, a norma dell'articolo 61 del
presente decreto.
Art. 48.
I contribuenti possono chiedere che il pagamento abbia luogo,
anziche' in un anno, e rispettivamente due per i patrimoni costituiti
per almeno due terzi da cespiti immobiliari, in quattro e sei anni di
sei rate bimestrali ciascuno. In tal caso essi corrisponderanno
all'Erario, a partire dal secondo e rispettivamente dal terzo anno,
un interesse del 2 per cento all'anno da aggiungersi all'annualita'
d'imposta.
Art. 49.
L' imposta straordinaria progressiva sui patrimoni il cui ammontare
raggiunga il minimo imponibile viene iscritta a ruolo, in via
provvisoria, salvo conguaglio.
In base alla dichiarazione presentata dal contribuente, ed e' messa
in riscossione a partire dalla rata del febbraio 1948.
L'imposta, iscritta a titolo provvisorio o definitivo in ruoli, la
cui riscossione si inizia dopo la rata del febbraio 1948, viene
ripartita in quote uguali nelle rate residue.
L'imposta iscritta in ruoli, la cui riscossione s'inizia dopo la
scadenza dei due periodi fissati dall'articolo 48, a seconda della
composizione del patrimonio imponibile, e' pagata in sei rate
bimestrali con l'interesse corrispondente di cui all'articolo 48.
Per la riscossione dell'imposta progressiva compete all'esattore
l'aggio contrattuale, esclusa l'addizionale prevista dagli articoli 5
e 8 del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424.
Art. 51.
Il contribuente che, all'atto della dichiarazione di cui
all'articolo 30 e in ogni caso non oltre il 31 dicembre, versi in
Tesoreria, in unica soluzione, l'importo della imposta liquidatagli
in via provvisoria sulla base della dichiarazione stessa, ha diritto
ad un premio di riscatto dell' 8 per cento.
Tale premio di riscatto e' aumentato al 12 per cento per i
patrimoni costituiti, per almeno due terzi, da cespiti immobiliari.
Per il riscatto dell'imposta dovuta per maggiori accertamenti in
confronto della dichiarazione, saranno dettate norme con successivo
provvedimento.
In tutti i casi di versamento diretto in Tesoreria non compete
alcun aggio all'esattore ed al ricevitore provinciale.
Il contribuente, che dimostri di aver sottoscritto al Prestito
della Ricostruzione 3,50 per cento, puo' versare, fino alla
concorrenza del 20 per cento dell'ammontare del riscatto, titoli del
prestito suddetto, da computarsi al prezzo di emissione.
Art. 53.
E' autorizzato il riscatto parziale per i singoli cespiti o per una
frazione di essi, mediante il pagamento della corrispondente quota
d'imposta, sempre quando l'Amministrazione finanziaria ritenga
sufficientemente garantito dal restante patrimonio il residuo debito,
ovvero quando venga offerta altra garanzia idonea.
La somma da versare per il riscatto parziale si determina in base
all'ammontare dell'imposta, che si ottiene applicando al valore del
cespite cui il riscatto si riferisce l'aliquota corrispondente al
valore dell'intero patrimonio a norma dell'articolo 29.
Il valore dell'intero patrimonio e quello della porzione di esso
per la quale si chiede il riscatto sono determinati di ufficio, ai
soli fini del riscatto stesso, in via provvisoria e senza
pregiudizio, nei confronti del contribuente, delle rettifiche in piu'
o in meno da effettuarsi sulle risultanze dell'accertamento
definitivo.
Il riscatto parziale deve essere domandato ai competente ufficio
distrettuale delle imposte dirette entro il giorno 10 del mese
precedente a quello della scadenza di ciascuna rata d'imposta e si
riferisce a tutte le rate non ancora scadute. Il versamento in
Tesoreria deve essere effettuato entro il mese di scadenza della rata
stessa.
Art. 54.
Il contribuente che ometta di presentare la dichiarazione nei
termini stabiliti e' soggetto al pagamento di una sopratassa pari
all'ammontare dell'imposta definitivamente accertata, ed e' punito
con l'ammenda da una meta' all'intera somma dell'imposta stessa.
La sopratassa stabilita nel comma precedente e' ridotta ad un
terzo, nei casi in cui il contribuente presenti la dichiarazione
entro 60 giorni dalla scadenza del termine, e l'ammenda non si
applica.
Ove il contribuente presenti la dichiarazione nei termini stabiliti
dall'articolo 30, omettendo l'indicazione di uno o piu' cespiti o
dichiarando debiti che risultino fittizi, e' soggetto ad una
sopratassa pari alla quota proporzionale di imposta definitivamente
accertata sui cespiti omessi o che sarebbe stata sottratta, ed e'
punito con l'ammenda dalla meta' all'ammontare della quota stessa.
La sopratassa prevista nel comma precedente e' ridotta ad un terzo,
ove il contribuente dichiari i cespiti a essi entro 60 giorni dalla
scadenza del termine, e l'ammenda non si applica.
Ove il contribuente dichiari un valore imponibile inferiore a
quello minimo determinato secondo le norme degli articoli da 34 a 37,
e' soggetto ad una pena pecuniaria pari alla differenza tra l'imposta
liquidata sul valore determinato secondo le norme degli articoli
sopra citati e quella liquidata sul valore dichiarato.
La pena pecuniaria non si applica quando l'imposta di cui l'Erario
sarebbe stato defraudato non supera il quinto dell'imposta dovuta.
Art. 56.
Chiunque, allo scopo di occultare o sottrarre, all'imposta
straordinaria progressiva attivita' patrimoniali, altera i registri
contabili, o omette negli inventari la iscrizione di attivita', o vi
iscrive passivita' inesistenti, o forma scritture od altri documenti
fittizi preordinati a nascondere in tutto o in parte la verita',
ovvero commette altri fatti fraudolenti diretti allo stesso fine, e'
punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire
50.000 a lire 5.000.000.
Qualora gli atti di cui al precedente comma riguardino le societa'
indicate nell'art. 31, sono soggetti alla multa anche i
rappresentanti legali delle societa' stesse.
Art. 60.
Il credito dello Stato per l'intero ammontare del tributo ha
privilegio speciale su tutti gli immobili facenti parte del
patrimonio del contribuente alla data di pubblicazione del presente
decreto, salvi i diritti dei terzi costituiti anteriormente alla data
stessa.
E' in facolta' dell'Intendenza di finanza di rinunziare, in tutto o
in parte, a tale privilegio speciale per tutti gli immobili o per
alcuni o parte di essi, contro prestazione, ove il resto del
patrimonio non costituisca sufficiente garanzia per la riscossione
del credito erariale e di garanzia riconosciuta idonea dall'
Amministrazione.
La Finanza ha, inoltre, privilegio sulla generalita' dei mobili che
appartengono al debitore dell'imposta al momento della riscossione.
Questa privilegio e' posposto a tutti i privilegi generali e
speciali, di cui agli articoli 2751 e 2752 del Codice civile.
Nei casi di esecuzione forzosa e di fallimento, la Finanza ha il
diritto di esser collocata per la totalita' della imposta, il cui
ammontare sara' determinato con le norme dell'articolo 52.
Art. 63.
I cespiti che hanno subito danni in dipendenza di eventi bellici,
ove della diminuita consistenza non si sia tenuto conto nella
determinazione dell'imponibile iscritto a ruolo ai fini dell'imposta
ordinaria sul patrimonio per il 1947, possono essere dichiarati per
un valore minimo pari all'imponibile portando in detrazione la
percentuale dell'imponibile corrispondente al danno.
Nella determinazione del valore definitivo dei cespiti indicati nel
comma precedente, si ha riguardo alle condizioni dei cespiti stessi
alla data del 28 marzo 1947.
Art. 64.
La quota in conto mobilio, arredamento e gioielli, prevista
nell'articolo 25, sara' congruamente diminuita quando risulti che
tali cespiti sono ridotti a un valore inferiore in seguito a danni
dipendenti da eventi bellici, regolarmente denunciati ai sensi della
legge 26 ottobre 1940, n. 1543.
Art. 65.
Nel caso in cui il cespite danneggiato in dipendenza di eventi
bellici sia stato, alla data del 28 marzo 1947, in tutto o in parte,
ripristinato dal contribuente con mezzi propri, dal valore
definitivo, accertato a norma dell'art. 63, e' portata in detrazione
una somma pari al valore del ripristino.
Quando il ripristino sia stato effettuato con il contributo
statale, dal valore del cespite e' portato in detrazione una quota
proporzionale all'ammontare dei mezzi propri investiti dal
contribuente.
Art. 66.
Il contribuente che, alla data del 28 marzo 1947, non abbia
ripristinato i cespiti danneggiati per eventi bellici e abbia
dichiarato un importo di denaro, depositi e titoli al portatore per
un valore superiore a quello risultante dalle quote previste
all'articolo 25, ove provveda al ripristino nel termine di 18 mesi
dal 28 marzo 1947, potra' ottenere che dall'imponibile sia detratta
la spesa occorsa per il ripristino stesso, nel limite dell'eccedenza
del valore dichiarato per denaro, depositi e titoli al portatore
rispetto a quello risultante dalle quote sopra richiamate.
La disposizione del comma precedente non si applica al contribuente
il cui patrimonio imponibile superi i 50 milioni di lire.
Art. 67.
Il contribuente che abbia subito danni per eventi bellici in misura
tale da far ritenere eccessivamente gravoso il pagamento dell'imposta
straordinaria accertata a suo carico, puo' chiedere che il pagamento
stesso sia effettuato in periodi piu' lunghi di quelli stabiliti al
capo VIII del presente decreto, salva la corresponsione di un
interesse del 2 per cento che si aggiungera' all'annualita'
d'imposta, per il periodo successivo alla scadenza dei periodi
stessi.
La domanda e' presentata all'Intendente di finanza della provincia
nella cui circoscrizione trovasi il comune nel quale il pagamento
deve essere effettuato, e contro la determinazione negativa
dell'Intendente e' ammesso ricorso al Ministero delle finanze, che
decide in via definitiva.
TITOLO II
Imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio
degli enti collettivi.
Art. 67-a).
E' istituita, ai sensi dell'articolo 2, una imposta straordinaria
sul patrimonio, al 28 marzo 1947, dei seguenti soggetti:
a) societa' per azioni ed in accomandita per azioni, societa' a
responsabilita' limitata;
b) societa' in accomandita semplice, societa' in nome collettivo;
c) istituzioni, fondazioni ed enti morali in genere, che
esplicano un'attivita' produttiva di reddito tassabile ai fini
dell'imposta di ricchezza mobile, in categoria b, per la parte di
patrimonio destinata all'esercizio di tale attivita'. L'imposta
straordinaria si applica anche alle societa' ed enti costituiti
all'estero, limitatamente al capitale comunque investito od esistente
nello Stato.
Art. 67-b).
Sono esenti dall'imposta straordinaria di cui all'articolo
precedente:
a) le societa' che, negli ultimi cinque anni, abbiano esercitato
una attivita' limitata esclusivamente alla proprieta' ed alla
gestione di beni immobili urbani, anche se nell'atto costitutivo
siano state previste operazioni di commercio;
b) le societa' cooperative di consumo, produzione e lavoro,
comprese le agricole, quelle edificatrici di case economiche e quelle
di pesca, e i loro consorzi, nonche' le casse rurali e artigiane, che
siano rette con i principi e con la disciplina della mutualita' e che
operino effettivamente secondo questi principi.
L'accertamento della sussistenza di tali requisiti, in caso di
contestazione, spetta all'amministrazione finanziaria, sentito il
Ministero del lavoro. Essi, nella determinazione dei requisiti,
avranno anche riguardo alla entita' patrimoniale in confronto del
numero dei soci;
c) le aziende dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, gli enti
autonomi esercenti un pubblico servizio; le partecipanze ed
universita' agrarie; i consorzi di bonifica, miglioramento e
irrigazione; le opere pie, gli istituti ed enti di beneficenza ed
assistenza legalmente costituiti e riconosciuti; le societa' di mutuo
soccorso; le fondazioni od istituti di diritto o di fatto che, pur
senza rientrare nel novero delle istituzioni pubbliche di
beneficenza, attendono, senza fine di lucro, ad opere filantropiche
di assistenza ed educazione degli indigenti, infermi, orfani o
fanciulli bisognosi, combattenti, reduci e partigiani e loro figli;
gli enti il cui fine e' equiparato, a norma dell'articolo 29, lettera
h) del concordato, ai fini di beneficenza o di istruzione e gli
assimilabili di altri culti; gli istituti pubblici di istruzione; i
Corpi scientifici, le Accademie e Societa' storiche, letterarie,
scientifiche, aventi scopi esclusivamente culturali; i benefici
ecclesiastici maggiori o minori.
Art. 67-c).
Per le cooperative la condizione relativa ai principi ed alla
disciplina della mutualita' di cui all'articolo precedente, e', in
ogni caso, subordinata alla esistenza, nello statuto delle seguenti
clausole:
1) divieto in caso di distribuzione di dividendi, di superare la
ragione dell'interesse legale, ragguagliato al capitale
effettivamente versato;
2) divieto di ogni riparto delle riserve fra i soci, durante
l'esistenza della societa';
3) devoluzione, in caso di cessazione della societa', dell'intero
patrimonio sociale, previo rimborso del solo capitale effettivamente
versato dai soci, a fini di pubblica utilita' riconosciuti tali
dall'amministrazione finanziaria.
L'esenzione non si applica quando l'amministrazione finanziaria
constati che le clausole indicate ai numeri 1) e 2) non sono state,
in fatto, osservate negli ultimi cinque anni.
Art. 67-d).
Le esenzioni stabilite dai numeri 4, 5 e 6 dell'arti colo 8 si
applicano al patrimonio dei soggetti indicati nell'art. 67-a).
Art. 67-e).
Il patrimonio imponibile delle societa', le cui azioni sono quotate
in borsa, e' quello risultante dalla valutazione effettuata a norma
dell'articolo 18.
Il patrimonio imponibile delle societa' le cui azioni non sono
quotate in borsa, e delle societa' non per azioni e' quello
risultante dalla valutazione effettuata a norma dell'articolo 19.
Per tutti gli altri soggetti il patrimonio e' valutato in base alle
disposizioni degli articoli 9 e seguenti del presente decreto.
Dall'imponibile valutato come sopra, e' detratto l'ammontare dei
titoli di stato e degli altri titoli dichiarati esenti da imposta
all'atto dell'emissione, inoltre e' detratta una percentuale del
valore delle azioni, delle quote di partecipazione e degli altri
titoli, che gia' non siano detratti per intiero, posseduti dal
soggetto, corrispondente al rapporto in cui il capitale e le riserve
si trovano rispetto al loro ammontare aumentato delle passivita',
secondo le risultanze dell'ultimo bilancio approvato.
Art. 67-f).
L'imposta straordinaria e' applicata con le seguenti aliquote:
4 per cento per i soggetti indicati nella lettera a)
dell'articolo 67-a);
2 per cento per i soggetti indicati nella lettera b)
dell'articolo suddetto;
3 per cento per i soggetti indicati nella lettera c)
dell'articolo stesso.
Art. 67-g).
Entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge di convalida del
presente decreto, i soggetti tenuti a corrispondere l'imposta
straordinaria prevista nell'articolo 67-a) devono presentare
all'ufficio distrettuale delle imposte dirette, nella cui
circoscrizione essi hanno la loro sede, la dichiarazione del loro
patrimonio imponibile, in tutti i casi in cui detto patrimonio non
debba essere accertato ai fini della imposta straordinaria
progressiva.
Quando si tratta di soggetti il cui patrimonio non cade sotto
l'applicazione dell'imposta straordinaria progressiva, la
dichiarazione deve essere fatta per un valore inferiore a quello su
cui e' stata liquidata l'imposta ordinaria sul patrimonio per l'anno
1947.
Per l'omessa od infedele dichiarazione, si applicano le sanzioni
previste negli articoli 54, 56, 57 e 59.
Art. 67-h).
L'imposta straordinaria, prevista nell'articolo 67-a), e' riscossa
in 24 rate bimestrali uguali a partire dall'agosto 1948.
Art. 67-i).
L'amministrazione finanziaria ha la facolta' di iscrivere a ruolo
l'imposta straordinaria liquidata sull'imponibile dichiarato dal
contribuente, o - quando la dichiarazione non e' richiesta -
sull'imponibile in base al quale e' liquidata, a titolo provvisorio,
l'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, salvo conguaglio,
in entrambi i casi, sulle risultanze dell'accertamento definitivo.
L'imposta iscritta, a titolo provvisorio o definitivo, in ruoli, la
cui riscossione si inizia dopo la rata dell'agosto 1948, e' ripartita
in quote uguali nelle rate residue a termini del precedente articolo.
L'imposta iscritta in ruoli, la cui riscossione si inizia dopo la
scadenza del termine fissato nell'articolo precedente, e' riscossa in
sei rate bimestrali uguali, con l'interesse del 2 per cento a favore
dello stato, a decorrere dal 1 luglio 1952.
Art. 67-l).
Per la riscossione compete all'esattore l'aggio contrattuale,
esclusa l'addizionale prevista negli articoli 5 e 8 del decreto
legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, 424.
Art. 67-m).
Il credito dello stato per l'intero ammontare del tributo ha
privilegio speciale del contribuente alla data di pubblicazione della
legge di convalida del presente decreto, salvi i diritti dei terzi,
costituiti anteriormente alla data stessa.
Si applicano per l'imposta straordinaria prevista nel presente
titolo le disposizioni contenute nel secondo, terzo e quarto comma
dell'articolo 60.
Art. 67-n).
Per la prescrizione dell'azione della finanza valgono le norme
dell'articolo 61.
Art. 67-o).
I contribuenti possono versare in tesoreria, in unica soluzione,
con l'abbuono dell'interesse composto dell'8 per cento, in ragione
d'anno, l'importo complessivo di tutte le rate d'imposta
straordinaria ancora da scadere.
Il riscatto puo' essere chiesto tanto per l'importo accertato in
via provvisoria, quanto per quello accertato in via definitiva.
Il riscatto dell'intero ammontare dell'imposta deve essere
domandato al competente ufficio distrettuale delle imposte dirette
entro il giorno 10 del mese precedente a quello della scadenza della
prima rata d'imposta ed il versamento in tesoreria deve essere
effettuato entro il mese di scadenza della rata stessa.
I riscatti successivi devono essere domandati entro il 30 novembre
di ciascun anno con effetto dalle rate a scadere dalla prima
dell'anno successivo, ed il versamento in tesoreria deve essere
effettuato entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui
la domanda e' presentata.
Non e' ammesso il riscatto delle sole ultime sei rate bimestrali.
In tutti i casi di versamento diretto in tesoreria non compete
alcun aggio all'esattore ed al ricevitore provinciale.
Sono altresi' applicabili le norme degli articoli 52 e 53.
TITOLO III
Imposta straordinaria proporzionale sul matrimonio
Art. 68.
I contribuenti tenuti per l'anno 1947 al pagamento dell'imposta
ordinaria sul patrimonio, sono assoggettati, per l'anno stesso, ad
una imposta straordinaria proporzionale in misura del 4 per cento.
L'imposta e' dovuta sui valori definitivamente accertati ai fini
dell'imposta ordinaria sul patrimonio per l'anno 1947. Per le
societa' per azioni e in accomandita per azioni l'imposta e' dovuta
in base ai valori che saranno definitivamente accertati ai fini
dell'imposta di negoziazione per l'anno 1947.
I contribuenti che, prima dell'entrata in vigore del presente
decreto, abbiano alienato uno o piu' dei cespiti sui quali e' stato
applicata l'imposta del 4 per cento, hanno il diritto di rivalersi
verso l'avente causa dell'imposta stessa afferente i cespiti
alienati.
L'usufruttuario puo' rivalersi verso il proprietario della quota di
imposta afferente al valore della nuda proprieta', fatte le
valutazioni ai sensi dell'articolo 14.
Art. 72.
L'imposta straordinaria proporzionale iscritta a ruolo e' riscossa,
non oltre il 31 dicembre 1948, in rate uguali coincidenti con quelle
normali per le imposte dirette.
Per tutte le partite il cui imponibile sia inferiore a lire
750.000, fermo restando il pagamento delle rate di giugno ed agosto
1947, il pagamento del residuo debito d'imposta e' riscosso in
ventidue rate bimestrali uguali fino all'aprile 1951.
Per le opere pie, gli istitui di beneficenza ed assistenza
legalmente costituiti e riconosciuti, gli istituti d'istruzione, i
corpi scientifici, le accademie e societa' storiche, letterarie e
scientifiche, aventi scopi esclusivamente culturali, gli enti il cui
fine e' equiparato, a norma dell'articolo 29, lettera h), del
concordato, ai fini di beneficenza o di istruzione e gli assimilabili
di altri culti, le partecipanze ed universita' agrarie il pagamento
della imposta e' rateato in anni dieci.
I relativi ruoli di riscossione non sono soggetti a pubblicazione.
Per la riscossione compete all'esattore l'aggio contrattuale,
esclusa l'addizionale prevista dagli articoli 5 e 8 del decreto
legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424.
Il contribuente ha facolta' di chiedere, entro il 15 settembre
1947, il riscatto, con l'abbuono del dieci per cento dell'imposta
dovuta ai sensi dell'articolo 68. Per tutte le partite, il cui
imponibile sia inferiore a lire 750.000, l'abbuono, in caso di
riscatto, e' del venti per cento.
Il versamento del prezzo del riscatto deve effettuarsi in tesoreria
entro il 30 settembre 1947.
In tutti i casi di versamento diretto in tesoreria non compete
alcun aggio all'esattore e al ricevitore provinciale.
Art. 73-bis.
Le cartelle fondiarie e le obbligazioni emesse dopo il 13 aprile
1947 ed in genere tutti i cespiti patrimoniali formatisi dopo tale
data, sono esenti dall'imposta del 4 per cento.
TITOLO IV
Disposizioni finali
Art. 75.
Il ministro delle finanze e' autorizzato a presentare un
provvedimento per la riorganizzazione dei ruoli del personale
dell'amministrazione finanziaria in relazione alle esigenze di
servizio conseguenti all'applicazione del presente decreto.
Art. 76-bis.
Il ministro delle finanze e' autorizzato a dettare norme per
accertare che i contribuenti, di cui alla presente legge, abbiano
versato le quote dovute al fondo di solidarieta' nazionale in base al
decreto legislativo luogotenenziale 28 marzo 1945, n. 72.
A tal fine si intendono riaperti i termini ed il pagamento sara'
esente da sopratassa e da multa.
(Art. 77 del testo ministeriale soppresso).
Art. 77.
Il governo provvedera' a compilare un testo unico delle
disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 143,
e delle modificazioni ad esso apportate, curandone il coordinamento.
La presente legge, munita del sigillo dello stato, sara' inserta
nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello stato
Data a Roma, addi' 1° settembre 1947
DE NICOLA
De Gasperi - Perla
Visto il Guardasigilli: Grassi