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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ferme restando le disposizioni contenute nel decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 1 dicembre 1947, n. 1611, il termine
stabilito per la chiusura delle operazioni di liquidazione delle
organizzazioni sindacali fasciste, indicate all'art. 1 del decreto
legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, e' prorogato al
31 dicembre 1948.
La proroga ha effetto dal 1 agosto 1948.