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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La dotazione del Presidente della Repubblica, prevista dal terzo
comma dell'art. 84 della Costituzione, e' costituita dal Palazzo del
Quirinale, dai fabbricati San Felice e Martinucci e collegata
autorimessa siti in Roma, via, della Dataria, rispettivamente ai nn.
21, 14, nonche' dalla tenuta di Castelporziano esclusi tutti i
terreni attualmente affittati, e da tutti i mobili e le pertinenze
dei beni medesimi.
E' altresi' assegnata alla dotazione del Presidente della
Repubblica la somma annua di lire centottanta milioni, da stanziarsi
nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e da
corrispondersi in dodici mensilita'.