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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La proroga dei contratti verbali e di quelli scritti di mezzadria,
di colonia parziaria e di compartecipazione con coltivatori manuali,
sancita nell'art. 1 del decreto legislativo 1 aprile 1947, n. 273, ha
effetto anche nell'annata agraria 1948-49, salvo il disposto
dell'articolo successivo.