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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Limitatamente alle concessioni con decorrenza dall'annata agraria
1948-49, le domande presentate dopo il 31 maggio 1948 da associazioni
di contadini, regolarmente costituite in cooperative o in altri enti,
intese ad ottenere la concessione di terre incolte o
insufficientemente coltivate, ai sensi dei decreti legislativi
luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 279 e 26 aprile 1946, n. 597, e
dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre
1946, n. 89 e 27 dicembre 1947, n. 1710, non incorrono nella
dichiarazione di inammissibilita' prevista dal primo comma dell'art.
1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27
dicembre 1947, n. 1710, sempreche' la presentazione sia avvenuta o
abbia luogo entro il 31 agosto 1948.