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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
I numeri 3 e 4 dell'art. 2 del decreto legislativo 31 gennaio 1948,
n. 109, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:
"3) trattandosi di morosita' nel pagamento dei tributi e canoni,
oppure di omissione di operazioni o di formalita' previste dalla
legge, i contribuenti non paghino i tributi o i canoni, o non
adempiano alle prescritte operazioni e formalita' entro il 31 ottobre
1948;
"4) trattandosi di insufficiente dichiarazione di valore, i
contribuenti non paghino il complemento di imposta e gli accessori
dovuti sul maggior valore entro lo stesso termine del 31 ottobre
1948".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 luglio 1948
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI -
PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI