Legge Ordinaria n. 1100 del 13/07/1948 (Pubblicata nella G.U. del 21 agosto 1948)
Modificazioni all'art. 2 del decreto legislativo 31 gennaio 1948, n. 109, concernente il condono di sopratasse e pene pecuniarie in materia tributaria.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  I numeri 3 e 4 dell'art. 2 del decreto legislativo 31 gennaio 1948,
n. 109, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:
  "3)  trattandosi  di  morosita' nel pagamento dei tributi e canoni,
oppure  di  omissione  di  operazioni  o di formalita' previste dalla
legge,  i  contribuenti  non  paghino  i  tributi  o  i canoni, o non
adempiano alle prescritte operazioni e formalita' entro il 31 ottobre
1948;
  "4)   trattandosi  di  insufficiente  dichiarazione  di  valore,  i
contribuenti  non  paghino  il complemento di imposta e gli accessori
dovuti  sul  maggior  valore  entro  lo stesso termine del 31 ottobre
1948".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 13 luglio 1948

                               EINAUDI

                                                DE GASPERI - VANONI -
                                                                PELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI
 

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